Al tavolo non svolto con gli altri sindacati per la loro esplicita richiesta di non affrontare i problemi del personale insieme alla nostra delegazione, è continuato il confronto già avviato sul tema Policlinici Universitari (AOU): sono state ribadite le proposte del giovane sindacato volte a una chiara definizioni di compiti e alla valorizzazione delle professionalità
La delegazione ANIEF, composta da Luigi Rotundo e Carlo d'Addio, nel corso dell’incontro ha ribadito e integrato quelle che sono le proposte e le posizioni espresse negli incontri precedenti ossia la necessità di adottare uno schema tipo di convenzione, al fine di rendere omogenei sul territorio nazionale i Protocolli d’Intesa Regioni-Università che portino al superamento delle criticità attuali generate per lo più dai diversi sistemi/accordi regionali. Importante poi valorizzare la specificità del personale che opera presso i Policlinici universitari (le così dette AOU), attraverso l'introduzione di precise e specifiche norme contrattuali che abbiano validità per tutti i lavoratori che vi operano in ossequio al combinato disposto tra l’art.5 CCNQ 2016 e l’art. 2 lett.a) del D.lvo 517/99. Indispensabile, ancora, garantire una reale classificazione e valorizzazione delle professionalità del personale universitario integrato nelle AOU, salvaguardandone la possibilità di carriera anche in relazione alle attività di didattica e ricerca svolte nel rispetto dei rispettivi Ordini Professionali e relativi Albi. Necessario poi definire, nell’ambito della revisione del sistema di classificazione, per il personale della c.d. Sanità Universitaria un giusto inquadramento che tenga conto della collocazione professionale acquisita e del trattamento economico nel tempo maturato in applicazione dell’art.31 del DPR 761/79, attraverso il riconoscimento giuridico dell’applicazione dello stesso art. 31. Consentendo così di recuperare parzialmente il blocco di fatto ventennale delle PEO (progressioni orizzontali) e PEV (progressioni verticali) per il personale universitario assegnato funzionalmente alle AOU. Anief reputa importante ancora garantire la conservazione della posizione economica e di carriera maturata presso l’AOU, anche nei casi di mobilità, sia esterna che interna all’Ateneo di riferimento. Bisogna poi, per il sindacato, garantire la possibilità, per il personale T.A. e socio-sanitario, di espletare attività didattica come previsto dall’art 6 della 502/92 per il personale del SSR.
La delegazione con lo stile che contraddistingue Anief, quale portatrice di idee e proposte costruttive, ritiene molto positivo il confronto instaurato al tavolo tecnico. Il tavolo proseguirà il prossimo 11 dicembre, dopo l'incontro politico che si svolgerà con il Ministro Gaetano Manfredi a seguito della richiesta di incontro urgente nei giorni scorsi formulata circa anche i provvedimenti presi nel disegno di legge di Bilancio e dell'emergenza COVID-19.
Per il presidenza nazionale, Marcello Pacifico, “l'apprezzamento delle proposte presentare da parte dei rappresentanti dell'amministrazione dimostra come il sindacato rappresentativo sia decisivo nella tutela dei diritti anche per il personale dall'università. Spiace che gli altri sindacati rappresentativi, in nome di una firma del contratto peraltro contestata da alcuni di essi, continuano a non volere affrontare insieme a noi i problemi di tutto il personale come se ci fosse qualcosa da nascondere o si avesse paura di confrontare le idee. A ogni modo Anief continuerà sempre a portare avanti gli interessi del personale senza alcun timore”.
Emendamenti Anief al disegno di Legge di Bilancio 2021 riguardanti l’Università
TITOLO VIII SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 86 12.
Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA Al comma 1, dopo le parole "anche per i soggetti privi di mezzi" inserire le seguenti ", e al fine di sostenere la formazione continua anche del personale scolastico con contratti al termine delle attività didattiche attraverso l'assegnazione della carta elettronica di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107, per un importo nominale di euro 250 per l'a.s. 2020/2021 e di euro 500 a decorrere dall'a.s. 2021/2022,"
Motivazione: considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modal ità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell’estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.
TITOLO VIII SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 86 12.
Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA Al comma 1, dopo le parole "anche per i soggetti privi di mezzi" inserire le seguenti ", e al fine di sostenere la formazione continua anche del personale scolastico con contratti al termine delle attività didattiche attraverso l'assegnazione della carta elettronica di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107, per un importo nominale di euro 250 per l'a.s. 2020/2021 e di euro 500 a decorrere dall'a.s. 2021/2022,"
Motivazione: considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modal ità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell’estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.
Articolo 89 13.
Reclutamento ricercatori Si inserisce il comma 5-bis 5-bis Per la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all’articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l’anno accademico 2020/21 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientificodisciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020. Per le finalità̀ di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università̀, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea dei ricercatori.
Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il personale AFAM, Enti di ricerca, Università Al comma 6, nel secondo periodo, dopo le parole “i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo” inserire le seguenti parole: “, con particolare riferimento a misure di sostegno per l’acquisto di device da parte del personale utilizzato nella didattica a distanza ovvero in regime di smart working”.
Motivazione: Con il presente emendamento, a invarianza di spesa per la finanza pubblica, si intende introdurre misure di sostegno per il personale, docente e non docente, delle Università, dell’AFAM e degli Enti di Ricerca, che impegnate nelle attività lavorative da remoto hanno avuto e avranno necessità di implementare le proprie dotazioni informatiche per far fronte alle attività di pianificazione e programmazione straordinarie poste in essere dalle Istituzioni. Infatti, le nuove esigenze relative alla DaD da una parte e allo smart working dall’altra, hanno imposto sforzi di aggiornamento delle dotazioni informatiche personali, anche importanti, cui occorre fare fronte, anche alla luce del fatto che, per disposizione della Funzione Pubblica, i dipendenti sono stati chiamati a rispondere alle necessità lavorative imposte dallo stato emergenziale, “anche utilizzando i propri mezzi informatici” (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 2/2020): “La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e, in tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (comma 2)”. Come detto, la presente proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Incremento risorse per la Ricerca Al comma 6, le parole “è incrementato di 34,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 50 milioni di euro”
Motivazione: la proposta prevede un incremento delle risorse destinate alle esigenze emergenziali dimensionato per confermare la quota già prevista per il 2020.
PER APPROFONDIMENTI:
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