È giusto considerare il punteggio relativo al servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione: lo ha confermato il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare a favore del personale Ata della Scuola che ha chiesto di valutare tale periodo, svolto al servizio dello Stato, “di cui alla tabella esplicativa in possesso il titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali”. Per il Consiglio di Stato, il servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, va quindi riconosciuto ai fini della “valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - quale servizio prestato nelle scuole statali”, conferendo “quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali”.