Precariato

Anief ricorda ai dirigenti scolastici che non esiste nessun riferimento legislativo o contrattuale che può collocare in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni i precari con contratto temporaneo, sino ad avente diritto o con supplenze fino al 30 giugno 2013, né tantomeno li autorizza a realizzare modifiche unilaterali dei contratti per prevenire ipotetiche richieste di pagamento.

Le numerose segnalazioni fatte pervenire ad Anief da parte di docenti e personale Ata, rimasti disorientati di fronte alle richieste dei loro dirigenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, hanno indotto oggi il nostro sindacato a scrivere a tutti i responsabili d’istituto per fornire loro il quadro di riferimento normativo e contrattuale attualmente vigente.

Nella lettera il centro studi Anief si è soffermato su alcuni punti. Tra questi, il più importante riguarda specificatamente il personale in servizio con contratto di supplenza breve, sino ad avente diritto oppure al termine delle lezioni o al 30 giugno 2013: per loro, nessuna norma ha attualmente superato il disposto del c. 2 art. 19 del CCCN Scuola, ove si stabilisce che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria”. Tale previsione non è stata, infatti, annullata dal D.L. 95/2012 (Spending review), tanto da costringere il governo a segnalare (si veda la relazione tecnica al D.d.G. “Stabilità”) la necessità “per evitare la probabile soccombenza dell´Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al personale di cui sopra”.

Anche i dispositivi contenuti nel CCNL non sono in grado di garantire, per queste tipologie di personale precario, né la fruizione delle ferie durante le attività didattiche (se non parzialmente e secondo modalità dalla gestione alquanto complessa) né tantomeno (si veda il citato c. 2 art. 19) durante i periodi di sospensione delle lezioni. Tali periodi (Ognissanti, pausa natalizia, pasquale, etc.) risultano infatti ben diversi da quello identificato come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, ovvero quello di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto). Inutile evidenziare come a quella data il personale interessato, però, avrà già visto decadere il proprio contratto.

Ed a nulla valgono i timori espressi da alcuni dirigenti scolastici di dover far fronte al blocco dei pagamenti delle ferie non godute, che rimarrà in vigore fino all’approvazione del D.d.G. “Stabilità” e che nella versione attuale ne prevede la rimozione a particolari condizioni: se è vero, infatti, che ad oggi i presidi possono vantare una copertura (per quanto transitoria) all’impossibilità di pagare le ferie, è altrettanto vero che nessuna copertura legislativa o contrattuale possono vantare in ordine alla collocazione in ferie d’ufficio dei precari durante la sospensione delle lezioni, né tantomeno ad ipotesi di modifiche unilaterali dei contratti.

Pertanto, almeno fino ad un mutamento della normativa vigente, ANIEF si rivolge anche a tutto il personale precario interessato e lo invita a non dare seguito alcuno agli “inviti” a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni da parte dei dirigenti scolastici. Nel caso in cui questi ultimi volessero “forzare la mano”, emanando provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio, sarà sufficiente inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per richiedere il modello di risposta da presentare contro tale provvedimento.

Nel caso in cui i dirigenti scolastici non dovessero tenerne conto, confermando la disposizione delle ferie d’ufficio, Anief fornirà successive indicazioni per la tutela legale del caso. Ci auguriamo che i dirigenti scolastici vogliano ascoltare l’appello dell’Anief ed evitare ai precari un nuovo ricorso alla giustizia che, stante l’attuale quadro normativo di riferimento, porterebbe l’Amministrazione ad un’ennesima soccombenza in giudizio e ad un ulteriore esborso di denaro pubblico per le condanne alle spese legali.

La lettera dell’Anief ai presidi

Il vademecum Anief sulle ferie

 

ANIEF invita i precari a non ascoltare quei dirigenti che invitano a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche Il D.d.L. Stabilità, infatti, autorizza le scuole a permetterne il pagamento, in deroga alla L. 135/2012 (Spending review). Per informazioni, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il ripristino del pagamento delle ferie dei precari della scuola contenuto nell’attuale versione della Legge di Stabilità, che a seguito della spending review non si sarebbero dovute monetizzare, rappresenta un dato importante perché costituisce il ripristino di un diritto, che se altrimenti negato avrebbe chiaramente violato tutta la normativa vigente.

