Con sentenza n. 244/2014 si ribadisce quanto già deciso con sentenza n. 223/2012, mentre si dichiara legittima la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime TFS. Invia la diffida per bloccare i termini decennali di prescrizione e ricorri con Anief per recuperare in media 4.500 € di arretrati se in regime di TFR. Per il TFS il credito degli ultimi due anni è di 2.000 €.
Per la Corte dei Conti il “buco” per il mancato pagamento mensile dei contributi figurativi dei dipendenti pubblici era di 23 miliardi di euro dopo la fusione dell’INPDAP con l’INPS
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): la cessione del TFR assicura 100 euro oggi ma ne toglie 150 domani al momento del pensionamento. Il Trattamento di fine rapporto, infatti, è la principale fonte di finanziamento dei fondi integrativi pensione (80% quota base). Senza di esso, i lavoratori, a fine carriera prenderanno meno della metà dell’ultimo stipendio, con il rischio di una nuova tassazione che porti un solo vantaggio per le casse pubbliche. Il sindacato, inoltre, dopo i primi successi in tribunale, avvia la campagna per ottenere la restituzione del 2,5% di trattenuta operata nei cedolini del personale della scuola assunto a partire dal 2001.
Per il personale precario e di ruolo dopo il 6.5.2000 o che abbia optato per il passaggio dal regime TFS a TFR con versamento su Espero per recuperare il 2,5% per ogni anno e interrompere la trattenuta (più di 12.000 €). Per l’accertamento del credito del 2,69% per 2011 e 2012 degli assunti prima del 6.5.2000 in regime di TFS (più di 3.000 €). E' necessario ricorrere per recuperare credito TFR o interrompere la trattenuta.
Ancora una volta sembra aver ragione l’Anief che già all’indomani della sentenza della Consulta dell’ottobre 2012 - a seguito della quale sono stati riportati in regime TFS i dipendenti assunti prima del 2000, transitati per gli anni 2011-2012 in regime TFR - ha denunciato la disparità di trattamento operata nei confronti dei lavoratori assunti nel pubblico impiego dal 15 maggio 2000, in regime di TFR, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (d.lgs. 29/93). Per tredici anni, nella sola scuola, dirigenti, docenti e ata hanno sempre trovato nei loro cedolini una trattenuta mensile del 2,5% sullo stipendio, pur non prevista dalla normativa perché non riscossa nel comparto privato. Nella primavera scorsa, l’Anief mette a disposizione un modello di diffida per la restituzione della trattenuta che in migliaia scaricano. Mentre l’INPS risponde che nulla in materia è cambiato negli ultimi anni, il MEF, alla fine, in primavera, decide di cambiare nei cedolini la motivazione della riscossione del 2,5%: non più giustificata come trattenuta ma come decurtazione per garantire la parità di trattamento tra pubblici dipendenti. Il sindacato, però, insiste, ribadendo che tale decurtazione non è stata compensata o recuperata figurativamente come previsto dal contratto e pertanto risulta ancora illegittima. Ed ecco la prima sentenza che dà ragione a quanto denunciato dall’Anief-Confedir che ha incaricato i propri legali nel territorio, coordinati dall’avvocato Sergio Galleano, di predisporre i ricorsi da notificare presso tutti i tribunali del lavoro nei prossimi giorni sia per il personale scolastico che dirigenziale.
La sentenza del 14 novembre 2013 riguarda decine di dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunti dopo il 31 dicembre 2000 ai quali è stato applicato il regime di trattamento di fine rapporto, detto T.F.R., proprio del settore privato, ma con la decurtazione del 2,5% a titolo di riduzione della retribuzione lorda per garantire la parità di trattamento con i colleghi rimasti in regime di TFS come previsto dal D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. Secondo il giudice romano che ha tenuto conto anche della giurisprudenza costituzionale richiamata nella sentenza n. 223/12, infatti, tale decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda, poiché non è stata comunque successivamente recuperata come corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali secondo le disposizioni contenute nello stesso D.P.C.M., nei limiti della prescrizione quinquennale, deve essere comunque restituita oltre agli accessori interessi di legge. Le amministrazioni convenute sono state condannate pure al pagamento di 10.000 euro di spese processuali. A tal proposito, Anief-Confedir ritiene che la prescrizione quinquennale possa essere estesa a un decennio se intesa come ripetizione di indebito ovvero come credito vantato. Ragion per cui chiederà la restituzione per il personale precario e di ruolo del 2,5% trattenuto negli ultimi dieci anni nonché il versamento figurativo.
Così commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, il messaggio 10065 del 21 giugno 2013. Chi è ritornato in regime di TFS non chiede il 2,5% ma la differenza tra le due aliquote percepite tra il 2011 e il 2012. Chi è in regime di TFR chiede il recupero mai avvenuto, per gli ultimi dieci anni, nel contratto, del 2,5% trattenuto, proprio in virtù della seconda parte dello stesso c. 3, art. 1, del DPCM richiamato. Scarica il modello di diffida e avvia il contenzioso per la restituzione delle somme. Per l’occasione ricorri anche contro la proroga del blocco degli stipendi.
