Non si può negare al personale precario la Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: lo ha confermato il Tribunale del Lavoro di Treviso esprimendosi sul caso di un docente della scuola superiore che durante l’anno scolastico 2015/2016 aveva svolto “supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”. I legali Anief, promotori della causa giudiziaria, hanno “richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione, già pronunciatasi sul punto con l’ordinanza n. 20015/18”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “siamo soddisfatti per questi andamenti, perché stiamo riuscendo a far rispettare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, sistematicamente calpestato dall’amministrazione scolastica nei confronti dei precari, a qualsiasi titolo, anche supplenti “Covid”. Invitiamo tutti supplenti, ma anche gli assunti in ruolo dopo uno o più anni di supplenze, anche brevi, a verificare le loro posizioni per stabilire a quanto ammontano le somme da recuperare: Anief mette a disposizione un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti di avviare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni vantaggiose”.
La sentenza veneta fa seguito a quelle del tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato dall’Anief per palese discriminazione.
Nel portare avanti la propria tesi, “il Ministero si è costituito sostenendo che la retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l’impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all’attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all’udienza del 27.5.’22”: il giudice ha rilevato che “sulla questione oggetto di causa è intervenuta la Suprema Corte, con ordinanza n. 20015/2018”. E la Cassazione ha citato “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, secondo il quale occorre “ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999. Il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, non potendo estendersi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Inoltre, “tale principio di diritto è stato ribadito con l’ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020”.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha pertanto accertato e dichiarato “il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto nell’anno scolastico 2015/2016”. Premesso questo, ha condannato “il Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad Euro 5.82 giornalieri per tutti i periodi di lavoro a termine svolti, come in parte motiva indicati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, oltre che “al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 610,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
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