Il sindacato avvia un ricorso al Tar Lazio contro il D.M. 499/2015 per i più di 2mila ricorrenti che hanno un procedimento in atto anche avverso l’ultimo bando di concorso, il D.D.G. 2011. Messo a disposizione un modello di diffida per l’inserimento negli elenchi/integrazione degli ammessi al corso-concorso che saranno trasmessi entro il 24 luglio dagli Uffici Scolastici Regionali al Miur, da inviare entro il 31 luglio, data di scadenza per le adesioni da effettuare sul Portale ANIEF.
Nuovo pasticcio-imbroglio del Miur sulla vicenda dei presidi dell’ultimo concorso in attesa di essere assunti per evitare che il contenzioso travolga le nomine già effettuate: ancora una volta, si violano le regole sulla trasparenza nell’accesso al pubblico impiego, senza pubblicare la lista degli aspiranti o prevedere l’invio di domande. Il bando è illegittimo. Il sindacato impugnerà con motivi aggiunti anche gli elenchi trasmessi dagli Uffici Scolastici Regionali dei candidati, laddove non contemplano l’ammissione di chi ha ancora attivo, in primo o secondo grado, un ricorso in tribunale avverso l’ultima procedura di selezione per l’evidente incostituzionalità della norma. Potrebbero essere più di 2mila i ricorrenti, c’è tempo sino al 31 luglio.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): quella presa a Viale Trastevere è una decisione illegittima. Perché lascia per strada tanti docenti. Come sindacato, impugneremo gli elenchi trasmessi dagli USR dei candidati, in tutti quei casi che non contemplino l’ammissione di chi ha ancora attivo un ricorso in tribunale avverso l’ultima procedura di selezione per l’evidente incostituzionalità della norma.
Ancora un pasticcio del Ministero dell’Istruzione sulla vicenda dei tanti concorsi regionali per diventare dirigente scolastico negli istituti pubblici mai arrivati a conclusione, perché investiti da contenziosi infiniti. Alcuni vincitori “congelati” attendevano speranzosi che la riforma della scuola sanasse la loro incresciosa situazione, quella venutasi a creare malgrado fossero stati giudicati vincitori e idonei alla selezione pubblica, ma dai commi 87 e a seguire della Legge 107/2015 è arrivata una “ciambella di salvataggio” solo per sanare una parte del contenzioso pendente nei tribunali. Dimenticando, clamorosamente, tutti coloro che, dopo aver partecipato alla selezione bandita dal Miur nell’estate del 2011, hanno ancora attivo, in primo o secondo grado, un ricorso in tribunale.
In particolare, la riforma, ai commi 87 e 88, riporta che “al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico” si procede all’attivazione di “un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale” che verrà frequentato dai “soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale” dell’ultimo concorso per preside (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011) e dei “soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006”.
Poche ore fa è stato emanato dal Ministero dell’Istruzione il conseguente decreto, il 499/2015, che darà modo agli Uffici Scolastici Regionali dar luogo agli adempimenti richiesti per sanare la situazione dei dirigenti scolastici rimasti in stand by. Nel provvedimento ministeriale, però, ancora una volta vengono violate le regole sulla trasparenza nell’accesso al pubblico impiego, non vi è alcun riferimento alla lista degli aspiranti dirigenti scolastici, né si prevede l’invio di domande di accesso ai corsi.
L’obiettivo del ricorso sindacale è l’accesso diretto ai Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico 2015, indetti dal MIUR con D.M. n. 399/2015. Il ricorso richiederà, in particolare, l'ammissione diretta ai corsi ministeriali anche per tutti quei candidati ricorrenti che hanno un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il D.D.G. del 13 luglio 2011 e che l'art. 1, comma 88, lettera b) della Legge 107/2015 esclude platealmente.
Per aderire, bisogna seguire le procedure presenti sul Portale ANIEF entro il 31 luglio 2015, previo invio del modello di diffida.
Per approfondimenti:
Il ricorso ANIEF per l’accesso diretto ai corsi intensivi di formazione per DS
Tutti i commi della riforma della scuola approvata oggi in via definitiva dalla Camera riguardanti le procedure da adottare per assegnare nuovi dirigenti scolastici ai nostri istituti:
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a)i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bisdell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.
90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso".
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