Precariato

Si tratta di 45 mila docenti e 35 mila amministrativi, tecnici ed ausiliari. I posti vacanti rientrano in queste quantità e vanno coperti per legge!

Anief chiede al ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, di stabilizzare da subito, durante l’estate 2012, almeno 80 mila lavoratori precari della scuola Italia: si tratta di 15 mila insegnanti di tutte le discipline, circa 30 mila docenti di sostegno e 35 mila posti tra amministrativi, tecnici ed ausiliari. Sono tutti assegnabili al personale precario, poiché riguardanti posti effettivamente liberi, coperti da anni da personale non di ruolo, e individuati al netto dei soprannumerari e dei pensionati già registrati.

Secondo il presidente Anief, Marcello Pacifico, non si tratterebbe però di una concessione del ministero dell’Istruzione. Ma di un atto dovuto per legge. “Considerando che la normativa vigente – sostiene Pacifico – impone l’assunzione del 50% del personale attraverso le graduatorie dove sono collocati i precari, è il caso di ricordare al Ministro che ha appena annunciato l’indizione di due tornate di concorsi pubblici, da cui scaturiranno decine di migliaia di futuri assunti”.

Inoltre – spiega sempre il presidente Anief – l’assunzione di 80 mila precari rispetterebbe quanto previsto dalla norma sul nuovo piano programmatico triennale di assunzioni, risalente allo scorsa estate, sottoscritta anche a seguito di migliaia di ricorsi presentati dal nostro sindacato. Tutti ricorsi – continua Pacifico – che, è il caso di ricordare, sono stati presentati negli ultimi mesi proprio per ottenere la stabilizzazione lavorativa dei precari interessati e che hanno già ottenuto in tantissime Corti territoriali del lavoro la condanna dell’amministrazione per abuso dei contratti a termine”.

Evidentemente – conclude il presidente del giovane sindacato scolastico – l’amministrazione si è resa conto che non è più sostenibile il pagamento dei cospicui risarcimenti danni a proprio carico, stabiliti ogni volta dal giudice: visto l’alto numero di ricorrenti, siamo oramai nell’ordine dei milioni di euro che la pubblica amministrazione spende per non applicare la legge”.

Anief: non bastano le promesse del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. I precari della scuola con anni di servizio alle spalle meritano di accedere da subito direttamente ai corsi Tfa, in partenza il prossimo 6 luglio.

I docenti precari della scuola italiana che da anni insegnano ai nostri alunni meritano più rispetto: il Governo non può dimenticarsi di loro ed organizzare, come se non esistessero, i corsi abilitanti all’insegnamento, i Tfa le cui prove preselettive si svolgeranno a partire dal prossimo 6 luglio secondo il calendario previsto dai bandi, per poi dire, come ha fatto oggi Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulle iniziative per assicurare l`accesso senza sbarramento ai Tfa per i docenti non ancora abilitati all'insegnamento che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, che sono "all'esame diverse ipotesi (…) nel riconoscimento della professionalità maturata".

Secondo l’Anief, nei confronti di questi docenti precari occorre garantire l’accesso all’abilitazione all’insegnamento attraverso modalità d’accesso diretto ai corsi. Senza umiliarli, obbligandoli a partecipare alle selezioni nate per i neo laureati. “È da sei mesi – dichiara Marcello Pacifico, Presidente del giovane sindacato – che, rispetto a diverse interrogazioni parlamentari, il Governo continua a rimanere sordo alla necessità di riconoscere la professionalità maturata da chi ha prestato servizio in questi anni nella scuola. La mancanza – continua - diventa ancora più grave alla luce di quanto espressamente indicato dall’Unione Europea e come la normativa nazionale previgente ha in passato riconosciuto”.

Il sindacato però non starà a guardare: l’inerzia del Governo e dell’Amministrazione a proposito della tutela dei diritti dei precari della scuola verrà contrastata nelle sedi opportune. “A questo punto – annuncia il Presidente dell’Anief - possiamo soltanto confermare la nostra volontà di patrocinare i ricorsi per tutti quei precari che sono in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio. Nel frattempo, saranno costretti a provare l’ammissione ai corsi di abilitazione come se fino ad oggi non fossero stati degni dei registri di classe che hanno firmato”.

La sentenza n. 2262/12 del giudice Chirone di Trani ripropone la stessa conversione del contratto ordinata nella sentenza n. 2296/12 del giudice Brudaglio, nelle cause patrocinate dall’avv. M. Ursini, e della sentenza n. 2291/12 patrocinata dall’avv. S. Campanile, entrambi legali rappresentanti dell’Anief. Condannato il Miur al pagamento complessivo di 20.000 euro.

Il giovane sindacato, grazie a un’équipe di legali coordinata dagli avvocati F. Ganci e W. Miceli, aveva presentato migliaia di ricorsi in tutte le corti territoriali italiane l’anno scorso, per i propri iscritti, ottenendo la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di risarcimenti danni per diverse centinaia di migliaia di euro, per condanna dell’abuso del termine del contratto a termine apposto.

