Anche a Rovigo passa la linea Anief per recuperare i 500 euro della Carta del docente negati a un insegnante: il prof si è rivolto al giovane sindacato, che attraverso i suoi legali ha presentato ricorso e spiegato al giudice veneto che si tratta di una discriminazione bella e buona.
La Carta del docente va con certezza anche agli insegnanti precari: lo sostiene anche la prima sezione civile, controversie del lavoro, del Tribunale di Padova, che ha risposto favorevolmente alla linea dei legali Anief in difesa di una insegnante che ho svolto quattro supplenze annuali tra il 2020 e il 2024. Nell’assegnare 2mila euro alla docente che ha fatto ricorso, il giudice del lavoro ha ricordato nella sentenza che “le prescrizioni dell’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09” e pertanto “la clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere pagina invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”.
Vanno disapplicati “l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della L. n. 107/1915, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, va accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 sicché il Ministero convenuto va pertanto condannato a costituire in favore della parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00”.
Dire ‘no’ alla Carta del docente ai precari significa eludere “i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ma anche produrre una “discriminazione a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione)”, oltre che una “lesione del principio di buon andamento della P.A.”: lo scrive il Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Lavoro, riferendosi alla posizione espressa dal Consiglio di Stato nel marzo del 2022, in risposta al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto due supplenze annuali tra il 2022 e il 2024, accogliendo quindi la richiesta degli avvocati che operano per il sindacato e condannando il Ministero a pagare alla precaria 1.000 euro “oltre interessi o rivalutazione”.
Altro giro in tribunale, altro esito positivo per i legali Anief che fanno assegnare la Carta del docente ad un precario: la supplente avrà presto un risarcimento di 1.500 euro complessivi, oltre interessi o rivalutazione, a seguito dello svolgimento di tre supplenze annuali, svolte tra il 2021 e il 2024, senza avere ricevuto alcun supporto economico per il suo aggiornamento professionale. Il giudice del lavoro di Firenze ha rilavato che la norma sulla card annuale per la formazione dei docenti, introdotta nel 2015 con la Legge di riforma n. 107, ha discriminato coloro che hanno svolto il lavoro a tempo determinato.