Tutte le notizie

° Organico di diritto e mobilità docenti della Secondaria di I grado, A.s. 2014/15
La D.G. Direzione Generale per il personale scolastico ha comunicato (19.5.2014) le nuove date per la chiusura delle funzioni. Riportiamo.
“Considerata la complessità delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale della scuola e tenuto conto delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici Scolastici Regionali circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie entro i tempi stabiliti, si comunica che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e conseguente pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado, fissati nell’O.M. 28.2.2014, n.32 – art. 2 comma 2, sono articolate come segue:
Personale docente Scuola secondaria di I grado: Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili, 5 giugno; Pubblicazione dei movimenti, 27 giugno.

° Mobilità personale docente della scuola primaria
La D.G. Direzione Generale per il personale scolastico ha prorogato al 6 giogno prossimo i termini per la pubblicazione dei movimenti A.S. 2014/15. Riportiamo.
“A seguito della nota prot. n. AOODGPER 4224 del 30.4.2014 si informano gli Uffici territorialmente competenti che la data di pubblicazione dei movimenti relativamente al personale docente della scuola primaria, indicata nell’O.M. 28.2.2014, n.32 – art. 2 comma 2, è prorogata al 6 giugno 2014”.

° Omofobia, Giannini: "Il contrasto alle discriminazioni deve partire dalla scuola"
E’ ciò che ha detto la Giannini, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale contro l'omofobia e la trans fobia. Riportiamo.
“E' fra i banchi che deve partire l'educazione all'alterità attraverso percorsi didattici e progetti condivisi da insegnanti, famiglie, studenti. Le scuole rappresentano un presidio determinante per la prevenzione di ogni forma di bullismo e il Ministero è al loro fianco in questa missione". Il Miur supporta le scuole nell'educazione al contrasto delle discriminazioni anche attraverso il sito www.noisiamopari.it, che raccoglie iniziative ed esperienze realizzate dagli istituti, e il portale www.smontailbullo.it, dove studenti, docenti e famiglie trovano materiale informativo e divulgativo e interventi didattici. E’ attivo il numero verde anti bullismo 800.669.696, per una prima assistenza o anche semplicemente per informazioni; è adesso raggiungibile anche attraverso il servizio di instant messaging Whatsapp al numero 3471192936. Commentiamo:
Il Ministro iscrive un’altra responsabilità nell’elenco delle funzioni dei docenti. E di chi, se no ? Delle famiglie ? E’ proprio vero che la Scuola è l’efficace prima linea dello Stato nel contrasto al razzismo, alla mafiosità, alle tossicodipendenze… e a molto altro. Sono funzioni educative che presuppongono competenze qualificate e che entrano nella connotazione di “funzione docente” insieme alle funzioni istitutive della istruzione e della formazione. Che cosa di più si potrebbe chiedere da una professione ? Il Governo ne tenga conto per rivalutarne la retribuzione.

° XXII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio
Il 22 maggio salpa la Nave della legalità. A Palermo, il 23 maggio, 20.000 studenti.
Il tema di quest’anno è: “Economia e legalità. L’uso responsabile del denaro pubblico”. Il Miur seguirà la due giorni con una diretta twitter sul proprio profilo (@MiurSocial) e mettendo a disposizione foto e informazioni, in tempo reale su www.istruzione.it.

° Imminente la pubblicazione del Decreto per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto
ItaliaOggi fornisce qualche anticipazione circa il Sostegno. Riportiamo.
“Quanto alla bozza di decreto sulla compilazione delle graduatorie, che fisserà anche il termine di presentazione delle domande, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la principale novità è quella dell'unificazione delle aree del sostegno delle superiori. Ma solo per la II e la III fascia. Per la I fascia tutto rimarrà come prima. Pertanto, gli aspiranti di I fascia saranno comunque suddivisi secondo l'area di appartenenza (AD01, AD02, AD03, AD04). E i precari di II e III fascia, invece, confluiranno in un unico elenco, a prescindere dall'area di appartenenza. Così come avviene per la scuola media”.
(Fonte: Carlo Forte – Italia Oggi – 20.05.2014)