A tal proposito, riceviamo dai supplenti diverse segnalazioni in merito alla decisione di alcuni Dirigenti scolastici che in coincidenza con la festività di Ognissanti, suggeriscono ed in alcuni casi “obbligano” a richiedere le ferie già maturate.

Contrariamente all’avallo della FLC CGIL, che nelle assemblee sindacali territoriali ha espresso parere concorde con tale indicazione, ecco alcuni consigli utili per docenti e ATA:

 

Docenti con contratto fino al 30 giugno

Rileviamo innanzitutto che l’art. 19 del CCNL 2006/09 (ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato) al comma 2 recita: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.” A nostro avviso il personale è obbligato a chiedere le ferie in tale periodo solo quando si allontana dal luogo di lavoro e quindi non sarebbe nelle condizioni di presentarsi a scuola in seguito a convocazione straordinaria, per questioni urgenti, da parte del Dirigente.

Azioni contrarie a nostro avviso comporterebbero la violazione dell'art. 36 della Costituzione, dove si stabilisce che “ogni lavoratore ha diritto ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi” e dell'art. 2113 c.c. che afferma: “le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide.”

È importantissimo precisare che anche nel caso in cui l’art. 19 del CCNL 2006/09, sopra ricordato, dovesse ritenersi superato dalla legge sulla spending review, Il Dirigente potrà imporre le ferie d’ufficio solo in un caso, ovvero in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste.

L'art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.

Attenzione quindi ad accettare ferie concesse d’ufficio, soprattutto se annunciate con semplice comunicazione verbale; esigete sempre un decreto motivato con il quale si venga collocati d’ufficio in ferie: valuteremo insieme se ricorreranno le condizioni per impugnare il provvedimento.

Al riguardo, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.

La Cassazione ha stabilito fin dagli anni ‘40 che “le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”. A meno che il lavoratore non abbia espressamente chiesto (ed ottenuto) i permessi giornalieri nella forma della frazione feriale.

Ricordiamo che nel caso di ferie d’ufficio, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo definito per il godimento del riposo annuale.

L’onere della comunicazione preventiva è finalizzato a consentire al lavoratore di organizzarsi, in tempo utile, per trascorrere il periodo feriale eventualmente fuori della località sede di lavoro o di residenza, per ricongiungersi al nucleo familiare d’origine o per concordare con taluni di detto nucleo le modalità di utilizzo. Pertanto, la formulazione del 3° comma dell’articolo 2109 del c.c. postula una comunicazione con un periodo di ragionevole e congruo preavviso (per rispetto del lavoratore e di una non trascurabile esigenza dello stesso).

Detto ciò, consigliamo di non firmare - salvo che non siate d’accordo con tale provvedimento - nessuna richiesta di ferie già confezionata dall’amministrazione, dal momento che una volta firmate non sarà più possibile impugnarle.

 

Docenti con contratto di supplenza breve

Il docente con contratto di supplenza per il quale non è prevista, nel periodo di vigenza contrattuale, alcuna sospensione delle lezioni non corre nessun rischio: non poteva chiedere le ferie durante l’attività didattica e quindi potranno essergli regolarmente pagate.

Al contrario, il supplente nel cui periodo di vigenza del contratto è previsto un periodo di sospensione delle lezioni, come ad esempio la festività di Ognissanti, potrebbe essere “invitato” dal Dirigente ad usufruire delle ferie maturate. In questo caso, poiché il supplente non può chiedere le ferie durante l’attività didattica, non può fruirne per cause a lui non imputabili. Pertanto, a nostro avviso il Dirigente Scolastico non potrà emanare un provvedimento di ferie d’ufficio perché – come già ricordato – il Dirigente potrà farlo solo nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale. Quindi, in base al chiarimento fornito dalla nota della Funzione Pubblica dell’08/10/2012, le ferie devono essere retribuite.

