Solo i primi 36.627 sono al sicuro e verranno immessi in ruolo con le modalità attuali. Per l’assunzione degli altri 10.849 della fase B e i 55.258 dell’organico potenziato, “si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”: lo dice il comma 100 della riforma approvata ieri alla Camera dei Deputati. Quindi, il sistema informatico incrocerà le loro preferenze con i posti disponibili, ma in mancanza di questi nelle vicinanze della residenza del candidato al ruolo, la proposta di assunzione sarà inevitabilmente quella di una sede in una provincia o regione diversa. Ma non solo: coloro che “non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie” (comma 96).
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): si tratterebbe di un vero ricatto. Speriamo che nella fase attuativa della riforma si aggiusti quanto indicato nella legge approvata. Ovvero, che non si obblighi il personale, nelle preferenze sulle assunzioni da attuare, ad inserire tutte le province italiane. Dopo aver impugnato la valutazione, fisica e psichica, costretti a subire i neo assunti con l’organico funzionale, ad opera dei dirigenti scolastici, saremmo costretti a ricorrere anche contro questa decisione. Senza dimenticare che sui posti vacanti, pesa come un macigno la questione delle nuove assegnazioni provvisorie.
Il nuovo sistema di reclutamento previsto dalla riforma della scuola, approvata ieri alla Camera dei Deputati, contiene delle ambiguità sulle fasi di assegnazione dei 102.734 nuovi assunti: tra questi, se si escludono i 36.627 della prima fase, da completarsi entro il prossimo 14 agosto con le procedure di stabilizzazione pre-riforma, tutte le altre si baseranno sulle nuove norme contenute proprio nel testo di riforma. Ora, leggendo il comma 100, ai docenti interessati non sarà sfuggito il diverso trattamento cui sono stati destinati rispetto ai colleghi: “i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”.
Cercando di interpretare quanto scritto nella riforma, sembrerebbe, quindi, che per gli oltre 65mila nuovi assunti con le fasi centrali e finali delle assunzioni, facciano bene sin d’ora a considerare la possibilità di preparare la valigia: è vero, infatti, che il sistema informatico incrocerà le loro preferenze con i posti disponibili, ma in mancanza di questi nelle vicinanze della residenza del candidato al ruolo, la proposta di assunzione sarà inevitabilmente quella di una sede in una provincia o regione diversa.
E non accettare la proposta di assunzione non sarà possibile. Lo dice il comma 102 della riforma che “in caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 (collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle GaE) non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”.
Sulla complessità e pericolosità di questo ballottaggio sulle assunzioni, che si gioca tra le fasi A, B e C, Anief si era già espressa nei giorni scorsi. E pure la carta stampata non è stata tenera: La Repubblica, ad esempio, ha spiegato che per le fasi B (10.849 posti da assegnare appena la riforma arriverà in Gazzetta Ufficiale) e C (le rimanenti 55.258 immissioni in ruolo, da attuare però attraverso l’organico potenziato, deciso in autunno dai Collegi dei docenti) “le assunzioni avverranno secondo l'ordine di preferenza delle diverse province indicato nella domanda online. Ma sempre con la possibilità per il ministero di collocare il precario nella provincia italiana in cui sarà disponibile una cattedra libera”.
Se così sarà, Anief mette subito le mani avanti: “per tanti precari – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – si tratterebbe di una vera beffa. Sarebbero infatti costretti ad accettare l’assunzione anche in province lontane dalla propria. E senza possibilità di scelta: saremmo di fronte a un vero ricatto. Speriamo che nella fase attuativa della riforma si aggiusti quanto indicato nella legge approvata. Ovvero, che non si obblighi il personale, nelle preferenze sulle assunzioni da attuare, ad inserire tutte le province italiane. Dopo aver impugnato la valutazione, fisica e psichica, costretti a subire i neo assunti con l’organico funzionale, ad opera dei dirigenti scolastici, saremmo costretti a ricorrere anche contro questa decisione”.
“Ricordiamo, tra l’altro – continua Pacifico – che sui posti vacanti pesa come un macigno la questione delle nuove assegnazioni provvisorie: nella riforma non è chiaro se il vincolo triennale sia valido già per il 2015/2016 o se, invece, partirà dall’anno successivo. Perché questa facoltà spetta al personale di diritto ogni anno. In caso contrario sarà nuovamente ricorso in tribunale. Con un ulteriore sconvolgimento delle cattedre. Il sindacato, a tal proposito, invita tutto il personale, docenti e Ata, a presentare la domanda dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta. Perché il diritto alla famiglia è protetto dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e ribadito con la direttiva UE 88/2004, oltre che previsto dalla nostra Costituzione, così come quello alla mobilità nella ricerca del lavoro. Soprattutto quando – conclude Pacifico - vi sono posti di lavoro liberi”.
Per approfondimenti:
Tutti i commi della riforma riguardanti le procedure di assunzione di oltre 102mila docenti:
96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessadomanda, per quale delle due categorie essere trattati.
98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a)i soggetti di cui al comma 96, lettere a) eb), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b)in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
c)in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c),accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.
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