Le già finanziate nomine dei 70 mila docenti e Ata aggiuntivi, utili ad affrontare l’emergenza Covid, si stanno sempre più trasformando in un percorso ad ostacoli: nei giorni scorsi si è passati con disinvoltura da una circolare inviata ad alcuni Uffici scolastici regionali che tentava di fermare questo genere di assunzioni, per presunte difformità tra i calcoli fatti dal ministero dell’Istruzione e quelli del portale degli stipendi della PA, alla clausola risolutiva dei contratti in caso di adozione della didattica a distanza. Su entrambe le false questioni è intervenuto - con una doppia nota di chiarimento, la n. 1843 del 13 ottobre e la n. 1870 del giorno successivo - il capo dipartimento Max Bruschi, ben spiegando che tali docenti rientrano a pieno titolo nell’organico dell’autonomia, non possono essere utilizzati esclusivamente per le supplenze del personale assente, né vanno collocati per fare sostegno agli alunni disabili, ma soprattutto in caso di lockdown potranno operare in smart working. Quindi, non potranno essere licenziati. È delle ultime ore, in barba alle indicazioni dell’alto dirigente del MI, una nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la n. 29685, che fornisce ulteriori indicazioni sulle assunzioni del personale scolastico Covid e sulla clausola di licenziamento in caso di lockdown.
Marcello Pacifico, presidente Anief: “Nella scuola pubblica non sono mai esistiti i contratti atipici. E non si comprende per quale motivo debbano essere attuati proprio nel momento in cui le scuole hanno estremo bisogno di risorse umane per sopperire all’emergenza epidemiologica. Ribadiamo che non è ammissibile alcuna differenziazione contrattuale tra insegnanti che svolgono la medesima professione, hanno medesimi doveri e responsabilità: i circa 60 mila docenti e 10 mila Ata vanno collocati nell’organico di diritto. Punto e basta. Prevedere che debbano essere esautorati dall’incarico o nemmeno assunti perché la didattica in presenza viene meno è un assunto che poggia su una posizione anacronistica: il contratto sulla didattica digitale integrata che abbiamo sottoscritto parte dal presupposto che la dad comporta oneri analoghi a quelli delle lezioni in presenza. Pertanto, per quale motivo un docente non dovrebbe essere assunto? E lo stesso vale per il personale Ata: anche se collocato in smart working, la sua opera professionale prosegue, e lo stesso vale per i collaboratori scolastici, visto che non ci risulta che le scuole siano chiuse”.
Fa discutere la Nota dell’Usr Sicilia, la n. 29685 sulle mancate assunzioni del personale scolastico Covid e sulla clausola di licenziamento in caso di nuovo blocco.
LA NOTA DELL’USR SICILIANO
La nota precisa che per le scuole secondarie di secondo grado, considerate le attuali modalità didattiche e fino a nuova comunicazione, “deve essere sospesa la sottoscrizione di nuovi incarichi per personale docente ed ATA sui posti Covid, ivi incluse le eventuali sostituzioni di personale Covid assente. I dirigenti scolastici possono solo “valutare se nominare personale docente COVID per garantire il distanziamento fisico nelle attività laboratoriali in presenza”. Inoltre, “nel caso di assenza di un docente Covid si provvede alla sostituzione se è necessario per la didattica sia in presenza che in modalità digitale integrata, ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa”.
La nota va a pregiudicare anche le nomine dei collaboratori scolastici Covid, spiegando che laddove viene “attivata la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, e di conseguenza viene meno il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi, non vengono sostituiti”. Solo e soltanto “se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno”.
ALMENO “SALVO” CHI È GIÀ ASSUNTO
L’Usr, sottolinea anche la rivista specializzata Orizzonte Scuola, conferma in compenso “che la clausola risolutiva dei contratti Covid è stata eliminata in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 e non è necessario modificare il testo dei contratti già sottoscritti (ricordiamo che al SIDI è stata comunque modificata la dicitura dei contratti). Pertanto la clausola risolutiva, come già indicato nei giorni scorsi, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.
IL PARERE DEL SINDACATO
Anief ritiene che l’organico cosiddetto Covid debba essere considerato alla stregua di quello di diritto. Quindi, oltre ad esservi incluso, deve mantenere le medesime prerogative contrattuali. Anche l’inquadramento dei docenti-Covid non fa cenno a trattamenti diversificati di tale personale. L’organico aggiuntivo è stato infatti istituito dall’art. 231-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 e quindi indicato nella lettera b) dello stesso articolo 231 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, con la quale si dispone di “attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea”.
PER APPROFONDIMENTI:
Il decreto Agosto porta 1,3 miliardi per la riapertura a settembre
SCUOLA – Sostegno alunni disabili, a settembre 60 mila cattedre andranno a supplenza
Sostegno negato agli alunni disabili, in attesa di nomina ancora 100 mila docenti
Emergenza sostegno: pochi specializzati, 100 mila supplenze e tante ore ancora negate
Docenti e Ata Covid, il ministero blocca i contratti dei supplenti