Sulle ferie non godute dai precari c’è troppo spesso un calcolo che danneggia il lavoratore supplente, al quale vengono sottratte somme anche considerevoli: è capitato anche ad un insegnante precario in servizio in Emilia Romagna, che ha voluto vederci chiaro portando la questione in Tribunale. Alla fine, grazie ai legali che operano per il sindacato Anief, il docente precario ha recuperato i soldi che lo Stato gli aveva ingiustamente tolto dalla busta paga, confermando che si trattava di ferie non fruite negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con contratto in scadenza il 30 giugno.
La soddisfazione del professor Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Il mancato riconoscimento economico per i giorni di ferie non usufruiti durante le supplenze sta diventando un altro malcostume della nostra scuola. Le ferie sono un diritto del lavoratore e quando non vengono soddisfatte è chiaro che vanno ‘monetizzate’: assegnarle d’ufficio in periodi improbabili è una prassi che non può essere accettata. Per questo consigliamo tutto coloro che hanno vissuto questa esperienza, come precari, a verificare con il Calcolatore online dell’Anief, vale anche per gli Ata, per capire se è il caso di ricorrere in Tribunale presentando specifico ricorso e recuperare le somme illegittimamente sottratte”.
Il docente ha rivendicato “il diritto all’indennità per ferie non godute quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni”: nella fattispecie, il Tribunale di Bologna gli ha dato ragione poiché il contratto prevede che il personale docente a tempo determinato non è “obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale: nel senso suddetto – rileva il giudice - va interpretata la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era obbligato a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgevano le lezioni e le ferie non godute venivano liquidate alla cessazione del rapporto a termine”. Fatti i dovuti calcoli, il giudice ha stabilito che “l’importo dovuto al ricorrente per l’anno 2015-2016 è pari a € 359,93 e per l’anno 2016-2017 è pari a € 256,97; ne discende che l’importo complessivo dovuto al ricorrente dal MI è pari complessivamente a € 616,90; oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
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