“La ingiustificata reiterazione dei contratti a termine” del personale della scuola contrasta in modo palese “con il diritto dell’Unione Europea”, a partire dalla “direttiva 1999/70/CE” che prevede l’assunzione a tempo indeterminato automatica dopo 36 mesi di servizio a termine: a scriverlo è il Tribunale di Torino, sezione lavoro, che reputa quindi corretta la richiesta fatta dai legali Anief per compensare la mancata immissione in ruolo di una docente che ha svolto cinque anni di supplenze su posto vacante. Per risarcire il danno economico-professionale prodotto all’insegnante, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione nei confronti della docente che ha presentato ricorso di due mensilità e mezzo di stipendio, pari ad alcune migliaia di euro, più 2mila euro di spese.
“È la riprova – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che le mancate immissioni in ruolo dopo la soglia stabilita dall’Unione europea non possono essere giustificate in alcun modo. Pertanto, noi continuiamo a presentare al giudice i nostri ricorsi, sia per ottenere il risarcimento danni, sia per l’assunzione a tempo indeterminato, convinti che il diritto al lavoro non può essere calpestato dall’inerzia di chi governa la scuola”.
LA SENTENZA
Nella sentenza, il giudice sottolinea che “i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”. Inoltre, fa riferimento ad una lunga lista di sentenze pregresse, come quella “della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
Dopo una lunga disamina, “condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente di somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine”. Infine, “condanna la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2008,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli” che hanno operato per il sindacato Anief.
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