Possono le singole scuole e università adottare un protocollo di sicurezza interno non conforme a quello predisposto dal decreto governativo e dal ministero di competenza? Certamente no, ma le cose in alcune realtà scolastiche ed accademiche stanno andando diversamente. Vale come esempio quanto è stato deciso dall’Università di Trieste, che ha approvato un documento circa il possesso del Green pass anche per gli studenti che dovranno svolgere gli esami a distanza. Il sindacato Anief respinge questo modo di interpretare norme e accordi, a danno dei diritti di lavoratori e, in questo caso, di studenti.
A questo proposito, il giovane sindacato ha oggi inviato una missiva di chiarimenti al Rettore dell’università di Trieste e al ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, nella quale si invita la ministra a dare indicazioni agli Atenei sul rispetto delle norme richiamate dal garante della privacy nella verifica del possesso e di esibizione del green pass, peraltro sub indice, per la sola didattica in presenza e non già da remoto o in lavoro agile come richiamato nel protocollo sulla sicurezza dell’università di Trieste. Inoltre, Anief ha chiesto un parere al Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo espressamente, anche alla luce delle recenti norme e note ministeriali approvate, “se il protocollo dell'Ateneo in parola sull'obbligo di fornire la certificazione verde di cui all'articolo 1 comma 6 del decreto legge 111/21 anche durante lo svolgimento dell'attività didattica a distanza (da remoto) del personale docente e degli studenti o del lavoro agile da parte del personale amministrativo sia rispettoso delle norme a tutela della privacy come richiamate per il personale scolastico e in generale sull'attuazione del decreto legge 111/21”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è serafico: “Con queste richieste stiamo rasentando la follia, perché non si comprende questo eccesso di zelo anche laddove non vi è alcuna necessità di essere in possesso del Green Pass. Abbiamo chiesto al Garante cosa ne pensi. Nel frattempo, riteniamo che tutta la partita della certificazione verde reputata indispensabile anche per frequentare le lezioni e gli esami di profitto negli atenei sia una esagerazione, che non comporta vantaggi in chiave preventiva Covid ma solo una negazione sicura del diritto allo studio: c’è ancora tempo per ricorrere”.
Ha destato sconcerto il passaggio del protocollo di sicurezza pubblicato online dall’Università di Trieste circa il possesso del Green pass anche per gli studenti che dovranno svolgere gli esami di profitto in modalità di remoto: l’ateneo ha deciso che il documento verde è indispensabile anche “in tutti i casi, sia che gli esami siano svolti in presenza o da remoto, gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione verde o di analogo documento previsto nel presente Protocollo. I docenti della commissione d’esame hanno titolo e sono tenuti a verificare, anche a campione, il possesso della certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, la cui validità può essere verificata mediante l’applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute”.
Quindi, in quell’ateneo di Trieste anche gli studenti che decidono di non effettuare l’esame in presenza dovranno essere muniti di Green pass che, ricordiamolo, viene rilasciato in caso di vaccinazione, guarigione da COVID o tampone valido per 48 ore. La validità al momento è di 9 mesi per i vaccinati, 6 mesi per i guariti e 48 ore per chi ha effettuato un tampone. Durata che con molta probabilità sarà estesa a 12 mesi per i vaccinati e i guariti. “È una interpretazione del Decreto che ha suscitato preoccupazione anche nel mondo della scuola”, ha commentato Orizzonte Scuola, spiegando che il protocollo di sicurezza dell’Università di Trieste “ha preoccupato non pochi docenti che nei prossimi giorni, non essendo ancora in possesso del Green pass ma volendosi adeguare, dovranno affrontare le prime riunioni a distanza”.
In realtà, scrive la stessa testata specializzata, le cose non stanno così, dal momento che nel parere tecnico che il Ministero ha inviato alle scuole al punto 4 si legge con chiarezza: “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.” Passaggio che, anche a detta dell’Anief, non lascia dubbi sul fatto che il Green pass debba essere chiesto ai docenti e al personale solo in caso di “erogazione in presenza del servizio”
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