Un anno di “Quota 102”, l’anticipo concesso solo ai maestri della scuola d’infanzia e primaria, la conferma dell’Opzione donna che ti permette di lasciare il servizio in cambio della pensione poco più che sociale: poi via quasi tutti a 67 anni, come previsto dalla Legge Fornero. È questa la grigia prospettiva contenuta nella manovra di fine anno contro la quale Anief si è opposta ed ha presentato una serie di emendamenti proprio alla Legge di Bilancio 2022, a favore del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità. Tra le richieste del sindacato, figurano l’uscita anticipata a partire dai 61 anni, con 35 anni di contributi, senza decurtazioni e con il calcolo interamente retributivo, diventata sempre più necessaria a seguito della pandemia e del gravoso stress psicofisico che vive il personale. Per Anief occorre equiparare i parametri già previsti per i lavoratori delle forze armate ai dipendenti della scuola; bisogna andare pure a cancellare le vigenti decurtazioni del trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR ed introdurre nell’Ape Sociale tutta la categoria dei docenti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “occorre adeguarsi ai Paesi più economicamente sviluppati, separando la spesa per le pensioni da quella del bilancio del welfare. Come anche riconoscere una finestra per il rischio burnout per il personale scolastico, particolarmente esposto a patologie anche tumorali. Invece, è stata concessa solo un’apertura ai maestri della scuola primaria che possono aderire all’Ape Social. Sarebbe più giusta una ‘Quota 98’ per tutti e il riscatto gratuito della laurea, come pure proposto dal presidente Inps, anche per svecchiare la categoria”.
GLI EMENDAMENTI PER LASCIARE PRIMA IL LAVORO
Il sindacato ha chiesto, considerando “il carattere peculiare delle professioni” che si svolgono in tali ambiti, “la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza, con requisiti che prevedano l’uscita anticipata dai 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi”. Inoltre, tale facoltà non dovrebbe comportare il calcolo contributivo dell’assegno pensionistico, alla luce dell’attuale situazione pandemica unita al “diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti”. Per Anief, si legge ancora negli emendamenti, chiede quindi “un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta ‘Fornero’”. Di fatto, il sindacato chiede di “allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate” anche “al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2022”, applicando quindi gli stessi “trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione”.
Riguardo la questione irrisolta dell’Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR, Anief chiede “di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato”, facendo venire meno la “trattenuta del 2,50 % sull’80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto”. Dal 2022, scrive ancora il sindacato, questa trattenuta dovrà essere effettuata in base all’articolo 2120 c.c., “con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”, cancellando in tal modo “le illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata”.
Infine, Anief chiede di allargare il carattere della gravosità della professione docente a tutti gli ordini di scuola, non fermandosi alla scuola dell’infanzia e primaria, anche perché, si legge nell’emendamento, “i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all’Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una media OCSE del 34%”.
TUTTI GLI EMENDAMENTI ANIEF ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN AMBITO PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE:
1.
ART. 23.
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
Quota 96 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 61 anni di anzianità e 35 anni di contributi”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
2.
Quota 98 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “,per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 62 anni di anzianità e 36 anni di contributi”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
3.
Quota 100 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “ad accezione del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
4.
Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca
Si aggiunge il comma:
Per il personale del comparto istruzione e ricerca, sanità nonché delle relative aree dirigenziali è rispristinata a partire dall’anno 2022, la validità delle disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Motivazione: la norma riguarda i dipendenti e dirigenti pubblici obbligati a svolgere la loro prestazione lavorativa in presenza al tempo dell’epidemia. Il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.
5.
Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico Si aggiunge il comma:
Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2022, si applicano per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.
6.
Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR Si aggiunge il comma:
Al fine di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato è prevista la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull’80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto, nel rispetto dell’articolo a 2120 de cc recante la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per la restituzione di quanto già versato dai dipendenti pubblici si attinge dal fondo istituito dal comma 199 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.
Motivazione: Per la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato la trattenuta deve essere effettuata secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento” invece il personale della PA continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo”.
7.
ART. 25.
(Modifica della normativa sull’APE sociale)
Estensione carattere gravoso a tutti gli ordini di scuola
Si aggiunge il comma 1-bis:
Al punto H dell’allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria”.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, inoltre dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all’Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una
media OCSE del 34%. ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di assegno di anticipo pensionistico prevista soltanto per il personale dell’infanzia.
PER APPROFONDIMENTI:
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