Le code non sono mai esistite al contrario del diritto alla mobilità dei lavoratori precari e di ruolo sancito dalla legge e dal contratto e tutelato dalla costituzione. Parola di Marcello Pacifico, presidente Anief.
Poco importa chi abbia partorito o sposato le code nelle graduatorie del personale docente. L’importante è conoscere gli articoli della nostra Costituzione e la normativa nazionale ed europea.
La Corte costituzionale con l’ordinanza n. 41/2011, infatti, ha ribadito quanto deciso con l’ordinanza n. 168/2004 quando aveva a sua volta ribadito la legittima riunificazione delle fasce operata dalla legge 333/2001, di interpretazione autentica della legge 124/1999. Entrambe le leggi, riprese dalla legge 143/2004 e dalla legge 296/2006 garantiscono l’aggiornamento delle graduatorie del personale docente e il diritto alla mobilità del personale, così come il CCNL integrativo sulla mobilità garantisce il trasferimento del personale di ruolo. Per il nostro ordinamento, bisogna accedere alla pubblica amministrazione per merito e non anzianità di iscrizione in graduatorie, mentre devono essere rimossi tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. La cassazione dell’art. 1, c. 4-ter della legge 167/09 non turba alcun quadro giuridico ma sottopone il solo Ministro Gelmini al commissariamento sospeso di fatto.
Che poi alcuni esponenti politici dell’opposizione come della maggioranza siano i paladini o gli untori della coda, ricordo come lo stesso Pd abbia presentato diverse interrogazioni a risposta in Commissione (n. 5-01418 di giovedì 14 maggio 2009, seduta n. 177, n. 5-01622 di lunedì 13 luglio 2009, seduta n. 201, n. 5-01684 di lunedì 27 luglio 2009, seduta n. 209, n. 5-02192 di mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n. 255, n. 5-0336 del 30 luglio 2010) per richiedere al ministro il trasferimento a pettine. Un rinvio delle graduatorie, al netto degli inserimenti a pettine dei ricorrenti, sarebbe, ancora una volta illegittimo.
Infine, consiglio ai grandi sindacalisti di porre attenzione anche alla normativa comunitaria, perché è incredibile che rivendichi la tutela dei precari chi per dieci anni non ha rivendicato la corretta osservazione di un decreto legislativo (368/01) che prevede la stabilizzazione dei lavoratori con tre anni di servizio non continuativi. Soltanto adesso si organizzano i ricorsi per i precari? E dopo l’azione dell’Anief? E in questi anni, cosa si è fatto per la scuola se non firmare un accordo per rinviare le elezioni RSU, bloccare gli scatti e consentire la perdita di 100.000 posti di lavoro per i docenti e gli ata? Forse è arrivato il momento di ricominciare a fare sindacato, come ha fatto l’Anief in questi ultimi due anni.
Il giudice del lavoro di Padova, con ordinanza emessa a seguito di ricorsi d’urgenza patrocinati da ANIEF, sotto la supervisione del coordinatore provinciale di Padova, prof. Maurizio Speciale, e dagli avvocati Luciani e Viglione, ha riconosciuto l’illegittimità dei licenziamenti posti in essere da due Istituti scolastici statali di Padova e provincia.
A fronte di una denuncia anonima, il convitto statale “Magarotto” di Padova ha rideterminato a inizio dicembre 2010 il numero di posti disponibili in organico stabilendo che vi erano posti eccedenti rispetto alle reali necessità.
In conseguenza di ciò, l’Ufficio Scolastico ha emesso dei dispositivi attraverso i quali:
I Dirigenti scolastici hanno ottemperato alla richiesta dell’Ufficio Scolastico disponendo, a far data dal 6 dicembre 2010, la risoluzione immediata dei contratti di lavoro a tempo determinato (alcuni stipulati fino al 30 giugno 2011 e altri al 31 agosto 2011 alle convocazioni di inizio anno scolastico) di otto educatori precari.
Sette (degli otto) educatori coinvolti si sono così rivolti alla sede della provincia di Padova dell’ANIEF affinché fossero tutelati i loro diritti.
Sostenuto dalla totale convinzione dell'illegittimità del licenziamento e dell'abuso dell'amministrazione nel risolvere una questione delicata accanendosi ancora una volta sui precari della scuola che prestano il loro servizio con passione e sacrifici, in poco più di un mese, il Coordinamento Provinciale dell’ANIEF ha messo in campo tutte le azioni ritenute plausibili a tutela degli educatori coinvolti e, per ultima, una volta riscontrata la volontà dell’Ufficio Scolastico di rimanere fermo e convinto del suo “operato”, quella di ricorrere d’urgenza presso il Giudice del lavoro di Padova attraverso i propri legali, avv.ti Gianluca Luciani e Filippo Viglione per ottenere il reintegro al posto di lavoro dei ricorrenti.
Il 21 gennaio 2011 il Giudice del lavoro ha emesso ordinanza favorevole agli educatori, imponendo ai due Istituti di riassumere al lavoro i ricorrenti e condannando gli Istituti scolastici a rifondere le spese di causa. È stato così sancito il diritto al lavoro e la professionalità degli educatori coinvolti.
Ancora una volta l’ANIEF ha saputo ripagare la fiducia che sempre più numerosi docenti e Ata, precari e di ruolo, ci accordano, non solo nella gestione dei contenziosi nazionali al Tar Lazio o presso le corti territoriali per ottenere la stabilizzazione e il riconoscimento degli scatti biennali, ma anche in tutte le altre occasioni in cui è necessaria un’azione rapida ed efficace per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola.
Dal 1 Gennaio al 31 Marzo, gli insegnanti precari che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente, hanno diritto alla prestazione.
Gli insegnanti non di ruolo che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente, hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
I REQUISITI
N.B. : Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.
Per giornata effettivamente lavorata si intende:
INCOMPATIBILITÀ
N.B.: La presentazione, nel termine previsto del 31 marzo, dei soli modd. DL.86/88bis (in assenza del modulo di domanda) costituisce " idonea manifestazione di volontà" finalizzata alla concessione della prestazione.
Documenti utili: