La formazione del personale docente è necessaria per garantire la qualità dell’insegnamento: privare i supplenti della Carta del docente finalizzata all’aggiornamento professionale significa mettere in pericolo tale presupposto. A ribadirlo è la sezione Lavoro del Tribunale di Trapani che si è così espressa nell’accordare il bonus annuale da 500 euro ad una supplente che tra il 2018 e il 2021 ha insegnato nella scuola pubblica senza vedersi assegnare la quota complessiva di 1.500 euro: ci ha pensato, però, il giudice delle aule di giustizia di Trapani, che sollecitato dai legali Anief ha accolto il ricorso ricordando che “il Consiglio di Stato - prescindendo dalla questione della riconducibilità della Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022)”.
Sempre il Tribunale di Trapani ha ripreso la decisione della “Corte di Giustizia Europea” di reputare “incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente”. Inoltre, lo stesso giudice ha ravvisato che la Suprema Corte di Cassazione “in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020; il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria”. Infine, il Tribunale siciliano non poteva non citare la posizione favorevole della “Corte di Cassazione “con sentenza n. 29961 del 27/10/2023”, che ha concesso la Carta docente anche ai precari con contratto in scadenza 30 giugno e non solo 31 agosto.
“In pratica – commenta Marcello Pacifico, leader Anief – poiché secondo il giudice ‘l’aggiornamento e la formazione del docente consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione’, viene da sé che il danno prodotto dalla norma che esclude gli insegnanti precari dalla Carta del docente produce un doppio danno: al supplente, costretto a non formarsi o a farlo a proprie spese, e di conseguenza agli studenti, che rischiano di assistere a delle lezioni non adeguate. In fondo – continua Pacifico – si tratta di una considerazione realistica già espressa dal Consiglio di Stato, come pure della Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021 e della recente sentenza di Corte di Cassazione: la Carta del docente da 500 euro annui non può essere data o sottratta a seconda del contratto stipulato. Con la Legge 103 del 10 agosto scorso, che ha accordato il bonus solo agli annuali fino al 31 agosto prossimo, c’è stata una prima apertura del Governo: adesso, ci aspettiamo un ulteriore allargamento della platea. Nel frattempo consigliamo il personale insegnante non di ruolo o di ruolo ma con un passato da docente dal 2016, a presentare ricorso con Anief, così da recuperare l’intero bonus con gli interessi. Il ricorso non ha costi e altissime possibilità di andare in porto”, conclude il sindacalista autonomo.
Il Tribunale di Trapani accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 18.11.2023
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Sentenza record a Vicenza sulla Carta del docente ai precari: 4.000 euro alla supplente