È giusto considerare il punteggio relativo al servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione: lo ha confermato il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare a favore del personale Ata della Scuola che ha chiesto di valutare tale periodo, svolto al servizio dello Stato, “di cui alla tabella esplicativa in possesso il titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali”. Per il Consiglio di Stato, il servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, va quindi riconosciuto ai fini della “valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - quale servizio prestato nelle scuole statali”, conferendo “quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali”.
La soddisfazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “La giustizia alla lunga sta prevalendo anche su questa battaglia in difesa dei diritti dei lavoratori precari della scuola: l’amministrazione deve spiegare ai giudici perché un servizio svolto comunque per lo Stato, quale è quello del militare o dell’anno svolto su mansioni equiparata, se successivo al conseguimento del titolo di studio, non debba essere considerato aspecifico e quindi utile a migliorare il proprio punteggio nelle graduatorie. È un concetto che vale per i docenti e ora pure per il personale amministrativo, tecnico e per i collaboratori scolastici. Invitiamo pertanto tutti coloro che possono chiederne la validità a rivolgersi all’Anief per chiedere come ricorrere per ottenre la valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina”, conclude Pacifico.
Rivolgendosi agli svariati Uffici scolastici coinvolti - Usr e Ambiti territoriali - nella mancata considerazione del punteggio derivante dal servizio militare svolto, nell’Ordinanza del Tar si legge che “il collegio osserva che la motivazione della sentenza appellata fa riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020. Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso recentemente con le sentenze n° 1720 del 10 marzo 2022 e 3423 del 2 maggio 2022 a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dagli appellanti. Deve essere pertanto accolta l’istanza cautelare nel senso che deve essere ordinato di valutare il servizio militare di leva come prestato in costanza di nomina”.
Dopo la valutazione favorevole del Tar, si attende ora “l’udienza pubblica del 29 novembre 2022 per la trattazione dell’appello nel merito. In tale sede – si legge ancora nell’Ordinanza - il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione.
IL RICORSO
Valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina
Ricorso al giudice del lavoro per ottenere la valutazione del servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione.
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