L’abilitazione all’insegnamento acquisita in altri Paesi, se risponde a determinati requisiti formativi, ha il medesimo valore del titolo conseguito in Italia ed è quindi adeguata per esercitare la professione di insegnante: lo ha stabilito la settima sezione del Consiglio di Stato, ricordando che “le Autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante”: è stato quindi annullato l’atto con cui nel 2019 il ministero dell’Istruzione aveva rifiutato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Bulgaria da un insegnante italiano.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, accoglie con soddisfazione l’esito dell’importante sentenza: “Mancando qualsiasi procedimento di valutazione comparativa tra l’abilitazione conseguita all’estero e quella presa in Italia, il Consiglio di Stato non poteva che darci ragione. È bene sapere che qualora i docenti seguano contenuti formativi affrontati all’estero di livello universitario e superino gli esami, con tanto di tesi finale, in presenza di una struttura organizzativa autorizzata dalle istituzioni preposte, la validità del titolo abilitante all’insegnamento non può essere negata”.
Con circostanziate motivazioni, in linea con quelle prodotte dei legali associati con l’Anief che difendevano il docente, l’organo di rilievo costituzionale ha ribaltato la sentenza di primo grado – la n. 13328 del 20 novembre 2019, con la quale il T.A.R. aveva respinto il ricorso - stabilendo in via definitiva che “l’appello va accolto e i provvedimenti impugnati vanno annullati”. Il Consiglio di Stato ha motivato la sua posizione sottolineando che “il Ministero resistente avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’appellante, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dallo stesso nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente”.
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