Nell’ordinanza sulla mobilità del personale predisposta dal ministero dell’Istruzione spunta un secondo vincolo, del tutto inopportuno come quello dell’obbligo triennale di conferma sulla stessa provincia del neo-immessi in ruolo: “secondo questo vincolo – scrive Orizzonte Scuola - per tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare domanda di istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora nell’anno scolastico 2022/23 abbiano ottenuto la titolarità in una qualsiasi sede della provincia chiesta, sia con preferenza analitica che sintetica. Un vincolo previsto dal “Decreto Sostegni bis, art. 58 comma 2 numero 6) lettera f), secondo periodo del DL 73/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2021” e “già inserito nel CCNI 2022- 2025 che sembrava superato dal DL 36/2022 e che invece il Ministero ripropone nella bozza dell’ordinanza di mobilità”.