Il ricorso della Regione Puglia ha evidenziato l’illegittimità di una parte della delega per l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino all’inizio della scuola primaria, che avrebbe dovuto rappresentare una delle più importanti riforme programmate dalla Legge 107/2015. Con la sentenza n. 284/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima il comma 181, lett. e punto 1.3 che sovrasta la competenza regionale sulla materia, “in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientra nella competenza del legislatore regionale”.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): quella di superare la potestà regionale, garantita costituzionalmente, è purtroppo una dimenticanza troppo frequente del legislatore: basti pensare che è ancora ‘pendente’, in tribunale, la questione costituzionale sull’esclusione dei docenti di ruolo dal Concorso a cattedra, che Anief ha sollevato subito dopo aver preso atto dell’ultimo bando selettivo per selezionare nuovi insegnanti. Tornando all’obbligo scolastico, è evidente che non si può aggirare il parere previsto per legge della conferenza con le Regioni. Sarebbe opportuno anche cominciare a riflettere sull’anticipo della primaria a 5 anni di età degli alunni, attraverso l’inserimento in classi ‘ponte’ di compresenza tra docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, garantendo in questo modo un insegnamento potenziato nell’anno più delicato per la formazione in tenera età.