Il testo che giunge in Aula a Montecitorio il 25 novembre piuttosto che risolvere il problema delle 90 mila cattedre andate deserte negli ultimi quattro anni attraverso la riapertura delle GaE o il reclutamento dalle graduatorie di istituto complica il meccanismo delle immissioni in ruoli con graduatorie incrociate, nuove graduatorie provinciali e una valanga di ricorsi alle porte.
Anief chiede modifiche urgenti alla legge di conversione per evitare il caos nella nomina dei docenti. Prima dell’approvazione della buona scuola, infatti, per vent’anni, il sistema di reclutamento italiano degli insegnanti ha funzionato con il doppio canale di reclutamento che assegnava il 50% dei posti agli idonei dei concorsi ordinari regionali e il 50% agli insegnanti abilitati inseriti periodicamente nelle graduatorie ex permanenti provinciali. Con l’approvazione della legge 107/2015 e del decreto legislativo n. 59/2017 si è proceduto con un primo concorso straordinario per la scuola secondaria con una nuova graduatoria di merito regionale ad esaurimento da utilizzare in quota parte dei posti assegnati alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari (con scadenza biennale, oggi prorogate) e con la legge n. 96/2018 con un primo concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia.
L’attuale decreto legge come modificato dalle Commissione, invece, prevede:
- un nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria con una nuova graduatoria da cui assumere nei posti in quota parte delle GaE esaurite;
- una nuova graduatoria in coda alle attuali graduatorie di merito regionali a esaurimento per assumere gli idonei dei concorsi ordinari le cui graduatorie saranno prorogate per un altro anno;
- una nuova graduatoria provinciale in coda alle attuali graduatorie di merito regionali dei concorsi ordinari e delle attuali GaE per assumere prima delle nuove graduatorie di cui al punto precedente.
Cioè, il legislatore in questi anni, piuttosto che semplificare le operazioni di immissioni in ruolo dei precari della scuola utilizzando le vigenti graduatorie si è inventato due concorsi straordinari e tre nuove graduatorie da cui poter assumere con il risultato, oggi ancora evidente, che già nella prima parte del percorso la metà dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo in questi ultimi anni è andato vacante.
PRIMA FASE
50% 50%
GM GAE
GMRE + Nuova coda ex GM Nuove GP
SECONDA FASE
sui posti residui non assegnati, su una o più province
Nuove GM + nuove GMRE Nuove GAE
COSA DICE L’EMENDAMENTO
Con l’emendamento 1.111, si decide infatti che “al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo” risultano “destinati alle immissioni in ruolo” e vanno assegnati ai “soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo”, i quali “possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie”.
“A tal fine – prosegue l’emendamento -, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del” Miur e “le immissioni in ruolo” si realizzano “rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali” secondo “il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “va bene accolta la decisione di permettere anche ai docenti precari collocati nelle GaE di poter presentare domande in una provincia diversa e con un maggior numero di posti vacanti presumibilmente a disposizione, come avviene per gli idonei dei concorsi ordinari e straordinari di ogni ordine e grado, ma il testo così com’è formulato può creare maggiori incertezze e caos nel sistema di reclutamento. Sarebbe opportuno ritornare alla vecchia proposta dell’Anief – continua Pacifico -, perché rimane inspiegabile il motivo per cui continuino a rimanere chiuse le Graduatorie a esaurimento e per il quale non si attivi alcun concorso riservato ai tanti docenti precari della scuola dell’infanzia e primaria: sarebbe la formula migliore – conclude il sindacalista autonomo – per permettere a tanti precari del primo ciclo di stabilizzarsi a titolo definitivo dopo una gavetta infinita. Abbiamo le graduatorie di istituto che stiamo trasformando in provinciali, assumiamo da lì e semplifichiamo il reclutamento”.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO APPROVATO
Qui di seguito, l’emendamento integrale approvato dalle Commissioni di Montecitorio e che potrebbe avere il via libera dell’Aula della Camera la prossima settimana:
- 111. (Nuova formulazione) Villani, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma. Sostituire il comma 17 con i seguenti: 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo, sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi. 17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17. 17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi. 17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter. 17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito. 17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la Pag. 37procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.
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