La Commissione Affari Costituzionali del Senato continua ad operare per l’esame degli emendamenti al disegno di legge Green pass ter “Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sulle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le richieste di modifica del testo originario del ddl – che dovrà essere convertito entro il 20 novembre e, dopo questa fase in esame, passerà alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione – contengono anche ben 14 emendamenti proposti da Anief.
“Il nostro sindacato – dichiara il suo presidente nazionale Marcello Pacifico – ritiene che non si possono aggravare i carichi di responsabilità dei lavoratori della scuola, di tutti i lavoratori del pubblico. Per questo, la nostra opera continua incessante per evitare le imposizioni illegittime, come il Green Pass per accedere al lavoro, ampliare il numero di dipendenti e delle sedi, ridurre la quantità di alunni per classe, migliorare gli stipendi, agire su educatori e Ata”.
Sono di diverso stampo gli emendamenti del giovane sindacato ala DDL 127. Riguardano i seguenti temi: Gratuità della certificazione verde; Tamponi rapidi salivari; Validità certificazione verde; Lavoro agile; Ripristino dell’organico Covid-19; Revisione organici; Interventi sul dimensionamento scolastico; Numero alunni per scuola; Rapporti alunni docenti; Adeguamento organico di fatto all’organico di diritto; Revisione criteri organico sostegno; Revisione criteri organici educatori; Indennità di rischio biologico; Assistenti tecnici negli istituti comprensivi.
Gli emendamenti su “Validità certificazione verde” e su “Indennità di rischio biologico” risultano respinti. Seguono i testi.
1.24
Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
- a) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».
- b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.
1.34
Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:
«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:
- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.
Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile è sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza».
- Gli emendamenti
1.17Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino, Montevecchi ,
1.21Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano
1.28Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell'Olio, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino, Montevecchi,
1.37Iannone, Malan, La Russa, Zaffini ,
3.23Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino, Montevecchi
5.19Fedeli, Vattuone, tutti uguali fra loro e di nostro interesse, sono stati dichiarati ammissibili e riguardano la “Validità certificazione verde”, segue il testo.
1.17 (testo 2)
Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino, Montevecchi
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)
- Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente:
«Art 9-nonies.
(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)
- Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».»
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