 

Personale ATA

Diversamente dal personale docente, al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

È opportuno però segnalare che in passato la concessione di ferie al personale ATA - soprattutto per il profilo dei collaboratori scolastici - durante il periodo di attività didattica, è stata spesso evitata dai Dirigenti scolastici. Infatti, non essendo possibile nominare supplenti per ferie del personale già in servizio, si potrebbe così causare la mancata copertura dei piani e/o delle postazioni, con grave compromissione dei doveri di vigilanza e di sorveglianza.

Il comportamento di Dirigenti tentati dalle “ferie d’ufficio”, ossia della pretesa di imporre ai lavoratori periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del lavoratore è da ritenersi assolutamente illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge che degli orientamenti giurisprudenziali.

Il Dirigente può imporre le ferie d’ufficio solo nel caso in cui il lavoratore non le abbia chieste in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire; è quindi facoltà del lavoratore ATA richiederle quando lo riterrà opportuno, entro comunque i limiti imposti dalla durata del contratto.

L’articolo 2109 c.c. dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione possibilmente continuativa, in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica. Lo scopo ristoratore (affinché esso non venga vanificato) esige infatti che l’eventuale frazionamento sia moderato e che il beneficio feriale si realizzi attraverso frazioni di ferie di sufficiente ampiezza.

Al riguardo, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.

La Cassazione ha stabilito fin dagli anni ‘40 che “le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”. A meno che il lavoratore non abbia espressamente chiesto (ed ottenuto) i permessi giornalieri nella forma della frazione feriale.
Invitiamo tutto il personale docente e Ata a segnalarci ogni eventuale tentativo di imposizione delle ferie a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Aggiorneremo le indicazioni sopra esposte in seguito all’approvazione della Legge di stabilità, in attesa anche di eventuali indicazioni da parte del Miur che sul tema, ad oggi, non ha saputo far altro che chiudersi in un ostinato e colpevole silenzio.

 

Il ripristino del pagamento delle ferie dei precari della scuola contenuto nell’attuale versione della Legge di Stabilità, che a seguito della spending review non si sarebbero dovute monetizzare, rappresenta un dato importante. Perché costituisce il ripristino di un diritto, che se altrimenti negato avrebbe chiaramente violato la legge vigente: non è infatti possibile, in base a quanto prevede la Costituzione, obbligare un dipendente a non usufruire delle ferie a fronte di una prestazione lavorativa. Di fronte ai ricorsi dell’Anief, il tentativo di fare ‘cassa’ sulla pelle dei precari, di oltraggiare un diritto di questi lavoratori, naufraga così miseramente.

Secondo il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, “è evidente che si riporta alla normalità una situazione nella scuola altrimenti inapplicabile: per mandare in ferie il supplente, infatti, si sarebbe dovuto nominare un altro supplente! Con questa decisione, che speriamo venga confermata nella legge definitiva sulla stabilità finanziaria, il Governo ha finalmente fatto quel passo indietro che chiedevamo da mesi”.

“Ora è giunto il momento – continua Pacifico – che il Governo si accorga anche di un’altra anomalia: la scuola italiana non può essere guidata da oltre il 15% di personale precario. Prenda coscienza che si tratta di una grossa ‘crepa’ tutta italiana e provveda al più presto a stabilizzare questo personale, collocato sia tra i docenti sia tra gli Ata. Lavoratori che saranno così ben felici di non vedersi più pagate le ferie, perché in estate potranno finalmente fruirne come tutti i lavoratori a tempo indeterminato”.

 

Ferie non godute dei precari della scuola: Anief invita i dirigenti scolastici a non ascoltare l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, secondo cui dovrebbero “attenersi, per il momento, alla rigorosa applicazione della norma così come è scritta: quindi, non pagare in nessun caso”. Si tratta di una posizione chiaramente inattuabile: chi la dovesse percorrere genererà sicuro contenzioso.

