Sono a disposizione delle scuole, degli studenti, delle loro famiglie e del personale le prime Frequently Asked Questions sull’applicazione del contratto sulla didattica digitale integrata realizzate dal “tavolo” di monitoraggio sulla dad, composto da dirigenti del Ministero e delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNI: le risposte, che offrono chiarimenti sulle modalità di somministrazione delle lezioni a distanza, sono state pubblicate dallo stesso ministero dell’Istruzione anche nella sezione del proprio sito internet “Rientriamo a scuola”. Gli argomenti affrontati sono diversi: attività sincrone e asincrone, orario di servizio, organizzazione dell’orario settimanale, luogo in cui i docenti devono svolgere la DDI, orario docenti di sostegno, dispositivi per la DDI. Il sindacato Anief ha elaborato e proposto anche una FAQ specifica per l’utilizzo dei docenti lavoratori fragili nelle attività di didattica digitale integrata, che il Ministero di viale Trastevere sta al momento valutando.
Sempre sulla didattica digitale integrata Anief ha anche realizzato una scheda tecnica esplicativa relativa all’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente nella modalità a distanza. Nella scheda viene indicato cosa prevede il Ccni sulla DDI e cosa accadeva prima dello stesso. Marcello Pacifico, presidente dell’organizzazione autonoma, ricorda che “il contratto integrativo con modalità semplice e chiara ha prodotto delle norme che permettono oggi di svolgere lezioni a distanza salvaguardando il diritto al lavoro e alla disconnessione del personale scolastico, nel contempo soddisfacendo in pieno il diritto all’istruzione degli alunni”.
Sulla didattica digitale integrata giungono specifiche tecniche dal ministero dell’Istruzione: nella sezione ministeriale apposita, in costante aggiornamento, sono disponibili le risposte alle domande più frequenti. In questa prima tranche di FAQ forniscono repliche dettagliate su come andare a scuola con la mascherina, organizzazione scolastica in tempo di Covid, Didattica Digitale Integrata, Scuola dell’infanzia, Alunni fragili, Alunni con disabilità, Gestione di casi sospetti e focolai, Lavoratori fragili, Lavoratori in quarantena, App Immuni, Protezione dei Dati Personali, Supporto psicologico.
REGOLE CERTE, MA NON RIGIDE
Secondo il sindacato Anief la pubblicazione delle FAQ dimostra che era necessario stabilire regole condivise perché non si replicasse il caos organizzativo che si è verificato durante il primo lockdown dello scorso anno scolastico. Allo stesso tempo, tali regole non dovevano essere eccessivamente rigide per garantire a ogni scuola il necessario spazio di manovra per adeguare la DDI alle specifiche situazioni di ogni istituto e il rispetto dell’autonomia scolastica. Infatti, la mancata sottoscrizione del Contratto Integrativo avrebbe significato l’assenza di regole certe sulla DDI.
SCONGIURATI I PROBLEMI DI MARZO
Il contratto sulla DDI - da adottare fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria nei casi di mancata didattica in presenza - parte dal concetto base che la didattica a distanza si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi collegiali e dell’autonomia scolastica. Senza la sua approvazione, si sarebbe verificato, come dal marzo scorso in poi, lo stravolgimento del piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti con riunioni degli organi collegiali non preventivate e non deliberate o il mancato rispetto del diritto alla disconnessione ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c8) del Contratto collettivo nazionale 2016/18, con la conseguente anarchia delle comunicazioni ufficiali che arrivavano anche nei fine settimana e in orario notturno ai docenti. Meglio aver regole certe e giuste che non averne alcuna.
LE FAQ DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ecco le FAQ pubblicate:
- Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.
- Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.
- Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Sono esattamente quelle del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall’istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l’orario settimanale/alunno rimanga invariato, l’istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l’orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.
- Come il docente e la scuola organizzano l’orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.
- Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.
- Per gli alunni con disabilità le linee guida prevedono che, ai fini di massimizzare le possibilità di inclusione, le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Gli insegnanti di sostegno sono quindi tenuti a rispettare l’orario secondo le cadenze individuate nell’orario in presenza o lo stesso può essere rimodulato? (Data di pubblicazione 20/11/2020)
Sulla base della eventuale rimodulazione dell’orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l’orario dell’insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all’orario di frequenza dello studente, fermo restando l’orario previsto dal contratto.
- La scuola deve fornire dispositivi e connessioni a studenti e docenti impegnati nella DDI?(Data di pubblicazione 20/11/2020)
Ogni istituzione scolastica, dopo aver garantito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta la strumentazione adeguata per fruire della DDI, deve agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza da parte dei docenti che manifestino particolari e motivate necessità, in particolare ai docenti a tempo determinato che, come è noto, non fruiscono della Carta del docente. L’assegnazione di strumentazione della scuola a studenti e docenti può avvenire tramite concessione in comodato d’uso gratuito.
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