L’USR Emilia Romagna doveva attivare la cattedra direttamente in Organico di Diritto perché ricorrevano tutti i presupposti di legge a tale attivazione consentendo, così, al docente richiedente di ottenere il definitivo trasferimento nella sede di interesse. Questo quanto emerge dalla sentenza ottenuta grazie alla perizia dell’Avv. Tiziana Sponga presso il Tribunale Amministrativo emiliano con la dichiarazione di nullità degli atti che istituivano la cattedra in organico di fatto e la condanna delle amministrazioni scolastiche responsabili al pagamento delle spese di giudizio.