È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza contenente le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid19: oltre al divieto di assembramenti, con multe esose per chi sosta pure davanti alle scuole, studenti e genitori compresi, il provvedimento governativo ha imposto il diniego ai viaggi d’istruzione, come alla didattica a distanza in tutti i gradi scolastici e l’apertura alle riunioni collegiali in presenza.
Marcello Pacifico (Anief): Per la prevenzione del Covid all’interno degli istituti è indispensabile riprendere il protocollo sulla sicurezza per la ripresa a settembre, sottoscritto lo scorso 6 agosto pure dall’Anief. Chiediamo al ministero di viale Trastevere di allestire con urgenza una riunione con tutte le parti interessate. Esortiamo tutte le istituzioni interessate a intervenire con disposizioni straordinarie e immediate per evitare che gli studenti raggiungano le scuole o tornino a casa dalle stesse su mezzi pubblici stracolmi di persone, dove evidentemente i rischi di contrarre il Covid diventano altissimi.
È in Gazzetta Ufficiale il DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza contenente le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid19: le misure che riguardano il mondo della scuola sono molte; il sindacato Anief ha approfondito le disposizioni inerenti alla scuola.
IL PARERE DEL PRESIDENTE MARCELLO PACIFICO
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha affermato che “per la prevenzione del Covid all’interno degli istituti è indispensabile riprendere il protocollo sulla sicurezza per la ripresa a settembre, sottoscritto lo scorso 6 agosto pure dall’Anief. Proprio in quel documento c’era scritto che il ministero dell’Istruzione si sarebbe impegnato a convocare periodicamente il Tavolo nazionale permanente e che, in base al punto D, ciò si sarebbe dovuto verificare con cadenza almeno mensile. Ciò non è accaduto e chiediamo al ministero di viale Trastevere di allestire con urgenza una riunione con tutte le parti interessate. Nel frattempo esortiamo tutte le istituzioni interessate, in particolare il Comitato tecnico scientifico e il ministero dei trasporti, a intervenire con disposizioni straordinarie e immediate per evitare che gli studenti raggiungano le scuole o tornino a casa dalle stesse su mezzi pubblici stracolmi di persone, dove evidentemente i rischi di contrarre il Covid diventano altissimi”, ha concludo il sindacalista autonomo.
L’APPROFONDIMENTO SUGLI ARTICOLI
All’art. 21 bis, sul Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, viene definito, ai commi 1 e 2, che nel caso in cui il figlio minore di anni 14 fosse messo in quarantena dall’ASL per contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, il genitore può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile. Ai commi 3, 4, 5, invece, viene detto che qualora la suddetta attività lavorativa non si possa svolgere in modalità agile uno dei due genitori (alternativamente, salvo presenza di altri figli minori di 14 anni anch’essi in quarantena disposta dall’ASL) può astenersi dal lavoro per la durata della quarantena del figlio. Tale periodo viene retribuito con una indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria. I commi 6, 7 e 8 riportano che questi benefici possono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2020 e per non oltre una spesa totale di 50 milioni. La quota riservata a tutto il personale scolastico è di 1.5 milioni di euro; tale spesa sarà monitorata dall’INPS che, in caso di superamento della stessa, non prenderà in considerazione altre domande di rimborso.
All’art. 21 ter, Lavoro agile per genitori con figli con disabilità, viene riconosciuto, ai soli dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 la possibilità di lavorare in modalità agile.
All’art. 26, Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena, per i lavoratori così detti “fragili” che posseggano una certificazione o derivante da legge 104/92 o da certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. In questo caso viene fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente articolo e questo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Tali lavoratori, fino al 31 dicembre 2020, svolgeranno l’attività lavorativa in modalità agile. Per quanto concerne i lavoratori della scuola che rientrano nelle suddette casistiche, viene stanziata una spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2020.
All’art. 32, Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021, viene riportato che è stato incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021. La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 è volta a permettere agli enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 e fornirli alle istituzioni scolastiche, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Inoltre la quota del fondo è volta a sostenere finanziariamente i patti di comunità per cui nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le scuole stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati. La quota di 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 è volta a consentire la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza portando alla possibilità di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. Ai lavoratori della scuola non si applica la modalità di lavoro fragile tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.
All’art. 32 bis, Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, si riporta che viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali per facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Il versamento dei contributi è a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con riferimento alle amministrazioni statali; quindi tali contributi a carico del datore di lavoro statale dovranno essere scritti in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri.
All’art. 32 ter, Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, viene riportato che per garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell’a. s. 2020/2021, nelle regioni in cui l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per DSGA bandito nel 2018 non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire, a seguito dell’approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’a. s. 2020/2021. Gli effetti economici dei contratti decorrono dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici decorrono dall’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, si dispone che dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
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