° Pubblicati i “movimenti” per l’a.s. 2014-2015 nella Scuola dell’Infanzia
I trasferimenti e i passaggi dei docenti sono stati postati in www.istruzione.it

° Pubblicate le tabelle punti per le supplenze. Abilitati TFA versus abilitandi PAS.
I decisori politici hanno creato molte aspettative. E ora? Il MIUR farà tutte le immissioni in ruolo, dovute per coloro che hanno maturato tre anni di servizio?
Ci sono decine di migliaia di cattedre ricoperte sempre daccapo, negli anni, da supplenti, e la Corte di Giustizia Europea potrebbe sanzionare il governo italiano per inosservanza della normativa. Intanto, nel sito istituzionale, il MIUR ha reso note le tabelle (che tante polemiche suscitano tra Tieffini e Passini, perché modificano l'attribuzione di punteggi) di valutazione dei titoli, per le graduatorie di istituto di II e III fascia. Al Decreto ministeriale: “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modific.”, sono allegate: - la tabella A di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni grado inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma3, D.M.13 giugno 2007, n.131. Comprende: i titoli abilitanti di accesso alla graduatoria, i titoli del servizio di insegnamento o di educatore, i titoli professionali inerenti la funzione docente, altri titoli (fino al massimo di 30 punti), le certificazioni informatiche (fino a 4 punti); - la tabella B di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto (di cui all’art.5, comma 3, D.M. 13 giugno 2007, n. 131) di III fascia (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella Scuola media), valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della Scuola dell’infanzia, della primaria e della Secondaria ed artistica, e la personale educativo. Comprende: Titoli di accesso: Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici (fino a max 12punti), altri titoli culturali e professionali (fino a max 22punti), titoli di servizio (specifico e non specifico), altre attività di insegnamento, titoli artistici per la graduatoria di strumento musicale nella Scuola media (fino a max di 66 punti).

° Ai supplenti, lo stipendio lo portano le lumache. Che ne pensa Speedy-Renzi?
Lo scorso 15 maggio, Il Corriere della sera ha pubblicato una notizia che avevamo letto simile lo scorso autunno: «Il ministero non sta pagando le sostituzioni brevi».
I pagamenti dei contratti annuali di supplenza (assegnati dal provveditorato e pagati dal ministero dell’Economia) scorrono regolari, invece c’è ritardo per le supplenze brevi, il cui pagamento è stato centralizzato al MIUR; in passato erano le singole scuole a provvedere. Due emissioni speciali, appena effettuate, dovrebbero bastare a erogare gli arretrati di marzo ma il MIUR dovrebbe mettere rimedio definitivo a questi inaccettabili ritardi non è accettabile, perché decine di migliaia di colleghi con le supplenze brevi ci vivono per anni.

° Per i nativi digitali, la Scuola è ancora più importante
L’insegnante aiuta l’alunno ad acquisire consapevolezza dei contesti di riferimento e a darsi una gerarchia di priorità logiche e valoriali.
Nell’educare nativi digitali, si richiedono ai docenti nuove competenze ? Non nuove, ma specifiche. Gli insegnanti – e i genitori - si trovano dinanzi alla prima generazione di giovani il cui “spazio” cognitivo è esteso oltre l’ambiente prossimo, a misura del web, e la cui distanza culturale dalla generazione degli adulti è, per certe competenze, nulla. Dalla Scuola non hanno bisogno di nozioni ma di imparare ad apprendere. Con essi non è proponibile la “trasmissione” unidirezionale “uno-molti” dei saperi, e risulta invece efficace la “costruzione” ad modum cognoscentis dei saperi. Oltre metà di ciò che sanno, i nostri alunni lo apprendono fuori dalla scuola, dalla rete della comunicazione, ma hanno difficoltà a connetterlo nel processo della conoscenza; nella rete, infatti, non è ben demarcata la linea di confine tra l’opinione e ciò che è fondatamente argomentato. Occorre che l’insegnante, professionista dei processi educativi, aiuti gli alunni a focalizzare ciò che è essenziale e accompagnarli nella riflessione e nella selezione entro un sistema di priorità logiche e valoriali: sintesi e valutazione sono i livelli tassonomici al di sotto dei quali la mente dell’alunno resta impigliata nella rete. La navigazione in rete richiede dell’“altro” che non si ricava dalla rete: la capacità di valutare e scegliere le fonti (web education), di svolgere ragionamenti complessi, di utilizzare autonomamente l’intelligenza. Su chi l’alunno può contare in questo percorso? Sull’insegnante.

