Il ministero dell’Istruzione ha comunicato ai sindacati le modalità di svolgimento del Concorso ordinario, per titoli ed esami, per assumere 32mila nuovi docenti su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, introdotto con il Decreto n. 499/20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28-04-2020: l’amministrazione ha espresso le sue intenzioni attraverso una bozza di modifica del decreto iniziale, che nell’estate del 2020 aveva portato alla candidatura di oltre mezzo milione di aspiranti docenti a fronte di 32mila posti complessivi messi a bando. Faranno eccezione alcune discipline scientifiche, cosiddette Stem, per le quali sarà possibile produrre nuove domande e candidature.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il concorso è sostanzialmente una buona notizia, ma è necessario aprire i termini del bando per tutti i candidati, su tutte le discipline e non solo una parte. I posti ci sono e non si comprende il motivo della differenziazione. Bisognerà poi procedere con l’assunzione di tutti coloro che risulteranno idonei, sempre tenendo conto della soluzione per i precari di attivare il doppio canale di reclutamento perché le vacanze di cattedre sono altissime e la supplentite si combatte anche con l’immissione in ruolo dei precari storici”.
LE DISCIPLINE CHE FANNO ECCEZIONE
Nella bozza ministeriale si prevede il mantenimento delle domande presentate, con modifiche mirate riguardanti i “posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche)” che “sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione”. Sempre e solo per le stesse classi di concorso è prevista la “riapertura dei termini di partecipazione”.
LE COMMISSIONI
Nel decreto di modifica si prevede anche che “i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso”.
LA PROVA SCRITTA
Nella bozza ministeriale si prevede che la prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento.
Per quanto riguarda i contenuti delle domande, ciascun quesito sarà composto da una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La valutazione della prova scritta sarà effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale.
LA PROVA ORALE
I candidati che avranno superato la prova scritta verranno “ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326”. La prova orale si svolgerà “nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali”. Per la valutazione della prova orale la commissione avrà “a disposizione un massimo di 100 punti” e si riterrà “superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100”.
LE GRADUATORIE DI MERITO
Nel decreto si prevede che “la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli”, procederà “alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”.
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