Ancora una sentenza favorevole ad un insegnante della scuola pubblica al quale il ministero dell’Istruzione ha negato nella ricostruzione di carriera il riconoscimento del servizio pre-ruolo: riguarda una docente immessa in ruolo nel 2015 in un Liceo Musicale del Veneto che aveva svolto supplenze prima del 2010. Alla professoressa è stato assegnata la fascia stipendiale 0-3 anni cancellata nel 2011 per uno scellerato accordo con gli altri sindacati. Più quasi 3mila euro di rimborso. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro. Nella sentenza è stato accordato “il diritto a percepire ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio dalla fascia stipendiale 0-2 alla fascia 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni; a ricevere “a titolo di differenze retributive la somma lorda di € 2.907,71 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”, condannando “l’amministrazione a rifondere alla ricorrente, le spese di lite, che liquida in 1.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, 15% per spese generali ed € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, il sindacato che ha patrocinato il ricorso in tribunale, non può che essere soddisfatto: “Si sta sempre più insinuando tra le sentenze l’effetto di quanto stabilito dell’UE a proposito della necessità di non applicare discriminazioni verso i lavoratori precari, a partire da quanto contenuto nella Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. Lo Stato deve quindi assumersi le sue responsabilità, assegnando le differenze retributive a chi va in tribunale e rivendica i propri diritti”.
È ancora possibile ricorrere con Anief per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale anche con l'applicazione del gradone 3-8 anni per gli immessi in ruolo dopo il 2011.
La docente, in ruolo dal 1° settembre 2015, con il profilo professionale di docente di scuola superiore aveva prestato servizio di insegnamento, prima dell'immissione in ruolo, attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato precedenti al 2010. I legali della docente hanno precisato che la stessa “sebbene ella avesse sempre svolto le stesse identiche mansioni dei docenti di ruolo, il Ministero convenuto le aveva attribuito il trattamento economico previsto per i dipendenti con 0 anni di anzianità, per il fatto che la fascia stipendiale “3-8 anni” era stata soppresso e fatta salva solo in favore del personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010”.
Il giudice ha appurato che “le questioni oggetto di causa sono state risolte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20918 del 05/08/2019, con la quale la Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico la clausola 4 dell' Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Inoltre, “più di recente, sempre con riferimento alla riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico ed in specie al mancato riconoscimento dello scatto 3-8 anni alla ricorrente, la Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020) ha stabilito che l' art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del Giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di " salvaguardia” anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell' amministrazione, sicché alla ricorrente, che ha iniziato a lavorare con contratti a termine prima del 2010, va riconosciuta la conservazione della fascia stipendiale 3-8 anni.
Nelle conclusioni, il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, ha preso le seguenti decisioni:
1) Accoglie il ricorso e condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere alla ricorrente il diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19/7/2011 con conseguente diritto a percepire ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio dalla fascia stipendiale 0-2 alla fascia 3-8 anni fino al
conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
2) Condanna il Ministero convenuto a pagare a titolo di differenze retributive per i titoli di cui al punto 1) la somma lorda di € 2.907,71 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
3) Condanna l’amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente, le spese di lite, che liquida in 1.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, 15% per spese generali ed € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
IL CALCOLO
Tutti i docenti e Ata che vogliono verificare gratuitamente l’entità degli anni e delle somme economiche da recuperare, anche per altri diritti calpestati, possono fare libero uso del calcolatore on line messo a disposizione gratuitamente da Anief.
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