Le ferie non godute vanno pagate. A tutto il personale. Precari compresi. Lo continuano a dire i giudici con sentenze che rimborsano fino all’ultimo euro i docenti e Ata che fanno ricorso, avviando un fronte di giustizia importante. La storia si è ripetuta nei giorni scorsi nel Tribunale di Arezzo, dove una insegnante, con plurimi contratti di supplenza, ha impugnato la mancata assegnazione delle somme dovute dallo Stato nei suoi confronti per decine di giorni di ferie non godute: il Tribunale aretino le ha dato ragione, condannano il ministero dell’Istruzione a restituire alla docente ben “3.141,65 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. La tesi del giudice non fa una piega: perché è vero che l’art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012 ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55), ma è altrettanto vero che “allo scopo di ricondurre tale normativa all’interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie” (..) “anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief “le ferie non godute vanno sempre monetizzate. I giudici, a cui Anief presenta ricorso in difesa di tanti precari vessati, non sembrano avere dubbi. Insegnanti, educatori, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici e tutto il personale Ata già pagato meno del dovuto, attraverso stipendi fortemente al di sotto della media Ue e Ocse, fanno bene a non abbassare la testa. Come pure per chiedere l’assegnazione di scatti di anzianità e di altre indennità, come Rpd e Cia: tutte ‘voci’ indebitamente sottratte, che con i legali Anief portiamo in tribunale con esiti sempre più spesso favorevoli”.
Il giudice di Arezzo sostiene che “in virtù della novella legislativa l’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l’anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l’anno scolastico per effetto dell’art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda”.
“Alla luce di quanto prospettato – si legge nella sentenza -, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l’importo totale di € 3.141,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure specificamente contestati da parte resistente”. Il giudice ha infine condannato “la parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 981,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto”.
IL CALCOLO AUTOMATICO DEI RIMBORSI DOVUTI ALLE FERIE NON GODUTE
Per fine di verificare la consistenza del danno economico arrecato dallo Stato ad ogni lavoratore della scuola – precario, ma anche di ruolo -, il sindacato Anief ha ideato un calcolatore automatico: lo strumento, gratuito, misura il potenziale credito vantato dal personale scolastico, docente, educativo, Ata, precario o di ruolo, per il servizio svolto a tempo determinato. I rimborsi e i risarcimenti possono superare anche i 30-40mila euro, secondo la giurisprudenza della Cassazione. Basta rivolgersi al sindacato Anief per far valere i propri diritti e ottenere le somme mai assegnate in busta paga.
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