Ci sono disposizioni che riguardano direttamente la Scuola nella bozza del decreto Milleproroghe che domani dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri: nel documento, che attualmente conta 22 articoli - dai Covid Hotel allo stop alle trivelle – si introducono delle proroghe al termino ultimo delle procedure concorsuali. A partire, con slittamento della scadenza al 31 dicembre 2021, da quelle dei docenti di Religione cattolica, previsto dalla Legge 159 del 2019, che quindi, scrive oggi la stampa specializzata, “non vedrà la luce nel 2020”. Slitta di un anno pure il concorso per dirigenti tecnici. Viene spostato alla fine di giugno 2021 anche il termine della valutazione degli apprendimenti svolti in presenza o con la didattica a distanza. E pure dei pagamenti in materia di edilizia scolastica, con la nuova scadenza fissata alla fine del prossimo anno solare.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “a questo punto le istituzioni preposte colgano l’occasione per apportare al bando del concorso di Religione cattolica delle modifiche oggettivamente indispensabile, a partire dal riconoscimento del percorso e del servizio specifici svolti dai singoli docenti di categoria, perché ne siano riconosciuti, come ribadito dalla Cei e dal ministero dell’Istruzione, il valore, la dignità e la professionalità, più volte dimostrati dagli stessi. Non si possono lasciare per strada i precari con 36 mesi di lavoro, tenuto conto che ci sono non meno di 7 mila colleghi con oltre 20 anni di precariato”.
Con il decreto Milleproroghe arriva anche una serie di prolungamenti di misure messe in campo dall’inizio dell’emergenza coronavirus che altrimenti si fermerebbero alla fine dell’anno. Diverse riguardano la Scuola. Ad iniziare dalla nuova scadenza per il concorso di Religione cattolica, atteso da quasi vent’anni e che dopo l’intesa Cei-Ministero si pensava che sarebbe stato pubblicato entro il 31 dicembre 2020. Nel decreto si stabilisce che “al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”.
LA MOZIONE DEL SINDACATO
Anief ricorda che la media nazionale di precariato tra i docenti di religione è doppia rispetto alle altre discipline. Superiore anche al comparto del sostegno, che si contraddistingue per il 40% di supplenze annuali. Negli ultimi 15 anni si sono infatti creati oltre 10 mila precari di Religione. E non si può fare finta di nulla. Ecco perché di recente il giovane sindacato ha approvato una mozione, nel corso dell’ultimo congresso nazionale, per stabilizzare i docenti della categoria, che soffrono professionalmente come nessun altro in Italia il fenomeno del precariato storico.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Con il decreto Milleproroghe, in procinto di essere approvato dal Governo, si ridefiniscono anche le scadenze degli specializzandi e i dei medici pensionati in corsia fino alla produzione in deroga delle mascherine. Come pure l’operatività del commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri: la proroga, precisa la bozza del decreto, sarà valida fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 1° marzo 2021. Se si decidesse di proseguire oltre con lo stato di emergenza, quindi, sarebbe necessario un ulteriore intervento normativo, sottolinea oggi Orizzonte Scuola.
LE DISPOSIZIONI IN VIA DI APPROVAZIONE
(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
- Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”.
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)
- All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle sseguenti:«31 dicembre 2021».
(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)
- All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti:“per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
(Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica)
- All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente”.
LA BOZZA DEL DECRETO MILLEPROROGHE
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