Con una doppia nota di chiarimento del capo dipartimento Max Bruschi, il ministero dell’Istruzione interviene sugli insegnanti assunti per rispondere alle esigenze della didattica da attuare nel corso dell’emergenza coronavirus: viene chiarito una volta per tutte che tali docenti rientrano a pieno titolo nell’organico dell’autonomia, non possono essere utilizzati esclusivamente per le supplenze del personale assente, sicuramente non possono essere collocati per fare sostegno agli alunni disabili e in caso di lockdown potranno operare in smart working.
Marcello Pacifico, presidente Anief: “Con queste precisazioni si chiude il cerchio su un organico prezioso ma fino ad oggi considerato a torto di serie B. In pratica, il ministero dell’Istruzione prende atto delle positive modifiche introdotte sull’organico Covid dal Parlamento, su spinta del Governo, attraverso il decreto Agosto, che ha aperto giustamente alla possibilità di fargli svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di blocco delle lezioni in presenza, di mantenere quindi il contratto in essere in caso di lockdown, e di non essere considerati dei meri supplenti da utilizzare all’occorrenza per supplenze di vario genere, anche su sostegno. A questo punto, sarebbe giusto che il ministero compia l’ultimo sforzo, chiedendo al Mef di considerare i 60 mila docenti-Covid come organico aggiuntivo permanente, collocandolo all’interno del contingente dell’organico di diritto”.
Doppia precisazione del ministero dell’Istruzione sui docenti cosiddetti Covid, assunti dallo Stato per meglio fronteggiare a livello scolastico l’emergenza epidemiologica. Con la prima nota, la n. 1843 del 13 ottobre, da viale Trastevere si specifica che l’organico Covid rientra nell’ambito dell’organico dell’autonomia ed è quindi è funzionale alla realizzazione della didattica ed al contenimento del coronavirus. Tuttavia, si esclude questi preziosi docenti possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze all’interno degli istituti.
LA PRIMA NOTA MI
“Ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020 – riporta la nota del 13 ottobre - , si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico”, si legge nella nota.
I docenti-Covid, pertanto, non sono dei “tappabuchi” ma vanno collocati come delle risorse all’interno dell’organico scolastico, alla parti degli altri lavoratori. “In particolare – continua la nota - è stata segnalata la riemersione della cosiddetta categoria dei “potenziatori”, inesistente a livello normativo e sulla quale già si sono espresse con chiarezza le note sugli organici, e dei conseguenti cambi di cattedra mano mano che giungono a conclusione le operazioni di assegnazioni delle supplenze”, continua il documento ministeriale. Pertanto, si legge ancora nel documento del capo dipartimento, “l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte del dirigente scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo”, scrive Bruschi.
LA SECONDA NOTA MI
Una seconda nota, la n. 1870, pubblicata oggi, quindi a distanza di poche ore dalla prima, si sofferma invece su una novità legislativa che il sindacato ha ottenuto attraverso fortissime pressioni nei confronti del Governo e dello stesso Ministero: la possibilità per i docenti-Covid di svolgere “lavoro agile” qualora dovesse subentrare un secondo lockdown. Nel testo si legge che grazie al “decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater (...) il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica”.
Si chiarisce, infine, che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità. Solo in caso, tale disposizione potrà essere disapplicata: qualora, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
IL COMMENTO SINDACALE
Anief prende atto delle indicazioni provenienti dal ministero dell’Istruzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla nuova versione del decreto “agostano”, con il quale l’organico Covid, istituito dall’art. 231-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77. L’Anief ha da subito giudicato una vittoria l’apertura al lavoro “agile” anche per questi insegnanti, dopo avere considerato del tutto illegittima l’introduzione di contratti atipici nella scuola pubblica. L’istruzione impartita in sedi scolastiche statali non può comportare differenze contrattuali di sorta tra insegnanti che svolgono la medesima professione, hanno medesimi doveri e responsabilità. Rimane, a questo punto, da aggiungere un ultimo tassello: la collocazione dei 60 mila insegnanti Covid nell’organico di diritto del corpo docente.
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