La scuola ha un nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale sottoscritto solo da un solo sindacato di categoria: nel testo, che varrà per il triennio 2022-25, sono contenute delle novità che lasciano sostanzialmente il quadro immutato, con l’inibizione a cambiare sede per un triennio che nei fatti viene solo spostata di 12 mesi. La scuola di assegnazione di servizio dell’immissione in ruolo, in questo modo, va a diventare una collocazione provvisoria di un solo anno.
“Rimangono in vita troppi vincoli, non viene introdotta nessuna garanzia sulle assegnazioni provvisorie e nemmeno sulle quote per i trasferimenti dei lavoratori: come si fa a dire che queste norme tutelano centinaia di migliaia di docenti e Ata interessati a cambiare sede? Avevamo ragione ad avere dei dubbi, che ora, con questo atto sottoscritto in modo quasi unilaterale, sono diventate delle certezze”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO
Orizzonte Scuola riassume tutte le modifiche previste alla bozza di contratto sulla mobilità:
Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.
Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale
Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.
Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento interprovinciale
Secondo quanto risulta ad Orizzonte Scuola il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.
Cosa non piace ai sindacati
- a)il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.
- b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscrittesaranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tuttie non assomigliare ad un DPCM.
- c)l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi.
Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.
- d)fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni
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