Precariato

Appello dell’Anief-Confedir ai Senatori: presentate in aula un emendamento all’art. 13 del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” per evitare un ricorso della Commissione UE. Nel frattempo, entro l’anno la Corte di Giustizia Europea deciderà sulla compatibilità della deroga alla stabilizzazione introdotta dalla legge 106/11 nella passata legislatura.

Nel provvedimento che intende apportare modifiche legislative per evitare la condanna dello Stato italiano, non è affrontata la procedura d’infrazione n. 2010/2124, attivata dalla Commissione per violazione del diritto dell’Unione, vista la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica. Procedura che, nonostante l’approvazione di un’esplicita deroga prevista dalla legge 106/11, richiamata prima da una sentenza della Cassazione e poi rimessa nel gennaio scorso all’esame della Corte di Giustizia Europea dal tribunale del lavoro di Napoli - si è trasformata in atto di messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione Europea).

Già durante l’esame del disegno di legge sul mercato del lavoro, la XIV Commissione della Camera, nel parere espresso il 20 giugno 2012, aveva “preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola;”

Eppure, oggi, nel testo all’esame della XIV Commissione del Senato, si ritiene di dover affrontare la sola procedura 2010/2045 relativamente all’art. 13 del testo (Disposizioni in merito a rapporti di lavoro a tempo determinato) e non pure la 2010/2124 per la quale sono giunte nell’ultimo anno alla Commissione UE migliaia di denunce da parte di quei 300.000 docenti e ata italiani che da più di tre anni svolgono supplenze su posti vacanti e disponibili. Per evitare una condanna salatissima per le casse dell’erario, tanto più pesante quanto più contrastante è stata l’azione dello Stato membro, Marcello Pacifico, presidente Anief e coordinatore Confedir per la Scuola, invita i Senatori a modificare in aula il testo, abrogando la norma derogatoria (art. 9, c. 18, legge 106/11). Sarebbe un segnale forte nei confronti di quei silenti lavoratori dello Stato che mantengono aperte le nostre scuole e un’inversione di tendenza contro una precarizzazione del rapporto di lavoro che non può garantire la qualità del servizio istruzione né la crescita professionale.

 

Pacifico (Anief-Confedir): ma il titolo conseguito al termine dei Tfa non è carta straccia, prima di pensare all’ennesima nuova fase di reclutamento il Governo lo faccia valere per l’accesso nelle GaE.

Chi decide oggi di fare l’insegnante deve avere le spalle larghe ed essere allenato a scalare le montagne. Se si eccettuano i circa 11mila candidati che riusciranno a vincere il concorso a cattedra, peraltro ancora in pieno svolgimento e a rischio slittamento a causa della mancanza dei commissari sottopagati e costretti a rinunciare alle ferie, per tutti gli altri candidati ad una cattedra d’insegnamento nella scuola italiana il Governo non sembra volersi discostare da quelli che lo hanno preceduto: sul reclutamento nella scuola si continua ad andare avanti con un assetto organizzativo che negli ultimi anni ha portato il precariato agli attuali livelli record, con oltre 250 mila docenti e quasi 100 mila Ata.

Invece di assumere annualmente su tutti i posti vacanti e favorire l’accesso al ruolo alle nuove generazioni di aspiranti docenti, si continua a mantenere precari decine di migliaia di supplenti senza più dare loro possibilità di essere assunti a titolo definitivo. Vale per tutti quanto sta accadendo con i primi tirocini formativi organizzati dal Miur, che entro qualche settimana volgeranno al termine: circa 22 mila aspiranti docenti conseguiranno un’abilitazione “zoppa”, poiché delle norme astruse (introdotte nel dicembre 2006 , con le legge 296) non gli permetteranno di inserirsi nelle graduatorie permanenti, da qualche anno ribattezzate “ad esaurimento” (unico canale di assunzione, per il 50% dei posti vacanti, destinato al personale abilitato attraverso i corsi universitari). E lo stesso vale per i quasi 100 mila precari che dovrebbero, a breve, partecipare ai Tfa speciali, riservati a coloro che hanno conseguito negli ultimi 12 anni almeno tre supplenze annuali di cui almeno una nella disciplina prescelta.

Ora, anziché risolvere questa contraddizione, apprendiamo con stupore che anche i Tfa, da cui si sarebbe dovuti ripartire per creare le regole innovative sulla selezione e qualificazione dei nuovi insegnanti della scuola, potrebbero essere stravolti: il sottosegretario all’Istruzione, Marco Rossi Doria, ha infatti dichiarato che "nelle linee programmatiche del signor Ministro è prevista una complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico nel corso della quale saranno elaborate le iniziative più opportune per risolvere gli inconvenienti che dovessero emergere dall'attivazione del nuovo sistema di formazione iniziale".

“Il problema - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir per la scuola e i quadri – è che prima di rivedere il reclutamento e puntare su altri generi di corsi di formazione all’insegnamento, il Governo farebbe bene a inserire nelle graduatorie tutti gli abilitati e coloro che si abiliteranno attraverso i Tfa. Le abilitazioni non sono pezzi di carta insignificanti, conseguite solo per acquisire punteggi e referenze, ma corrispondono a certificazione delle competenze maturate quasi sempre da giovani docenti al termine di una dura selezione e formazione”.

Il problema è che il nuovo Regolamento sul Tfa (che modifica il Decreto 249/2010) introduce - senza averlo sottoposto alle Commissioni parlamentari di competenza - uno specifico comma che prevede il divieto espresso di inserimento nelle GaE. Ma non esistono abilitazioni di serie A e di serie B.

“Fa davvero pensare – continua il sindacalista Anief-Confedir – che i partecipanti ai primi Tfa verranno collocati in una graduatoria fuori fascia che non avrà valenza ai fini dell’assunzione in ruolo. Mentre tutti i corsi abilitanti attivati dal 1999 ad oggi hanno sempre consentito l’inserimento nella terza fascia delle GaE. Ora il Governo deve decidere: meritano di essere assunti o si deve dire loro che l’abilitazione acquisita non serve a nulla e verranno lasciati fuori dalla scuola a tempo indeterminato?”.

Il riconoscimento dell’abilitazione per la sola II fascia delle Graduatorie d’Istituto è illegittimo e ridicolo, né l’ipotesi di nuovi concorsi può portare speranza visto che sembrano mancare addirittura i posti del concorso a cattedra attualmente in corso. Chi ha superato l’accesso a numero chiuso per il TFA ordinario e ha conseguito l’abilitazione ha diritto all’inserimento nell’unico canale di reclutamento a lui deputato: le GaE. Chi volesse avere ulteriori chiarimenti sui ricorsi può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

shutterstock 79559083 bIn considerazione delle segnalazioni di mancata ricezione da parte di alcuni soci ricorrenti, pubblichiamo le istruzioni operative per la prosecuzione al Giudice del lavoro dei ricorsi attivati al TAR con Anief tra il 2007 ed il 2011. Scadenza: 22 ottobre 2011.

Il comunicato sulla prosecuzione dei ricorsi TAR al GdL

La nota esplicativa dell'ufficio legale

La scheda riepilogativa da inviare

I modelli di istanza di accesso agli atti

 

Per approfondimenti:

 

Stato del Contenzioso al Tar Lazio e invio istruzioni operative per la prosecuzione dei ricorsi al Giudice del lavoro

 

Graduatorie: accolto ricorso urgente dal Giudice del Lavoro di Bologna

 

Alla luce della recente pronuncia della Cassazione, dopo un’interpretazione contrastante sulla natura dell’indennità sostitutiva, Anief mette a disposizione i modelli per chiedere al Mef-Agenzia delle Entrate la restituzione, fino a 4.000 Euro, delle trattenute illegittimamente operate sulle ferie pagate per i periodi di supplenza svolti a partire dall’a.s. 2002/2003, vista la prescrizione decennale. Interrompi subito la prescrizione. In caso di rifiuto, si patrocinerà l’opportuna azione legale nella competente commissione tributaria. Chiedi il modello a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Mentre alcuni dirigenti scolastici ricevono le diffide elaborate dai quadri sindacali dell’Anief in merito a ordini di servizio che vorrebbero obbligare i precari assunti al termine delle attività didattiche (30 giugno) a prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni contro la normativa vigente, si apre un nuovo contenzioso sulle ferie non godute e pagate ai precari per gli anni trascorsi, vista la nuova sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce una dei due precedenti orientamenti sulla natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro”.

Il fondamento dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento del periodo di riposo. La Corte di Cassazione, con sentenza 1462 dello scorso 9 luglio, ha ribadito il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie - garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. La sentenza richiama la pronuncia 10341/2011 per l'importante conseguenza derivante dalla natura risarcitoria del compenso sostitutivo per le ferie non godute: il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato - essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro - ha natura squisitamente risarcitoria, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto.