Pur considerando le difficoltà derivanti dall’applicazione della nuova norma sulla fruizione delle ferie dei precari – rientrante nell’art. 5 del decreto-legge n.95 del 6 luglio scorso – l’Anief ricorda che si sta negando un diritto previsto dalla Costituzione ed è quindi pronta a denunciare qualsiasi invito o iniziativa a non pagare quanto dovuto. È evidente, infatti, che rispetto all’anno scolastico precedente i dirigenti scolastici per rispettare quanto previsto dalla normativa cercheranno di far usufruire delle ferie quanto più possibile i docenti e il personale Ata, soprattutto nei giorni non propriamente impegnati in attività didattiche.

Tuttavia qualora il personale, per motivi di servizio, non potesse fruire delle ferie è evidente che va sempre e comunque rispettato l’articolo 36 della Costituzione: nessuna fonte normativa può infatti prevaricarlo. In caso contrario si andrebbe a costituire una evidente discriminazione nei confronti dei supplenti. I quali non possono andare in ferie per motivazioni note: chi è nominato fino al termine delle lezioni perché impegnato nella didattica; mentre chi ha un contratto con la scadenza coincidente con la fine delle attività didattiche o con la fine dell’anno scolastico perché, in alta percentuale, risulta coinvolto negli Esami di Stato o nei corsi di recupero estivi.

Da una parte – commenta Marcello Pacifico, presidente dell’Anief - c’è quindi l’obbligo di non monetizzare le ferie, mentre dall’altra di rispettare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che non prevede di certo la fruizione delle ferie durante lo svolgimento delle attività formative. Pertanto, al fine di rispettare la normativa vigente ed evitare sicuro contenzioso, consigliamo i dirigenti scolastici a non a non ascoltare quanto suggerito dall’Anp Lazio”.

Vale infine la pena ricordare che attraverso l’informativa n. 135/2012 del 6 settembre il MEF ha comunicato che quanto contenuto nella spending review non è attuabile per il personale scolastico precario: “a seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato alla liquidazione di tutte le ferie non fruite, purché maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n.135 del 7 agosto”, il Ministero di via XX Settembre ha infatti dichiarato di aver “provveduto alla rimozione da centro di tutte le sospensioni - comprese quelle effettuate direttamente da codesti uffici - e provvederà alla liquidazione di quanto dovuto”.

Chiamata diretta dei docenti: il governatore della Lombardia farebbe bene a non invocarla. Pensi, piuttosto, a bene amministrare la sua regione, soprattutto dopo i recenti scandali sulla sanità locale e sullo svolgimento del concorso per dirigenti scolastici.

Il presidente Formigoni torna a rivendicare la piena applicazione del Titolo V della Costituzione, al fine di porre in capo alle Regioni la responsabilità della gestione del sistema scolastico e degli organici. “Se questo è il modo di governare la scuola - commenta Marcello Pacifico, presidente dell’Anief e delegato ai quadri e direttivi della Confedir – riteniamo che lo Stato oggi più che mai debba vestire il ruolo di tutore e artefice della legalità e delle aspettative di tutti i cittadini. A tal proposito, ci si chiede come mai l’operato della giunta della Lombardia sia sempre più di frequente al centro di indagini da parte delle procure. E, allo stesso tempo, come mai gli atti della direzione scolastica regionale siano sempre più spesso annullati dai tribunali amministrativi regionali”.

Se poi si vuole introdurre l’applicazione sistematica dello ‘spoiling system’, che ha distrutto la classe dirigente dello Stato, anche ai dipendenti, allora siamo di fronte ad un evidente tentativo di controllare l’accesso all’intera pubblica amministrazione. Tanto più ‘comodo’ e utile - conclude Pacifico - quanto più prossimo alla campagna elettorale”.

L’Anief non può che respingere questo modo discrezionale di gestire le assunzioni. Sarebbe un grave errore allestire commissioni giudicanti i titoli e i servizi analoghe a quelle oggi sotto i riflettori per aver adottato criteri di valutazione diversi e poco trasparenti.