Il bando previsto entro 130 giorni: il testo approvato alla Camera prevede non oltre il 1° dicembre 2015. Rimarranno fuori decine di migliaia di candidati docenti, che non hanno fatto propria l’abilitazione all’insegnamento attraverso le cosiddette Ssis, poi trasformate in Tfa, ma anche a seguito dei Percorsi abilitanti speciali, le scuole di Scienze delle formazione primaria, quelle specifiche all’estero e i diplomi magistrali conseguiti fino all’anno scolastico 2001/02. Sarà valutato anche il servizio a tempo determinato non inferiore a centottanta giorni nelle scuole statali. Le graduatorie di merito saranno maggiorate del 10% dei posti messi a bando e le assunzioni avverranno per il 50% dei posti disponibili, l’altro 50% da GaE.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): l’esclusione dei giovani laureati non è legittima, prima di tutto perché anche il Consiglio di Stato ha dato ragione alla loro partecipazione. Ma a confermare l’incongruenza è la stessa riforma che dà facoltà al preside di coprire posti vacanti o sostituire colleghi utilizzando l’organico potenziato dei docenti sprovvisti di abilitazione specifica. E poi c’è un’altro aspetto che non convince: la selezione pubblica avrà una ‘coda’, con i prescelti dalle commissioni statali che finiranno negli albi regionali gestiti dai dirigenti scolastici dai poteri allargati a dismisura. Certamente, ricorreremo anche stavolta.
La riforma della scuola cambierà le modalità di accesso alla professione. Anche nei tempi brevi. Per la prima volta, il concorso a cattedra, quello che porta direttamente all’immissione in ruolo senza aver svolto un giorno di precariato, sarà riservato a coloro che hanno già acquisito l’abilitazione all’insegnamento: si tratta del titolo, da quindici anni rilasciato dalle Facoltà universitarie, che decine di migliaia di candidati docenti hanno fatto proprio attraverso le cosiddette Ssis, poi trasformate in Tfa, ma anche a seguito dei Percorsi abilitanti speciali, le scuole di Scienze delle formazione primaria, quelle specifiche all’estero e i diplomi magistrali conseguiti fino all’anno scolastico 2001/02.
Il concorso, come oggi ha messo in evidenza la rivista specializzata “Orizzonte Scuola”, verrà bandito entro il 1° dicembre 2015: è previsto dal comma 114 della riforma, dove si specifica che si tratterà di “assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio”. Pertanto, i vincitori di concorso verranno assorbiti nell’ambito del potenziamento offerta formativa, legato alla successiva chiamata diretta.
Oltre all’abilitazione, che rimane titolo indispensabile per l’accesso, “sarà valutato anche il servizio a tempo determinato non inferiore a centottanta giorni nelle scuole statali”. Per quanto riguarda le graduatorie di merito che scaturiranno dal concorso a cattedra 2015, queste “saranno maggiorate del 10% dei posti messi a bando e le assunzioni avverranno per il 50% dei posti disponibili, mentre per il restante 50% da GaE (ovviamente laddove queste ultime non saranno esaurite)”. Essendo, infine, una selezione di tipo regionale, “i candidati potranno scegliere i posti all'interno dell'ambito territoriale della Regione per la quale hanno partecipato al concorso”.
Quindi, pure nell’ultima versione del testo, l’accesso al bando di concorso per diventare insegnanti è stato precluso ai giovani laureati. E ciò è avvenuto, malgrado da più parti, Anief in testa attraverso audizioni ed emendamenti presentati a Camera e Senato, fosse stato chiesto ai parlamentari di allargare la selezione a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio annesso alla classe di concorso. Come del resto previsto dalle norme di legge che regolano l’accesso a tutti i pubblici concorsi.
“La decisione del Parlamento di escludere a monte così tanti candidati non è legittima– spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –, prima di tutto perché anche il Consiglio di Stato ha dato ragione alla partecipazione dei giovani laureati. Inoltre, a confermare l’incongruenza è un comma della stessa riforma della scuola, il 79, secondo cui il dirigente scolastico, per invece coprire posti vacanti o sostituire colleghi assenti, può utilizzare nell'organico potenziato dei docenti sprovvisti di abilitazione specifica per la materia che sono chiamati a insegnare”.
“Pertanto – continua il sindacalista Anief-Confedir-Cisal - non si comprende perché può insegnare senza abilitazione se lo sceglie il preside, mentre lo stesso docente non può ottenere l'abilitazione superando un concorso che lo rende idoneo alla professione. È scontato, quindi, che ricorreremo contro questa esclusione a priori dai concorsi, che esclude i giovani dall’insegnamento, perchè va garantito il diritto di tutti a partecipare ai concorsi pubblici. E poi ci lamentiamo perché siamo il Paese con più docenti over 60 anni di età alla secondaria e alla “primaria gli insegnanti sotto i trent’anni sono talmente pochi da essere percentualmente irrilevanti”.
“Ma c’è dell’altro – continua Pacifico – perché per la prima volta i vincitori di concorso dovranno passare un’ulteriore selezione. Il comma 114 prevede, infatti, parla di posti disponibili da annettere ‘nell'organico dell'autonomia’: in pratica, i posti che occuperanno sono quelli inclusi nel potenziamento offerta formativa, legata alla chiamata diretta. Questo significa che la selezione pubblica avrà una ‘coda’: i prescelti dalle commissioni statali finiranno negli albi regionali gestiti dai dirigenti scolastici dai poteri allargati a dismisura attraverso la stessa riforma. I presidi – conclude il presidente Anief - potranno così avere l’ultima parola pure su vincitori e idonei ai concorsi a cattedra”.
Per approfondimenti:
La riforma della scuola approvata definitivamente alla Camera dei Deputati il 9 luglio 2015.
Le parti relative al concorso a cattedra 2015:
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
DDL Scuola – Il maxiemendamento non risolve nulla: tagliate fuori le nuove generazioni di docenti
Riforma scuola, i profili di incostituzionalità nel ddl ‘Buona Scuola’ (Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2015)
Concorso a cattedra 2015, quali titoli e come avverranno le assunzioni (Orizzonte Scuola del 13 luglio 2015)
13 luglio 2015 Ufficio Stampa Anief