A questo punto, Anief ritiene che possa essere restituita la tassazione a tutti i precari della scuola operata sulla monetizzazione delle ferie non godute. L’iniziativa riguarda tutti gli attuali precari nonché tutti i docenti che hanno ottenuto il ruolo negli ultimi anni ma hanno alle spalle (nei dieci anni precedenti) anni di precariato. Sebbene la stessa Corte di Cassazione, in passato, abbia affermato la natura retributiva delle ferie e abbia legittimato la trattenuta, infatti, esiste un altro orientamento dal tenore opposto, più consono alla direttiva e alla giurisprudenza comunitaria (n. 88/2003), alla nostra Costituzione (art. 36), sempre più ribadito negli ultimi anni anche dalle Commissioni tributarie e condiviso dal Consiglio di Stato secondo cui il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Nel caso fosse affermata definitivamente questi tesi, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe restituire al personale della scuola quanto indebitamente trattenuto negli ultimi dieci anni. Si tratta di parecchie migliaia di euro trattenute nel cedolino alla voce indennità ferie non godute - Codice Competenze 806/305, all’incirca 400 Euro all’anno che moltiplicato per dieci anni, ai sensi dell’ex art. 2946 Codice civile, supera i 4.000 Euro. Per questa ragione è importante inviare fin da subito, per interrompere la prescrizione, un’istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate che il sindacato mette a disposizione. In caso di diniego, Anief patrocinerà l’iniziativa legale per l'impugnazione nella Commissione tributaria competente.

 

A tutti i supplenti con contratti brevi o fino al 30 giugno prossimo che nel corso dell’anno non hanno chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, il Miur garantirà il pagamento sostitutivo delle stesse subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ma non finisce qui, perché il giovane sindacato annuncia che in autunno impugnerà in tribunale quelle parti delle Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che a partire dal 1° settembre prossimo non permetteranno più la monetizzazione delle ferie: sono in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88.

Anche stavolta aveva ragione l’Anief: tutti i precari che nel corso dell’anno scolastico 2012/13 hanno sottoscritto contratti di supplenza per brevi periodi, fino al termine delle lezioni o al 30 giugno prossimo hanno diritto alla monetizzazione dei periodi di ferie maturati. A confermarlo alle organizzazioni sindacali è stata, il 12 giugno, la Direzione Generale del Bilancio del MIUR, che nell’occasione ha reso pubblica “l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal CCNL cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto”. Il Ministero dell’Istruzione, tramite il direttore generale Marco Ugo Filisetti, ha anche specificato che “la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed ATA, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragionerie Territoriali dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari”.

Si chiude, pertanto, una vicenda con tanti dirigenti scolastici promotori, nel corso dell’anno scolastico, di atti vessatori nei confronti di decine di migliaia di supplenti, messi in ferie d’ufficio durante i periodi natalizi e pasquali di sospensione delle attività didattiche, oltre che nel corso dei “ponti” e in alcuni casi addirittura in corrispondenza del giorni liberi dei lavoratori docenti e Ata. Assaliti dal timore di doversi fare carico della monetizzazione delle ferie, questi dirigenti non hanno mai voluto ammettere la conferma per l’anno scolastico in corso delle norme contrattuali per tutte le tipologie di contratto a tempo determinato: i dispositivi contenuti nella spending review approvata nell’estate scorsa, confluiti negli artt. 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, intendono infatti far decadere quanto disposto dal CCNL sulle ferie dei precari, negli artt. 13 e 19, ma sempre e comunque solo partire dal primo settembre 1° settembre 2013.

L’azione vincente dell’Anief non si fermerà qui. Da una ricerca approfondita, realizzata da esperti del giovane sindacato, risulta che gli articoli 54, 55 e 56 della Legge n. 228/12 sono in contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, attraverso la quale negli ultimi anni tutti i Paesi aderenti hanno provveduto a formulare leggi in rispetto del diritto dei lavoratori a usufruire delle ferie esclusivamente nei periodi di "incapacità lavorativa, di distensione e di ricreazione". Pertanto l’Anief annuncia sin d’ora che dal prossimo autunno avvierà un contenzioso contro la normativa nazionale in palese contrasto con quella europea appena citata.

“Quello della fruizione delle ferie solo ed esclusivamente in periodi di effettiva ‘distrazione’ dal servizio lavorativo – ricorda Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir per la scuola e i quadri – è un principio conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni. Affermare il contrario, anche attraverso il legislatore, significa voler ledere un diritto costituzionalmente garantito. Siamo convinti di tutto ciò e pronti a dimostrarlo al giudice di competenza”.

Per avere supporto sindacale, ad iniziare da tutti i provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio che i dirigenti scolastici hanno applicato quest’anno, senza mai annullarli e senza procedere al pagamento dell’indennità sostitutiva, basta inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..