Permettere al docente di sostegno di svolgere la lezione nel domicilio dell’alunno è una facoltà: non può essere imposto. Lo specifica il sindacato Anief, dopo che dalla scorsa estate tale possibilità è stata prevista dalla legge attraverso il Decreto Scuola: un emendamento, che ha prodotto l’articolo 7 quater, introdotto in Senato in fase di conversione del testo, prevede infatti che “fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021” l'assistenza domiciliare da parte dei docenti di sostegno si possa venire a determinare “qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee”. Ciò detto, nell’attuale contesto didattico, contrassegnato da una didattica in presenza o alternata (con parte degli alunni a casa), l’allievo disabile deve sempre e comunque essere tutelato garantendogli la presenza in classe: anche in presenza di eventuale didattica digitale integrata, quindi a distanza, è importante che l’alunno disabile mantenga un filo diretto con i compagni e i docenti di disciplina (seppure virtuale) partecipando attivamente alle lezioni on line.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “L’uscita del docente di sostegno dall’aula scolastica non è un’operazione di facile realizzazione e va sempre ben ponderata, poiché si tratta di insegnanti assegnati alla classe e non al singolo alunno disabile. Lo spostamento a casa dell’alunno farebbe venire meno quell’l’azione didattico-pedagogica tesa sempre a favorire l’inclusione. Anche qualora si venisse a determinare un secondo lockdown, lo spostamento del docente di sostegno nel domicilio dell’alunno con disabilità dovrebbe comunque considerare questi aspetti inerenti alla formazione. Oltre che prevedere il consenso di tutte le parti. Ovviamente, a partire dallo stesso insegnante di sostegno”.
Permettere al docente di sostegno di svolgere lezione nel domicilio dell’alunno è una facoltà: non può essere imposto. Lo specifica il sindacato Anief, dopo che dalla scorsa estate tale possibilità è stata prevista dalla legge (“fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021”) attraverso il Decreto Scuola: un emendamento, introdotto al Senato in fase di conversione del testo, prevede infatti l'assistenza domiciliare a casa da parte dei docenti di sostegno “qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee”.
L’EMENDAMENTO
In tali contesti, “l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato”: qualora siano assicurate “tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19”, quindi l’insegnante si sposta nel domicilio dello studente. Ma sempre previo consenso del docente stesso. Anief, inoltre, ricorda che l’uscita del docente di sostegno dall’aula scolastica va sempre ben ponderata: si tratta di un docente assegnati alla classe e non al singolo alunno disabile. Va pertanto sempre considerato questo aspetto, poiché l’incidenza formativa dell’interazione docente-discente disabile è certamente meno efficace rispetto a quella che si determina in presenza degli alunni compagni di classe.
PRIORITÀ AL GRUPPO-CLASSE
La priorità all’aspetto socializzante è regolamentata con chiarezza dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è stata ribadita dal ministero dell’Istruzione con la nota n. 2215 del 26 novembre 2019: “Il docente di sostegno, come più volte afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno”. La stessa nota ministeriale specifica i docenti di sostegno sono “impegnati nella loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la necessità di fornire risposte specialistiche ad ogni singolo caso ed un altrettanto necessario coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe”. L’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe trova inoltre conferma nella valutazione in itinere e finale: il docente di sostegno partecipa infatti attivamente alle fasi di scrutinio non solo dell’alunno con disabilità, ma di tutta la classe dove questi è iscritto.
IL TESTO DELL’EMENDAMNTO APPROVATO
Fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, nell’ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Sostegno alunni disabili, a settembre 60 mila cattedre andranno a supplenza
Sostegno negato agli alunni disabili, in attesa di nomina ancora 100 mila docenti
Emergenza sostegno: pochi specializzati, 100 mila supplenze e tante ore ancora negate
LEGGE DI BILANCIO – Per Scuola e Università 6,1 miliardi: 25mila docenti di sostegno da assumere