Il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite anche dopo il 2013 per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno di ogni anno è stato riconosciuto in tribunale grazie alla vincente azione legale del sindacato Anief. I tribunali del lavoro, infatti, concordano con le tesi Anief e ritengono che “l’impianto normativo non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l’anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali”, così non è previsto con riferimento al restante periodo di ferie per cui permane, dunque, se non fruito, il diritto del lavoratore alla monetizzazione. Tutti i lavoratori precari della scuola, dunque, o quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, potranno rivendicare in tribunale il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite negli ultimi 10 anni se hanno stipulato contratti al 30 giugno. La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che per quanto riguarda il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, la prescrizione è decennale.
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Di seguito la Giurisprudenza Anief