Sulla Carta dei docenti ai precari le sentenze dei tribunali si confermano a senso unico. Anche a Trapani il giudice ha dato piena ragione alla tesi sostenuta dai legali Anief in difesa di un insegnante che lo scorso anno scolastico, il 2023-2024, a svolto una supplenza annuale formandosi a proprie spese.
Concorso Pnrr 2023: il sindacato rappresentativo Anief ricorre presso il Tar del Lazio per ottenere il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per il concorso secondaria e l'inserimento nella graduatoria di merito degli idonei al concorso Pnrr 2023 dei docenti scuola infanzia, primaria e secondaria
“L’amministrazione continua a negare l’evidenza, ma assicurare la Carta del docente agli insegnanti precari rappresenta un atto di giustizia nei confronti di centinaia di migliaia di supplenti che nel corso degli anni garantiscono l’istruzione alle nuove generazioni e anche una necessità che si ripercuote positivamente nel servizio pubblico erogato, in questo caso l’insegnamento”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare l’assegnazione di 2.000 euro più interessi a un insegnante da parte del tribunale di Prato al quale si era rivolto attraverso i legali Anief per non avere ricevuto un euro di Carta del docente tra il 2019 e il 2023 a seguito della sottoscrizione di quattro supplenze annuali.
A partire dal 14 ottobre sarà accreditato il bonus di 500 euro della “Carta del Docente” per l’anno scolastico 2024/25, ma solo ai docenti di ruolo. Ancora una volta, i docenti precari con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno vengono ingiustamente esclusi.
La ricostruzione di carriera deve contenere per intero anche tutti gli anni di precariato, compreso il 2013 che per uno sciagurato accordo di quegli anni ad oggi risulta escluso: lo ha scritto, dopo la Cassazione, il tribunale ordinario di Biella esaminando il ricorso di una docente, difesa dai legali Anief, che ha svolto “contratti a tempo determinato, con successiva immissione in ruolo (…) lamentando la violazione, da parte del Mim, della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’UE, sotto il profilo del mancato integrale riconoscimento del servizio prestato in regime di “preruolo” successivamente all’immissione in ruolo, poichè, in occasione della “ricostruzione di carriera”, il Mim ha conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero e non ha applicato la clausola di salvaguardia ex CCNL 2011”.