La normativa rumena va disapplicata perché in contrasto con l’art. 2 della Direttiva UE n. 88/2003. Il 16 novembre prossimo, invece, il Tar del Lazio si pronuncia sul ricorso presentato da Anief contro l’obbligo della formazione del corso obbligatorio di almeno 25 ore durante l’orario di servizio del personale docente non specializzato previsto dal Ministero dell’Istruzione. Una volta accolto il ricorso presentato da Anief, dal Fondo d’istituto dovranno essere pagati 400 euro a insegnante per la formazione richiesta che dovrà essere fatta fuori dall’orario di servizio. Complessivamente, il Ministero dell’Istruzione dovrà collocare in Legge di Bilancio altri 400 milioni di euro per coprire le spese delle istituzioni scolastiche.
LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE
Nelle more gli insegnanti interessati che hanno svolto attività di formazione obbligatoria possono richiedere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la domanda da inoltrare al Dirigente Scolastico per ottenere il pagamento delle attività funzionali all’insegnamento svolte (15,91 euro l’ora), negli ultimi cinque anni, come ribadito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 24/1994, ai sensi della Tabella 5 del CCNL 2003. La stessa domanda può presentarla il personale amministrativo (11,36 euro l’ora per collaboratore scolastico, 13,07 euro per assistente tecnico e amministrativo, 16,47 per dsga – Tabella 6).
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANIEF
Marcello Pacifico, presidente Anief, è chiaro: “Lo abbiamo sempre detto al ministro Patrizio Bianchi in tutti gli incontri che la formazione è prima un diritto che un dovere del lavoratore e come tale va retribuita, come attività funzionale all’insegnamento e svolta al di fuori dell’orario di lavoro, lo stesso vale per il personale Ata ed educativo. Colgo l’occasione per ricordare al Governo che tutto il personale scolastico, anche quello precario e quello amministrativo ancora devono essere messo nelle condizioni di potersi formare con l’utilizzo di quella card (500 euro) che da cinque anni è assegnata al solo personale di ruolo, senza aspettare una nuova pronuncia della Corte di giustizia, su ricorso promosso dal tribunale di Vercelli su ricorso sempre seguito dall’ufficio legale del nostro sindacato”.
IL RICORSO PRESENTATO DALL’UFFICIO LEGALE ANIEF AL TAR LAZIO
Il ricorso per l’annullamento del Decreto del ministro Bianchi n. 188 del 20 settembre 2021 e la nota del Ministero dell’Istruzione n. 27622 del 6 settembre 2021 è stato presentato dagli avvocati Ganci e Miceli per conto dell’Anief, sindacato tra i maggiormente rappresentativi del comparto istruzione e ricerca, nella parte in cui si prevedono che l’attività di formazione per le attività didattiche di sostegno, impegnato in una classe ove è presente un alunno con disabilità, per un minimo di almeno 25 ore, debba svolgersi fuori dall’ordinario orario di servizio e senza alcuna retribuzione aggiuntiva, contrariamente proprio a quanto oggi ribadito dalla Corte di giustizia europea.
La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all’art. 1, comma 961, ha aumentato le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il citato art. 1, comma 961, della L. n. 160/2019 prevede che “con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.
Il Ministero dell’Istruzione, con il Decreto n. 188/2021 ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo all’art. 2, comma 3, che “la partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio”. Con la Nota dipartimentale n. 27622 del 6.09.2021, avente ad oggetto “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”, il Ministero convenuto ha precisato che “l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi”. E dunque, benché la legge di bilancio del 2019 prevedesse che le attività formative obbligatorie non potessero comportare esonero dal solo servizio di insegnamento, il decreto oggi impugnato ha illegittimamente esteso il divieto di esonero a tutto il servizio scolastico, con la conseguenza che le suddette attività di formazione obbligatoria dovranno necessariamente svolgersi in costanza del rapporto di lavoro, ma fuori dall’ordinario orario di servizio, configurandosi dunque come un’attività lavorativa straordinaria obbligatoria e non retribuita.
Scarica la sentenza del 28 ottobre 2021 della CGUE su ricorso C-909/19.
Per aderire al ricorso per aver attribuita la Card (bonus) docenti di 500 euro, per gli insegnanti precari, negli ultimi cinque anni, clicca il seguente link.
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