L’ultima versione della Legge di Bilancio 2022, prossima all’esame parlamentare, ha assorbito l’avvio dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte (dal 2023) e quinte (da prossimo mese di settembre) affidandolo, si legge nell’articolo n. 109, a “docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso ‘Scienze motorie e sportive nella scuola primaria’”. Dopo avere superato “specifiche procedure concorsuali abilitanti”, il docente specializzato in attività motoria svolgerà “due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno” e in compresenza in quelle che invece lo adottano: le cattedre saranno assegnate ai vincitori di “concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023”, da cui scaturiranno graduatorie con “validità annuale”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief spende parole di apprezzamento per l’iniziativa parlamentare: “Si sta compiendo quel ritorno all'insegnamento modulare, che il nostro sindacato reclama da oltre dieci anni e che è stata cancellato dal dimensionamento scolastico che ha origine nella Legge 133 del 2008: l’arretramento oggettivi sui risultati e le competenze acquisite, l’abbandono del docente di inglese e l’avere colpevolmente ignorato per tutto questo tempo il docente specializzato in motoria rimangono errori strategici caduti sulle teste incolpevoli dei nostri alunni. Adesso, finalmente, sembra che si voglia dire stop a questo arretramento. E noi lo apprezziamo. Nello stesso tempo, però, riteniamo che vi siano importanti accorgimenti da attuare per evitare spiacevoli discriminazioni: abbiamo a questo proposito predisposto un emendamento correttivo nella Legge di Bilancio, che a breve faremo presentare, perché l’insegnamento dell’educazione motoria va per forza di cose esteso a tutte le classi della scuola primaria. La corretta postura e la crescita fisica sana è fondamentale per la crescita dei bambini, perché dobbiamo continuare a negargliele?”.
Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
ART. 109
(Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)
- Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente e subordinatamente all’adozione del decreto di cui al comma 7, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
- L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.
- Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
- Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
- I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
- Con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
- a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell’esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.
- I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria della scuola primaria.
- Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all’emanazione del decreto di cui al comma 7.
- A decorrere dal 2023, il Ministero dell’istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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