° Pubblicati i “movimenti” per l’a.s. 2014-2015 nella Scuola dell’Infanzia
I trasferimenti e i passaggi dei docenti sono stati postati in www.istruzione.it

° Pubblicate le tabelle punti per le supplenze. Abilitati TFA versus abilitandi PAS.
I decisori politici hanno creato molte aspettative. E ora? Il MIUR farà tutte le immissioni in ruolo, dovute per coloro che hanno maturato tre anni di servizio?
Ci sono decine di migliaia di cattedre ricoperte sempre daccapo, negli anni, da supplenti, e la Corte di Giustizia Europea potrebbe sanzionare il governo italiano per inosservanza della normativa. Intanto, nel sito istituzionale, il MIUR ha reso note le tabelle (che tante polemiche suscitano tra Tieffini e Passini, perché modificano l'attribuzione di punteggi) di valutazione dei titoli, per le graduatorie di istituto di II e III fascia. Al Decreto ministeriale: “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modific.”, sono allegate: - la tabella A di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni grado inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma3, D.M.13 giugno 2007, n.131. Comprende: i titoli abilitanti di accesso alla graduatoria, i titoli del servizio di insegnamento o di educatore, i titoli professionali inerenti la funzione docente, altri titoli (fino al massimo di 30 punti), le certificazioni informatiche (fino a 4 punti); - la tabella B di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto (di cui all’art.5, comma 3, D.M. 13 giugno 2007, n. 131) di III fascia (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella Scuola media), valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della Scuola dell’infanzia, della primaria e della Secondaria ed artistica, e la personale educativo. Comprende: Titoli di accesso: Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici (fino a max 12punti), altri titoli culturali e professionali (fino a max 22punti), titoli di servizio (specifico e non specifico), altre attività di insegnamento, titoli artistici per la graduatoria di strumento musicale nella Scuola media (fino a max di 66 punti).

° Ai supplenti, lo stipendio lo portano le lumache. Che ne pensa Speedy-Renzi?
Lo scorso 15 maggio, Il Corriere della sera ha pubblicato una notizia che avevamo letto simile lo scorso autunno: «Il ministero non sta pagando le sostituzioni brevi».
I pagamenti dei contratti annuali di supplenza (assegnati dal provveditorato e pagati dal ministero dell’Economia) scorrono regolari, invece c’è ritardo per le supplenze brevi, il cui pagamento è stato centralizzato al MIUR; in passato erano le singole scuole a provvedere. Due emissioni speciali, appena effettuate, dovrebbero bastare a erogare gli arretrati di marzo ma il MIUR dovrebbe mettere rimedio definitivo a questi inaccettabili ritardi non è accettabile, perché decine di migliaia di colleghi con le supplenze brevi ci vivono per anni.