Ora giunge dai giudici di Trani anche l’ordine di stabilizzare tre precari della scuola, in deroga al principio vigente nella Pubblica Amministrazione di mai consentire, in caso di utilizzo improprio di contratti di lavoro flessibile, la conversione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 2262/12, il giudice, dopo aver preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione (sent. Cass. SS. UU. n. 16041/10), l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice (art. 409 del C. P. C.) e l’eccezione di prescrizione (sent. Cass. SS. UU. n. 10813/11) in quanto il diritto trova fondamento giuridico nella direttiva comunitaria 1999/70/CE, osserva che il ricorrente, supplente da oltre 10 anni, se fosse stato dipendente di un’impresa privata non avrebbe avuto contestato il diritto alla stabilizzazione, essendo palesi le esigenze strutturali dell’impiego e il palese abuso da parte del datore di lavoro.

Vista la natura pubblica dell’amministrazione convenuta, allora, ritiene necessario dipanare le complesse regole che disciplinano il contratto a tempo determinato nel pubblico impiego, in particolare nella scuola dove si è proceduto con qualcosa di “raffazzonato”. In primo luogo, spiega come il D.lgs. 368/01 si coordina bene con il D.lgs. 165/01 grazie alle modifiche apportate dalla L. 247/2007, quando il legislatore fissa un arco temporale oltre il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, indipendentemente dalla legittimità del termine: l’art. 5, c. 4 bis così inserito, che prescinde dai vizi del contratto, provoca la riqualificazione del rapporto con la P.A. Come ha osservato la Corte di giustizia europea, nell’ordinanza del 1 ottobre 2010 (causa C-3/10), lo stesso Governo italiano ha sottolineato che, nel 2007, nel settore pubblico, il legislatore è intervenuto per evitare il ricorso abusivo dei contratti a tempo determinato, aggiungendo una durata massima oltre il quale il contratto di lavoro può essere ritenuto concluso a tempo indeterminato: il giudice europeo soltanto per questa ragione ha ritenuto la disciplina nazionale rispettosa della normativa comunitaria, stante il suo carattere proporzionato, sufficientemente effettivo e dissuasivo. Tale modifica del D.lgs. 368/01 rispetta anche il contenuto precettivo dell’art. 97, c. 3 della Costituzione visto che la stabilizzazione trova la sua forma in una espressa norma di legge e visto che l’assunzione è la legittima conseguenza del posizionamento del ricorrente nella graduatoria ex-permanente, a cui ha avuto accesso superando un pubblico concorso, come ha ricordato la Consulta nella sentenza n. 41/11. Se non è contestabile l’applicabilità di tale norma al pubblico impiego, lo stesso D.lgs. 165/01 all’ottavo c., art. 70, ricorda come la stessa sia applicabile al personale della scuola, mentre soltanto di recente, con l’art. 1 del D. L. 134 del 25 settembre 2009 è stato deciso che i contratti a tempo determinato non possono trasformarsi a tempo indeterminato, ovvero, in sede di conversione nella L. 167/09, salvo in caso di immissione in ruolo. La nuova regula, ad avviso dell’interprete, si applica dal 25 settembre 2009 e trova una conferma nel D. L. n. 70 del 13 maggio 2011 che ha esteso con decorrenza di quella data l’inapplicabilità della conversione del contratto per il personale della scuola.

Pertanto, avendo la ricorrente prestato servizio per più di 36 mesi, ha diritto a beneficiare della conversione del contratto, e a rivendicare, per i soli vizi dei contratti, i debiti risarcimenti danni perché, ad eccezione del periodo intercorso dal 1 gennaio 2008 al 24 settembre 2009, nel settore scolastico, non è stato mai fissato un numero massimo di rinnovi dei contratti né una durata massima né le ragioni oggettive per la giustificazione dei suddetti contratti nei documenti negoziali, almeno fino al 12 maggio 2011. Ciò comporta una palese discordanza del quadro normativo interno con la normativa comunitaria e l’illegittimità di tutti i contratti posti, per un’indennità risarcitoria, in considerazione dell’avvenuta conversione del rapporto di lavoro, di 10 mensilità. Così nell’accogliere la domanda si dichiara che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Miur è da considerarsi a tempo indeterminato, il termine apposto a tutti i contratti è nullo, e si ordina al Miur di riammettere in servizio la ricorrente a t. i. con un risarcimento danni di 10 mensilità e una condanna al pagamento di 2.500 di spese legali.

