Contestualmente chiederà al Parlamento in audizione, in occasione dello sciopero e del sit-in del 12 novembre, anche l’approvazione di norme atte a confermare nei ruoli le maestre assunte con riserva che hanno superato l’anno di prova, prorogare i contratti in essere in caso di sentenze definitive per salvaguardare la continuità didattica, tutelare il valore legale del titolo del DM per l’insegnamento.
LA PROPOSTA
In due emendamenti che saranno illustrati a tutti i gruppi parlamentari, il giovane sindacato insisterà sulla necessità di bandire anche il concorso ordinario e riservato per la scuola primaria e dell’infanzia in considerazione della vacanza di altri 16 mila posti e delle stesse esigenze di evitare i risarcimenti legati all’abuso dei contratti a termine. A differenza dell’intesa raggiunta sui diplomati magistrale dai sindacati firmatari di contratto e dal ministro Lorenzo Fioramonti, Anief ritiene che il problema della continuità didattica e del giusto riconoscimento del titolo di chi ha conseguito un diploma magistrale prima del 2000/2001 non sia ancora stato risolto neanche con l’intervento ultimo del legislatore (art. 4 della legge 96/2018).
IL PARERE DEL PRESIDENTE ANIEF PACIFICO
Marcello Pacifico afferma che “bisogna innanzitutto tutelare i ruoli perché chi supera la valutazione collegiale dell’anno di prova non può essere licenziato in quando ritenuto idoneo all’insegnamento; bisogna affrontare anno per anno il problema della continuità didattica in caso di sentenze negative di merito di un giudice che ci ha ripensato, prima immettendo nei ruoli 2 mila maestre poi disponendo il licenziamento di altre 7 mila. In questo modo possiamo combattere la precarietà con nuove assunzioni senza più licenziamenti. Il 12 novembre scendiamo in piazza accanto ai diplomati magistrale per dimostrare che senza di loro la scuola chiude.”
L’EMENDAMENTO 1.100
All’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.”
- al comma 1, nel primo periodo prima delle parole “secondaria di primo e secondo grado” inserire le parole “, dell’infanzia, primaria,”;
- al comma 2, prima della parola “secondaria” sono inserite le parole “dell’infanzia, primaria e”;
- al comma 2, cancellare le parole “, per complessivi ventiquattromila posti”; in sub ordine, sostituire le parole “ventiquattromila posti” con le seguenti: “trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell’infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.”
- al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, e di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.”
- al comma 6, eliminare la parola “secondarie”, e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione.”
Motivazione [concorso straordinario anche per personale infanzia e primaria]
Con la nota 422 del 18 marzo 2019 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha definito le dotazioni organiche del personale del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020: per la scuola dell’infanzia e primaria emerge la disponibilità di oltre 16 mila posti mentre per la scuola secondaria di 48 mila posti, per un totale di 64.169 posti (v. Relazione tecnica, p. 31). La norma interviene per il solo personale della scuola secondaria nonostante in passato si siano svolti concorsi ordinari per tutti gli ordini e gradi di scuole e concorsi straordinari per l’inserimento nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento. L’emendamento intende consentire al personale della scuola dell’infanzia e della primaria la partecipazione alla procedura concorsuale, eventualmente nel limite del 50% dei posti da bandire come per la scuola secondaria, e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché prevede risparmi dai mancati risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP.
1.01
Dopo l’Articolo 1, inserire l’articolo 1-bis con la seguente rubrica: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria”.
“1. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole “e l'articolo 15, comma 7”.
- Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
- All’articolo 4, comma 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole “2018/2019” aggiungere le seguenti: “e successivi”, e sostituire le parole ove ricorrono “30 giugno 2019” con “30 giugno dell’anno in cui è emanata la sentenza definitiva”.
Motivazione [valore del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi, conferma dei ruoli, proroga contratti in essere]
In considerazione dell’ormai consolidata esperienza di insegnamento del personale in possesso del titolo di diploma magistrale oltre che per ragioni di continuità didattica risulta opportuno consentire la partecipazione al nuovo concorso ordinario del personale in possesso di questo titolo, confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della pubblica amministrazione e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, per garantire la continuità didattica già prevista per il solo anno scolastico 2018/2019.
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