La "Retribuzione professionale docenti", pari a circa 175 euro ogni 30 giorni, va considerata anche per i docenti assunti per pochi giorni: a ribadirlo è stato il Tribunale di Trapani che, con una sentenza emessa il 15 ottobre ha assegnato ad una docente la Rpd, oltre gli interessi legali, che invece gli erano stati sottratti dall’amministrazione senza motivi validi (così come avviene per tutti i docenti con contratti “brevi o saltuari”. Ancora una volta, decisivo è stato il giudizio della Cassazione, troppo pesante per non essere preso in considerazione, così come avevano evidenziato i legali Anief che hanno preso in carico la difesa della docente.
Nella sentenza, dopo avere “richiamato il quadro normativo”, il giudice del lavoro ha spiegato che ha aderito “all’orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n. 6293 del 2020)”.
Inoltre, sempre il Tribunale di Trapani ha spiegato che “per valutare quanto assegnare al docente assunto per pochi giorni” è stato “richiamato “l’art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l’altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
IL SINDACATO RILANCIA I RICORSI
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non si nasconde dietro a un dito: “Lo abbiamo sempre detto, la Retribuzione professionale docente, così come la Cia per il personale Ata, non si concretizza a seconda del contratto di lavoro che si è sottoscritto con l’amministrazione scolastica: anche un solo giorno di supplenza va considerato utile, naturalmente in proporzione, come ha giustamente asserito il Tribunale di Trapani con questa sentenza esemplare, per essere inserito in busta paga a fine mese. Poiché non pagare la Rpd ad una larga schiera di supplenti è discriminante, abbiamo deciso di rilanciare i ricorsi Anief per il recupero della Retribuzione professionale docente: la somma da recuperare, anche migliaia di euro, e le modalità di impugnazione vengono valutate, di volta in volta, direttamente con le strutture territoriali Anief”, conclude Pacifico.
Sempre il sindacato Anief ricorda che secondo la Cassazione la Rpd “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
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