L’insegnamento dell’educazione fisica alla primaria diventa realtà e viene affidata al docente specializzato: dall’anno scolastico 2022-23 nelle quarte classi della primaria ci saranno due ore di attività motoria. Lo ha ricordato Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione, dopo l’emendamento approvato nella Legge di Bilancio 2022. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief “finalmente si ammette quello che Anief ha chiesto da dieci anni: il ritorno all'insegnamento modulare, che ha soppresso 30 mila posti per ragioni di risparmio a discapito dei risultati di apprendimento. Noi ripresenteremo l'emendamento nella Legge di Bilancio: l’insegnamento dell’educazione motoria va esteso a tutte le classi della scuola primaria, perché la corretta postura è fondamentale per la crescita del bambino”.
L’articolo nella bozza della legge di Bilancio 2022:
ART. 103
(Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria
- Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
- L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
- Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68«Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.
- L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.
- Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.
- Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
- Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell’anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell’anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell’anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall’anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell’anno 2026, di 177,19 milioni nell’anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell’anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell’anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell’anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell’anno 2031, di 190,26 milioni di euro nell’anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033. Ai relativi oneri si provvede…
PER APPROFONDIMENTI:
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