Nei giorni della caccia al supplente, per coprire le oltre 100 mila cattedre che gli uffici scolastici territoriali non sono riusciti ad assegnare, si torna a parlare di insegnanti, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici ancora supplenti che al raggiungimento dei 67 anni vengono cancellati dalle graduatorie e collocati forzatamente fuori dalla scuola. È un chiaro abuso, contro il quale Anief combatte da anni trovando sempre più giudici concordi nel mantenere il personale precario in servizio, permettendogli in diversi casi di raggiungere i requisiti minimi per avere l’assegno pensionistico.
Marcello Pacifico (Anief): “Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile e il ministero dell’Istruzione non può eludere tale principio, con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza”.
I precari che chiedono di rimanere in servizio oltre i limiti pensionistici imposti dalla Legge Fornero possono farlo, a differenza di quanto sostiene il Miur, fino al compimento del 70esimo anno di età. Lo ricorda oggi la rivista “Orizzonte Scuola”, che ha pubblicato un’inchiesta sui diversi casi di lavoratori che chiedono di rimanere fino a 70 anni e che invece si ritrovano forzatamente esclusi dal servizio lavorativo, in diversi casi vedendo sfumare non solo l’agognata immissione nei ruoli dello Stato, ma anche la possibilità di accedere alla pensione.
AD UN PASSO DAL RUOLO…
“Ad un passo dal ruolo – scrive la rivista specializzata - sono beffati dai raggiunti limiti d’età e non arrivano in tempo per poter firmare la tanto agognata e attesa assunzione in ruolo. Gli episodi sono tanti e il fenomeno s’infittisce a mano a mano che la reiterazione dei contratti a termine nella scuola italiana si ripropone ogni anno ad onta delle immissioni in ruolo che sono sempre poche rispetto al dovuto. Le notizie che arrivano dalle varie province mettono in luce il disagio, l’amarezza e la delusione di tante persone che hanno vissuto nel precariato tutta la propria vita scolastica e che sono condannati a chiuderla allo stesso modo. Con evidenti disagi non solo di tipo economico. Ma siamo davvero sicuri che questi lavoratori non abbiano il diritto di rimanere in servizio oltre i limiti di legge per sperare ancora in un’assunzione a tempo indeterminato?”. La risposta è negativa.
La rivista ripercorre i tanti casi di questo genere, ma anche le tante sentenze dei giudici che hanno dato ragione ai lavoratori che superati i 65 anni erano stati posti in modo illegittimo in pensione. Dalla “situazione paradossale verificatasi a Salerno dove ventiquattro maestre di 65 anni dopo la mancata assunzione di agosto scorso si apprestano ad andare in pensione tra gennaio e agosto del 2020 senza essere potute passare di ruolo” al caso del collaboratore scolastico di Avezzano “costretto a cessare il servizio senza vedere mai l’immissione in ruolo, senza progressione economica ed anche senza pensione, in quanto non aveva maturato i 15 anni per conseguire la pensione minima”, perché solo 13 anni di servizio”.
I FRUTTI DELL’AZIONE INCESSANTE DELL’ANIEF
Tra i sindacati più attivi nell’affrontare il problema figura il giovane sindacato autonomo: “nel 2017, l’Anief aveva già ottenuto una importante e significativa sentenza presso il Tribunale di Velletri, dove un supplente di 67 anni si era visto negare il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto della capitale per ‘sopraggiunti limiti di età’. A quel punto, attraverso il legale dell’Anief, Salvatore Russo, il docente si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri. Il quale gli ha dato ragione: potrà insegnare – ha deciso il giudice – per altri tre anni, come i colleghi di ruolo”.
Per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie d’istituto 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile. Il Tribunale ha sancito che “se è vero, com’è vero, che nell’attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui all’art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto”.
Sempre per i giudici, l’opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, infatti, “deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell’iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l’id quod plerumque accidit, quasi del tutto preclusa”. A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa come non possa non tenersi conto “che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n.416)”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, leader dell’Anief, la sentenza dà seguito all’intendimento della Corte Costituzionale, “secondo cui il conseguimento della pensione minima costituisce un bene inviolabile e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza. Non ci fermeremo qui: a quel docente va dato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo a una parte. Il prof di 67 anni potrà infatti chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze”.
“Oggi – continua il sindacalista autonomo - la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di anzianità, da assegnare anche per il periodo di precariato e, di conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera”.
I CASI DI BARI E PALERMO
Sempre in quel periodo, si legge ancora nell’inchiesta, una maestra di Palermo è stata invece assunta a 69 anni. “La donna, classe 1948, ha speso la sua vita professionale – raccontano all’Anief – barcamenandosi tra graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, di merito, concorsi, anche per colpa della decurtazione dei posti di lavoro derivanti dalla scomparsa, nell’ultimo decennio, del maestro prevalente e dell’insegnante specialista in lingua inglese, per il ritorno al maestro unico e la riduzione del tempo scuola da 30 a 24/27 ore”. Ora, dopo aver vinto “la sua battaglia contro la supplentite, dovrà anche vivere la beffa dalla mancata pensione, ma almeno potrà dire di essere stata assunta nei ruoli dello Stato e avere anche la possibilità di presentare ricorso per vedersi riconosciuti tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera”.
LE SENTENZE A FAVORE
Già nel 2011 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 764/2011, aveva dato ragione a una docente che aveva chiesto di essere reinserita nella graduatoria provinciale di Roma dopo essere stata esclusa dall’Usp poiché aveva già compiuto 65 anni d’età. E se il Miur aveva sostenuto nelle memorie difensive l’estensione della normativa vigente relativa alla pensione di vecchiaia del personale della scuola (art. 1, comma 1, decreto n. 351/1998) anche per il personale non di ruolo, i giudici amministrativi hanno invece operato una distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, sostenendo la non applicabilità su questi ultimi delle norme sul pensionamento dei primi, confermando integralmente il contenuto di una sentenza del TAR del Lazio, la n. 7346/2005, e certificando la permanente vigenza dell’art. 24 della legge 160/55. E cioè: le regole del collocamento a riposo d’ufficio vanno riferite al solo personale di ruolo poiché il limite di età di 70 anni ai sensi della legge del 1955 non è mai stato abrogato.
Alla sentenza 7346/2005 del Tar del Lazio si è ispirato anche lo stesso Tar che con la successiva sentenza n. 12541 del 2006 ha condannato il Ministero della pubblica Istruzione a riammettere nelle graduatorie dei precari una docente sessantacinquenne della scuola dell’infanzia, espulsa per raggiunti limiti di età. Per i precari, sancisce il Tar, l’età pensionabile non è a 65 anni ma a 70. Il tutto sulla base della legge n. 160 del 1955 che sancisce il diritto di insegnare da supplenti fino a 70 anni. Spiega il Tar: “Sulla questione questo Tribunale si è già pronunciato sia in sede di merito (sent. n. 7346/05) che in sede cautelare (ord. n. 5071/06) affermando il principio che il collocamento a riposo d’ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo, dovendosi la fattispecie ritenere disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160, che prevede il collocamento a riposo all’età di anni 70. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento”. Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna al pagamento delle spese di causa.
Per tutti questi precedenti positivi, Anief ribadisce l’importanza di non fermarsi alle richieste di collocamento forzato in pensione, laddove il lavoratore precario ha meno di 70 anni, e di aderire al ricorso per recuperare tutti gli scatti di anzianità e usufruire di una completa ricostruzione di carriera.
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