È evidente che all’INPS non hanno letto bene i modelli di diffida, perché quelli elaborati dall’Anief per il personale assunto prima del 2000 non parlano di restituzione del 2,5% di TFR ma di certificazione per il 2011 e per il 2012 del credito del 2,69%, frutto della differenza tra le due aliquote: quello del 9,60% spettante per il regime TFS e quella del 6,91% ricevuta in regime TFR. Questo credito deve confluire nel trattamento di fine servizio vista la legge 228/12, art. 1, cc. 98-99, ma ancora non è stato certificato né dal MEF né dalla stessa legge che prevede una copertura finanziaria di soli 41 milioni rispetto ai più di 3 miliardi richiesti.
Per quanto riguarda, invece, i modelli di diffida elaborati per il personale precario e di ruolo assunto dopo il 2000 o transitato volontariamente in regime di TFR, si richiede la restituzione del 2,5% trattenuto fino ad aprile 2013 nei cedolini con la motivazione della costituzione dello stesso TFR, non tanto per l’applicazione della sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, di per sé chiara nel diniego di tale trattenuta, ma in virtù dello stesso art. 1, c. 3 del DPCM del 20 dicembre 1999 richiamato nel messaggio non integralmente, che prevede un recupero mai attuato. Se è vero, infatti, che la retribuzione lorda deve essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso, tuttavia, il Governo in questi 13 anni insieme ai sindacati, non ha mai stabilito, contestualmente “un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.” Questo mancato recupero viola sì il principio della parità retributiva essendo la trattenuta parte di una retribuzione differita che porterebbe i neo-assunti a un trattamento peggiore rispetto agli altri lavoratori, contro la legge stessa. Pertanto, permangono tutte le motivazioni che hanno portato alla scrittura di quei modelli di diffida che possono essere richiesti da tutto il personale della scuola all’Anief ma anche dal personale del pubblico impiego alla Confedir, al fine della certificazione del credito vantato. Per l’occasione, nei ricorsi che saranno depositati non appena pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento sulla proroga del blocco degli scatti, sarà impugnata, per l’evidente illegittimità costituzionale, anche la norma che cancella gli incrementi retributivi riconosciuti nel 2011 e continua a bloccare gli stipendi.
Il Governo non può comportarsi diversamente da un’azienda privata dopo che aver privatizzato il rapporto di lavoro. Deve interrompere la trattenuta per i lavoratori neo-assunti dopo il 2000 e restituire quanto indebitamente trattenuto. Infine, deve rinunciare a utilizzare gli stipendi dei suoi dipendenti per riequilibrare la finanza pubblica. Quanto sta avvenendo in questi giorni, soprattutto nella scuola, è scandaloso: prima si chiede di tagliare i fondi delle scuole per pagare gli scatti e poi si vorrebbe annullarne il riconoscimento ai fini della progressione di carriera. E arrivato il momento di dare nuovamente la parola ai tribunali della Repubblica per avere giustizia.
Ricorso contro il blocco del contratto e delle progressioni stipendiali.
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.
REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei titoli e dei servizi cui la tabella di valutazione titoli non attribuisce alcun punteggio o cui attribuisce punteggio solo parzialmente.
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei seguenti titoli: abilitazioni diverse dal Concorso Ordinario (12 punti), titolo SSIS o specializzazione sostegno (5 punti), servizio pre-ruolo (da far valutare 6 punti invece di soli 3 punti), incarico in qualità di supervisore Tirocinio (12 punti), incarico di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l'a.s. 2000/2001 (1 punto per ogni servizio).
REQUISITI: Docenti di ruolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: abilitazione tramite SSIS o concorsi riservati, specializzazione sul sostegno, incarico di Tutor di Tirocinio, servizio di insegnamento pre-ruolo, servizio post 2000/2001 come presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità.
NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario indicare, sia nella domanda di mobilità on-line, sia nella dichiarazione cartacea per la graduatoria interna d'istituto, i titoli di cui si chiede la corretta valutazione.
MODALITA' DI PREADESIONE: Scaricare einviare in allegato il modulo di preadesione all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TABELLA TITOLI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA ADESIONI: 9 aprile 2013. PROROGA: 11 aprile 2013. Adesioni aperte.
Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta obbligatoria in busta paga di un ente (Enam) ormai completamente privo di utilità
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta Enam sullo stipendio e far risarcire le quote illegittimamente trattenute, al netto degli interessi maturati, a far fede dalla soppressione dell’ente (30 luglio 2010).
REQUISITI: Docenti di ruolo e dirigenti della scuola dell'Infanzia e della Primaria
MODALITA' DI PREADESIONE: Dopo aver spedito il modello di revoca per raccomandata, allegarlo tramite mail e inviare aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO ENAM” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni
DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa.
REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo
MODELLO DIFFIDA TFR: I nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.
MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100
Ricorso contro la valutazione parziale dell'esperienza pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.
REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.