“La P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”: a scriverlo è stato il Consiglio di Stato, Sez. VII (n. 1842/2022), che ha preso posizione a favore dei precari che chiedevano di accedere alla Carta del docente e inviando anche un messaggio chiaro al legislatore della Buona Scuola, la riforma Renzi del 2015 con cui è stata introdotto l’obbligo dell’aggiornamento professionale nella scuola. L’espressione del Consiglio di Stato, assieme a quelle dalla Corte di Giustizia europea, è presente in tutte le sentenze che stanno risarcendo i supplenti che hanno presentato ricorso: anche in quella emessa il 4 ottobre scorso dal Tribunale di Cosenza, sezione controversie sul Lavoro, con cui è stato accolto il ricorso di un insegnante, difeso dai legali Anief, che ha recuperato i 1.000 euro della card non assegnati negli anni scolastici 2021-22 e 2022-23.