Anief approva il CCNI per disciplinare il lavoro a distanza degli insegnanti: per il sindacato era un atto importante da portare a termine per salvaguardare da subito il diritto allo studio di oltre due milioni di alunni, ma ora servono regole urgenti contrattuali anche per il personale amministrativo e l'estensione del bonus di 500 euro per il personale Ata e per i supplenti precari, attraverso appositi finanziamenti da inserire nella Legge di Bilancio. Il testo sottoscritto, per la cui attuazione serve comunque almeno il 50% dell’assenso dei sindacati coinvolti, ha accolto diverse delle proposte migliorative dell’Anief. L’impianto integrativo approvato prevede che, anziché una norma rigida, ogni istituto abbia la possibilità di muoversi, entro i limiti delineati da Linee guida e CCNI, come più riterrà opportuno il Collegio docenti, di cui si ribadisce il ruolo di assoluta centralità nell’ambito delle migliori strategie didattiche da intraprendere. La didattica a distanza per almeno il 75% dell’attività dovrebbe prendere il via domani 27 ottobre, come previsto dall’ultimo Dpcm anti-Covid firmato dal premier Giuseppe Conte.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “a partire da stamane, i Collegi dei docenti si devono fare carico di prevedere le modalità e i piani scolastici di erogazione della didattica a distanza rivolte agli studenti delle scuole secondarie per un monte orario che va dal 75% fino a quello intero settimanale. Si tratta di una opportunità importante, perché affida all’organo collegiale la responsabilità di mantenere il più possibile alto livello di offerta formativa, anche se prodotta attraverso modalità alternative a quelle canoniche in presenza”.
Nella serata di ieri è stato firmato da Anief e Cisl Scuola il regolamento nazionale che stabilisce l’utilizzo in tutti gli istituti scolastici della didattica “nella modalità a distanza” utile ad assicurare le lezioni agli alunni “fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19”: Uil Scuola ha preso una posizione nettamente contraria. Flc-Cgil, Gilda e Snals hanno deciso di consultare i propri organismi nazionali e la decisione su una eventuale adesione alla proposta del ministero dell’Istruzione arriverà nelle prossime ore.
I CONTENUTI DELL’ACCORDO PUNTO PER PUNTO
Ma cosa prevede il contratto sottoscritto? Innanzitutto dà la possibilità di attuare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche “qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza”. Nell’articolo 1 si legge che “la DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria”. Si specifica che lo svolgimento della didattica digitale integrata si realizza “nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche”. In ogni caso, se le classi svolgono attività in presenza, “il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali”.
L’articolo 2 del contratto interviene sulla “quote orarie settimanali minime di lezione”. Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.
L’orario di servizio settimanale dei docenti rimane quello “stabilito dal CCNL”: inoltre, “la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline”. Spetterà, quindi, al Collegio docenti stabilire – in modo equo - la quota oraria per classe e per docente da dedicare alle attività sincrone da svolgere in regime di DDI.
L’articolo 3 è dedicato alle prestazioni lavorative: si specifica che il contratto prevede che “il docente assicura” le lezioni “in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell’esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti”. L’organo collegiale – non il singolo dirigente scolastico - diventa quindi decisivo nelle modalità di somministrazione della didattica on line, anche tenendo conto del livello tecnologico dei device e di connessione alle reti internet sia del corpo docente, sia dei discenti.
A questo proposito, è bene ricordare che il CCNI sottoscritto richiama le linee guida sulla DDI che, tra le altre disposizioni, prevedono un minimo di 20 ore di lezioni per la scuola secondaria di secondo grado e di 15 ore per il primo ciclo (10 per le classi prime della scuola primaria). Il contratto prevede anche la possibilità di introdurre pause adeguate per i docenti impegnati nella didattica a distanza: le scuole possono decidere, ad esempio, di ridurre l’unità oraria di 5 o 10 minuti, ma anche di introdurre una pausa oraria ogni due ore di lezioni consecutive nello stesso giorno. Oppure di prevedere un numero massimo di ore che ogni docente deve svolgere giornalmente in DDI, che Anief ritiene non debba superare le tre ore quotidiane.
Con l’articolo 4, il contratto mette in chiaro l’esercizio della DDIR rispetto ai parametri di “riservatezza e privacy”: il testo approvato prevede che “nel rispetto dell’art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. La disposizione da attuare richiama “il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione”.
Il registro elettronico ufficiale dell’Istituto scolastico (articolo 5) sarà lo strumento ufficiale per ottemperare alla “rilevazione delle presenze del personale e degli allievi”. L’articolo 6 è dedicato alla salute e sicurezza: prevede che “la prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori”, le quali “prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008”. È chiaro, quindi, che le istituzioni scolastiche metteranno a disposizione del personale le indicazioni normative utili a soddisfare tale esigenza.
Inoltre (articolo 7), “le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto. Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI”. Anche in questo caso, sarà cura della scuola dove il docente è in servizio assicurare una formazione specifica nell’utilizzo delle strumentazioni e delle piattaforme da utilizzare nella didattica a distanza.
Infine, con l’articolo 8 si stabilisce che l’attuazione della DDI garantisce tutti “i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro come richiamato dall’articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza”: le modalità diversificate di svolgimento delle lezioni non precludono, quindi, i diritti dei lavoratori a riunirsi e confrontarsi con le organizzazioni sindacali.
Scarica il testo del Contratto sottoscritto
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