La prossima primavera si tornerà a votare in più di 8mila scuole pubbliche: l’occasione sarà il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il “parlamentino” della scuola, le cui ultime elezioni risalgono al 2015. A stabilirlo è stato oggi il ministero dell’Istruzione e del Merito che ha pubblicato l’ordinanza ministeriale, del 5 dicembre scorso, contenente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del CSPI, oltre che delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti: tutte le operazioni di voto si svolgeranno il prossimo 7 maggio dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
“Dopo tre anni di rinvii – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è giusto che periodicamente si rinnovino le rappresentanze dei lavoratori della scuola da collocare all’interno di questo importante organismo istituzionale quale è il Cspi: possiamo sostenere che finalmente si torna a votare, così da permettere a nuove e motivate componenti scolastiche di migliorare il sistema d’istruzione. Al termine del voto saranno 18 ad essere individuati per rappresentare il personale docente, Ata, dirigente, di ruolo e precari, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. È bene che ogni dipendente faccia sentire la sua voce e la sua voglia di rinnovamento. ‘Democrazia, responsabilità, partecipazione’: queste tre parole saranno il nostro motto”, conclude Pacifico.
IL RINNOVO DEL CSPI
In caso di impossibilità di svolgimento delle elezioni nella data stabilita al comma 1, ed eventualmente anche nei giorni immediatamente successivi, a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche o della sospensione delle attività didattiche, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
Il Consiglio è formato da 36 componenti.
Fanno parte del Consiglio:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
– 1 per la scuola dell’infanzia;
– 4 per la scuola primaria;
– 4 per la scuola secondaria di primo grado;
– 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Chi può votare
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
Può esercitare il diritto all’ elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni.
Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni
L’elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
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