Gli educatori che operano nei convitti nazionali statali italiani sono giuridicamente insegnanti: sono inquadrati come tali, hanno una loro classe di concorso, costituiscono anche un’importante figura di referenza educativa, di supporto e sostegno nello studio, unica nell’intero panorama scolastico italiano. Tuttavia continuano a essere considerati una categoria a parte: spesso vengono anche dimenticati dell’amministrazione, che negli ultimi anni verso gli educatori è stata capace di produrre un ingiustificato blocco delle assunzioni, l’assurda esclusione dalle GaE della primaria, come dal bonus di 500 euro per l’aggiornamento professionale, e anche da diverse tornate di immissioni in ruolo. Anief non ci sta e presenta pubblicamente delle proposte costruttive che nel corso dell’anno porterà ai tavoli di contrattazione, al fine di cancellare questo trattamento discriminante e introdurre importanti novità per la categoria all’interno del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
Nella scuola italiana operano delle figure professionali preziosissime, ma inspiegabilmente poco considerate. Come gli educatori dei convitti nazionali statali.
DOCENTI A TUTTI GLI EFFETTI
Anief, che da anni denuncia la discriminazione nei loro confronti, non si stancherà mai di ricordare alla parte pubblica che l’inquadramento degli educatori è equiparato, in tutto e per tutto, ai docenti della primaria. Questo, è stato stabilito dal Dpr 417/74 (art. 121), ma anche attraverso diverse espressioni della Corte del Conti e del Tar del Lazio. Non è un caso che esista la classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 "Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP", collocata dall'art. 3 del Dpr 23 agosto 1988 n. 399 nell'area funzione docente" e finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori.
LA MANCATA CONSIDERAZIONE
La mancata considerazione verso gli educatori dei convitti si riscontra pure nel testo della Legge 107/15, dove dopo che la figura è stata emarginata per 115 commi, si legge che “il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo”. E, ancora, nel comma 117, dove si spiega che “il personale docente ed educativo personale educativo, in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico”. Infine, il personale educativo riemerge anche quando nella Buona Scuola si parla di vincolo triennale per i trasferimenti.
Il giovane sindacato, oramai diventato rappresentativo, torna ora a denunciare la continua e perpetua discriminazione nei confronti dell'intera categoria. Ma Anief annuncia, nel contempo, che ha intenzione di portare avanti una serie di proposte costruttive per cancellare la perdurante discriminazione verso gli educatori e dare finalmente spazio a una loro reale valorizzazione, attraverso una serie di azioni.
DOTAZIONE ORGANICA
Il personale docente educativo si vede costretto, ogni anno scolastico, nonostante il continuo aumento degli iscritti ai convitti nazionali statali, a far fronte alla carenza organica di dette istituzioni. Sarebbe necessario sopprimere i parametri previsti dal D.P.R. 81/09 – la cosiddetta Legge Gelmini - che attraverso l'art. 19, comma 7, del decreto legge 06 luglio 2011, n° 111, ha stabilito che a partire dall'anno scolastico 2011/2012 la dotazione organica del personale docente educativo non può superare la consistenza organica.
CONCORSO STRAORDINARIO
Occorre bandire il prima possibile un nuovo concorso specifico per il personale docente educativo e nel contempo estendere tale figura professionale in tutte le istituzioni scolastiche dove si conduce attività di tempo pieno.
EQUIPOLLENZA ABILITAZIONE
Gli educatori sono equiparati giuridicamente ed economicamente ai docenti della scuola primaria, come da decreto del Presidente della Repubblica n° 417 del 1974, art. 129 e 133 del CCNL. Negli ultimi anni tale dispositivo è stato sancito dal Tar del Lazio (con sentenze n° 9474/2019 - 5007/2019), nonché dal Consiglio di Stato con la storica sentenza 7694/2017. Premesso questo, il legislatore dovrebbe consentire la possibilità di concedere al personale docente educativo il passaggio sul profilo di docente della scuola primaria senza chiedere di svolgere un ulteriore concorso.
ORARIO DI SERVIZIO
Il personale docente educativo, proprio perché inquadrato nei ruoli del personale docente di scuola primaria, deve condividerne obbligatoriamente l'orario di servizio frontale, nella misura di 22 ore settimanali, a cui si aggiungono 2 ore da destinare alle attività funzionali.
BONUS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Gli educatori hanno pieno diritto all'assegnazione della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti attuativi (art. 129 CCNL - Azione funzionale all'attività educativa).
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