Anche i supplenti annuali e fino al termine delle lezioni potranno votare il prossimo 7 maggio in tutte le scuole italiane in occasione del rinnovo dei membri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, potranno indicare le loro preferenze per rinnovare il “parlamentino” della scuola pubblica italiana, le cui ultime elezioni risalgono al 2015. A confermarlo sono le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito che in queste ore ha aggiunto ulteriori FAQ, accompagnate da un Nota del Mim. Le risposte ufficiali fornite dall’amministrazione centrale rappresentano un’integrazione dell’ordinanza ministeriale, del 5 dicembre scorso, contenente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del CSPI, oltre che delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti, e la Nota ministeriale del 29 febbraio, hce ha illustrato alle scuole ulteriori istruzioni sulla procedura da attuare.
Alla domanda sugli insegnanti supplenti, per comprendere se effettivamente “hanno diritto di voto” e verranno “inseriti negli elenchi dell’elettorato attivo dell’istituto”, il Ministero ha risposto positivamente, però solo indicando coloro che “alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.)”. L’amministrazione scolastica ha quindi ribadito che risultano “escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi”.
Al termine del voto del 7 maggio 2024 saranno 18 i lavoratori ad essere individuati per rappresentare il personale docente, Ata, dirigente, di ruolo e precari, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Come si voterà: cliccare qui.
LE ULTIME INDICAZIONI MINISTERIALI
Presentazione delle liste
Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Entro il 6 aprile le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web del MIM.
Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z). Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato.
Autentica delle firme
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti. Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.
Commissione elettorale di istituto
La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.
Format da utilizzare
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti (ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.).
COME SI RINNOVA IL CSPI
In caso di impossibilità di svolgimento delle elezioni nella data stabilita al comma 1, ed eventualmente anche nei giorni immediatamente successivi, a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche o della sospensione delle attività didattiche, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
Il Consiglio è formato da 36 componenti.
Fanno parte del Consiglio:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
– 1 per la scuola dell’infanzia;
– 4 per la scuola primaria;
– 4 per la scuola secondaria di primo grado;
– 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Chi può votare
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
Può esercitare il diritto all’ elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni.
Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni
L’elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
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