° Per i nativi digitali, la Scuola è ancora più importante
L’insegnante aiuta l’alunno ad acquisire consapevolezza dei contesti di riferimento e a darsi una gerarchia di priorità logiche e valoriali.
Nell’educare nativi digitali, si richiedono ai docenti nuove competenze ? Non nuove, ma specifiche. Gli insegnanti – e i genitori - si trovano dinanzi alla prima generazione di giovani il cui “spazio” cognitivo è esteso oltre l’ambiente prossimo, a misura del web, e la cui distanza culturale dalla generazione degli adulti è, per certe competenze, nulla. Dalla Scuola non hanno bisogno di nozioni ma di imparare ad apprendere. Con essi non è proponibile la “trasmissione” unidirezionale “uno-molti” dei saperi, e risulta invece efficace la “costruzione” ad modum cognoscentis dei saperi. Oltre metà di ciò che sanno, i nostri alunni lo apprendono fuori dalla scuola, dalla rete della comunicazione, ma hanno difficoltà a connetterlo nel processo della conoscenza; nella rete, infatti, non è ben demarcata la linea di confine tra l’opinione e ciò che è fondatamente argomentato. Occorre che l’insegnante, professionista dei processi educativi, aiuti gli alunni a focalizzare ciò che è essenziale e accompagnarli nella riflessione e nella selezione entro un sistema di priorità logiche e valoriali: sintesi e valutazione sono i livelli tassonomici al di sotto dei quali la mente dell’alunno resta impigliata nella rete. La navigazione in rete richiede dell’“altro” che non si ricava dalla rete: la capacità di valutare e scegliere le fonti (web education), di svolgere ragionamenti complessi, di utilizzare autonomamente l’intelligenza. Su chi l’alunno può contare in questo percorso? Sull’insegnante.

° La selezione per l’accesso al nuovo T.F.A.
Per l’a.a. 2014-2015 è indetta una selezione d’accesso ai corsi TFA (22.450 posti, ai quali aggiungere gli aventi diritto in soprannumero) per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria (I e di II grado). Il termine di presentazione (on line, soltanto) della domanda di partecipazione è il 16.06.2014.
Abstract del bando. - L’art.1 (Oggetto e numero di posti) conferma le sedi universitarie già accreditate per il corso TFA precedente (a.a. 2013-2014).- L’art.2 (Percorsi formativi ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010) autorizza i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010, e si stabilisce in 6630 il numero dei posti complessivi. La prova di accesso è predisposta dalle singole Università ai sensi del co.3 art.13 D.M. n. 249/2010.- L’art.3 (Requisiti di ammissione) stabilisce: “Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014: siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al D.M. del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal D.M. 8 gennaio 2009 e dal decreto del MIUR 9 luglio 2009; per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. … Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’art.2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove”. - L’art.4 (Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza) stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.3 possono presentare apposita istanza on-line all’U.S. della regione presso la quale intendono frequentare i corsi di TFA, indipendentemente dal singolo Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione per più classi di abilitazione … in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, devono optare per un solo corso. Il termine di scadenza per la presentazione la domanda di partecipazione al test preliminare è fissato al 16 giugno 2014. Con successivo decreto direttoriale sono indicate le modalità di presentazione on line delle domande e di iscrizione. - L’art.5 (Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento) è inerente alla richiesta eventuale di ausilio necessario a sostenere le prove di ammissione, allegando la documentazione certificativa, ai sensi della normativa.- L’art. 6 (Prove selettive di accesso) elenca le seguenti: a- un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal MIUR, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione (si terrà entro il mese di luglio); b- una prova scritta; c- una prova orale (si terranno entrambe entro il mese di luglio). - L’art. 7 (Test preliminare) stabilisce che per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30. I candidati ammessi alle prove scritte potranno indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA; potranno altresì indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. - L’art. 8 (Prova scritta) stabilisce:. I candidati sono ammessi alla prova orale se hanno superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, il voto è ottenuto da media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali non inferiore a 21/30. Contenuti e calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo e effettuate entro ottobre 2014. – L’art.9 (Prova orale) stabilisce che si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. Art.10 (Commissione esaminatrice) Omisssis… - Art. 11 (Titoli valutabili) Omisssis…; - L’art. 12 (Graduatoria) stabilisce: “ La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane …. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei nell’ambito della stessa regione … Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d’ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell’integrazione della domanda”; - Art.13 (Trattamento dei dati personali) Omisssis …; - L’art.14 (Attivazione corsi ed abilitazione all’insegnamento) stabilisce: “I corsi sono attivati nel mese di novembre 2014 e hanno la durata di 60 crediti formativi. Con successivo provvedimento possono essere definite le modalità di istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi. All’atto del conseguimento dell’abilitazione, gli abilitati tramite i presenti corsi di TFA ordinario, in attesa dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di III fascia nelle relative graduatorie di istituto e nel caso di supplenze conferite attraverso domanda di messa a disposizione”.