Nelle sentenze n. 2291 e 2296 del 2012, un altro giudice respinge analogamente le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale o di prescrizione. Nel merito, rileva come tale sequenza di contratti sopra i 36 mesi sia così manifestamente illegittima, non avendo l’attuale ordinamento contenuto alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto come prescritto dall’ordinanza della corte di giustizia europea sopra richiamata. D’altronde, qualora fosse applicabile la norma al solo risarcimento del danno, è evidente che non si otterrebbe alcun effetto deterrente, visto che il “malvezzo” è continuato per un decennio. La stessa Consulta, infatti, nella sentenza n. 303/11 ha asserito che la stabilizzazione del rapporto di lavoro è la tutela più intensa che il lavoratore precario possa ricevere al luogo del risarcimento danni come valore logicamente secondario; mentre è evidente che l’art. 97 della Costituzione rimane osservato nel prevedere specifiche disposizioni di legge che autorizzano l’assunzione da graduatoria come prodotto finale di un procedimento concorsuale. Pertanto, si dichiara per il ricorrente la conversione a tempo indeterminato dalla data della primo contratto a tempo determinato apposto, con ogni effetto giuridico ed economico e si condanna il Miur al pagamento di 2.000 euro di spese per ciascuno dei due ricorrenti.

Chiamata diretta dei supplenti annuali della Lombardia: domani anche l’Anief parteciperà alla manifestazione organizzata a Milano, con partenza davanti il Pirellone, per chiedere il ritiro della norma incostituzionale e secessionista che la giunta Formigoni vorrebbe attuare dal prossimo anno scolastico.

L’Anief aderisce alla manifestazione che domani, sabato 21 aprile, si terrà a Milano per iniziativa del Coordinamento dei Lavoratori Precari contro l’articolo 8 della legge 146 della Regione Lombardia che dall’anno scolastico 2012/2013 introduce il sistema della chiamata diretta per il reclutamento dei docente dando mandato alle “le istituzioni scolastiche statali” di “organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare il personale docente con incarico annuale”.

Alle 14,30, davanti il Pirellone, ci saranno anche gli iscritti del giovane sindacato per dire no ad una norma clientelare ed incostituzionale, la cui attuazione darebbe mandato ai dirigenti scolastici di scegliere arbitrariamente i supplenti annuali, rendendo nulla la norma nazionale in base alla quale lo svolgimento delle attività didattiche deve essere svolto da insegnanti assunti obbligatoriamente dallo Stato tramite graduatorie pubbliche.

Saremo presenti – ha spiegato il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – per esortare i l’opinione pubblica ed i parlamentari ad interrogare le forze politiche locali che continuano reiteratamente a sostenere questa norma assurda, che se applicata con un colpo di mano supererebbe la pertinenza esclusiva dello Stato sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche del comparto Scuola”.

Secondo l’Anief, con questa decisione la Giunta della Regione Lombarda si sta assumendo una responsabilità enorme nel contrastare le indicazioni dettate dalla nostra Costituzione: le ragioni dovrà quindi spiegarle direttamente ai giudici. “Se la maggioranza guidata dal governatore Formigoni vuole evitare l’avvio di un contenzioso – ha detto il Presidente Pacifico – fa ancora in tempo a fare un passo indietro. Lo stesso che dovrebbe fare il Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, che anziché parlare di sperimentazione dovrebbe finalmente prendere le distanze da una norma palesemente incostituzionale e secessionista”.

Anief respinge l'articolo 8 della legge regionale 'misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', approvato oggi dalla regione Lombardia, che introduce il sistema della chiamata diretta per il reclutamento dei docenti. Il Presidente Marcello Pacifico: è una norma del tutto incostituzionale perché l’ordinario svolgimento delle attività didattiche deve essere svolto da insegnanti assunti obbligatoriamente dallo Stato. Il Ministro Profumo deve bloccarla. In caso contrario la impugneremo in Tribunale.

L’Anief ricorrerà sicuramente in Tribunale per opporsi all'art. 8 della legge regionale 146 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", approvato oggi dalla regione Lombardia, in base al quale a partire dall’anno scolastico 2012/2013 “le istituzioni scolastiche statali – recita la norma – possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare il personale docente con incarico annuale”.  Secondo il sindacato la giunta lombarda si sta assumendo una responsabilità enorme nel contrastare le indicazioni della nostra Costituzione e dovrà spiegare le ragioni di questa insensata iniziativa direttamente ai giudici.

Se questo è il famoso reclutamento localistico, tanto decantato dal Senatore della Lega Mario Pittoni, - ha dichiarato il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico - è evidente che è destinato a cadere miseramente attraverso i primi ricorsi che faremo in Tribunale. Se il Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, vuole evitare questo provveda a bloccare sul nascere la norma, palesemente secessionista e incostituzionale”.

La Regione Lombardia ed il Presidente Roberto Formigoni dovrebbero sapere – continua Pacifico - che il reclutamento delle amministrazioni pubbliche del comparto Scuola è di pertinenza esclusiva dello Stato: l’ordinario svolgimento delle attività didattiche deve quindi essere svolto da docenti assunti obbligatoriamente dallo Stato e non dalle singole Regioni”.

Il Presidente dell’Anief ricorda che “neanche in Sicilia, Regione a statuto speciale, senza le necessarie modifiche legislative nazionali e regionali si può procedere alla gestione diretta del personale scolastico. Fanno eccezione Trento e Bolzano, ma si tratta di province autonome. E la Lombardia non lo è”.