° La selezione per l’accesso al nuovo T.F.A.
Per l’a.a. 2014-2015 è indetta una selezione d’accesso ai corsi TFA (22.450 posti, ai quali aggiungere gli aventi diritto in soprannumero) per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria (I e di II grado). Il termine di presentazione (on line, soltanto) della domanda di partecipazione è il 16.06.2014.
Abstract del bando. - L’art.1 (Oggetto e numero di posti) conferma le sedi universitarie già accreditate per il corso TFA precedente (a.a. 2013-2014).- L’art.2 (Percorsi formativi ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010) autorizza i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010, e si stabilisce in 6630 il numero dei posti complessivi. La prova di accesso è predisposta dalle singole Università ai sensi del co.3 art.13 D.M. n. 249/2010.- L’art.3 (Requisiti di ammissione) stabilisce: “Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014: siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al D.M. del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal D.M. 8 gennaio 2009 e dal decreto del MIUR 9 luglio 2009; per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. … Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’art.2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove”. - L’art.4 (Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza) stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.3 possono presentare apposita istanza on-line all’U.S. della regione presso la quale intendono frequentare i corsi di TFA, indipendentemente dal singolo Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione per più classi di abilitazione … in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, devono optare per un solo corso. Il termine di scadenza per la presentazione la domanda di partecipazione al test preliminare è fissato al 16 giugno 2014. Con successivo decreto direttoriale sono indicate le modalità di presentazione on line delle domande e di iscrizione. - L’art.5 (Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento) è inerente alla richiesta eventuale di ausilio necessario a sostenere le prove di ammissione, allegando la documentazione certificativa, ai sensi della normativa.- L’art. 6 (Prove selettive di accesso) elenca le seguenti: a- un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal MIUR, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione (si terrà entro il mese di luglio); b- una prova scritta; c- una prova orale (si terranno entrambe entro il mese di luglio). - L’art. 7 (Test preliminare) stabilisce che per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30. I candidati ammessi alle prove scritte potranno indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA; potranno altresì indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. - L’art. 8 (Prova scritta) stabilisce:. I candidati sono ammessi alla prova orale se hanno superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, il voto è ottenuto da media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali non inferiore a 21/30. Contenuti e calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo e effettuate entro ottobre 2014. – L’art.9 (Prova orale) stabilisce che si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. Art.10 (Commissione esaminatrice) Omisssis… - Art. 11 (Titoli valutabili) Omisssis…; - L’art. 12 (Graduatoria) stabilisce: “ La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane …. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei nell’ambito della stessa regione … Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d’ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell’integrazione della domanda”; - Art.13 (Trattamento dei dati personali) Omisssis …; - L’art.14 (Attivazione corsi ed abilitazione all’insegnamento) stabilisce: “I corsi sono attivati nel mese di novembre 2014 e hanno la durata di 60 crediti formativi. Con successivo provvedimento possono essere definite le modalità di istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi. All’atto del conseguimento dell’abilitazione, gli abilitati tramite i presenti corsi di TFA ordinario, in attesa dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di III fascia nelle relative graduatorie di istituto e nel caso di supplenze conferite attraverso domanda di messa a disposizione”.