Da qualche giorno vi sono nuove regole sulla proclamazione e gestione dello sciopero nelle scuole. Con la pubblicazione della Nota ministeriale 1275 del 13 gennaio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, facenti seguito all’Accordo Aran-sindacati del 2 dicembre 2020, sono infatti appena entrare in vigore le nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.
Marcello Pacifico (Anief): “Siamo parzialmente soddisfatti delle nuove norme entrate in vigore. La nostra azione ha infatti contribuito non poco nel riuscire a difendere determinati pilastri costituzionali, che non debbono mai portare a far prevalere il diritto allo sciopero su quello allo studio e al lavoro. E viceversa. Si tratta di prerogative che devono convivere, senza prevaricarsi. Pensiamo di esserci riusciti, come più non si poteva fare. Nella fattispecie siamo convinti di avere fatto bene a escludere gli insegnanti dal contingente minimo che ogni scuola dovrà garantire in ogni tornata di sciopero: la mission del corpo docente della scuola, infatti, non può essere circoscritta alla mera sorveglianza, così come l’istituzione scolastica non va considerata un ‘parcheggio’ di alunni”.
LE NOVITÀ DELL’ACCORDO
L’Accordo – che sostituisce il precedente, che era stato allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999 – contiene diverse novità. Gli elementi innovativi introdotti dal nuovo Accordo, scrive Orizzonte Scuola, sono contenuti negli articoli 3 e 10 e riguardano i seguenti punti: la stipula di nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Accordo in G.U. (12 gennaio); i tempi e le modalità dell’invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime; la comunicazione alle famiglie; gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l’altro, oltre la comunicazione a SIDI dei dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente Accordo), l’assicurazione della “erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”. Va anche vanno segnalata la riduzione da 15 a 10 giorni del preavviso per la proclamazione degli scioperi nel comparto, come l’aumento da 7 a 12 giorni dell’intervallo tra due azioni di sciopero.
I RILIEVI DELL’ANIEF
Secondo l’Anief, che ha partecipato attivamente alla trattativa con l’Aran, le norme introdotte risultano importanti ma, come fatto rilevare dal giovane sindacato con una dichiarazione posta all’interno dello stesso accordo, permangono delle criticità di cui auspica una pronta revisione. A partire dell’esclusione della RSU dal novero delle componenti chiamate alla definizione del protocollo di intesa per la definizione del numero e dei criteri per la costituzione del contingente minimo dei lavoratori in caso di sciopero, in considerazione del ruolo centrale che ha sulla materia in sede di contrattazione d’istituto.
Inoltre, l’Anief reputa eccessiva l’introduzione di una franchigia che impedisca la proclamazione dello sciopero nei primi tre giorni dopo la pausa natalizia e quella pasquale, vista l’introduzione di analogo provvedimento anche nei giorni che vanno dal 1° al 5 settembre. Come reputa fuorviante e controproducente la decisione di indicare all’interno della comunicazione scuola-famiglia sullo sciopero anche i dati sulla rappresentatività nazionale delle sigle proclamanti, nonché le percentuali di adesione agli scioperi in precedenza indetti dalle stesse e quella dei voti ottenuti alle ultime elezioni RSU, poiché si tratta di elementi privi di rilevanza ai fini dell’adesione dei lavoratori allo sciopero.
IL COMMENTO
Secondo Marco Giordano, segretario generale Anief, uno dei sindacalisti Anief che ha condotto la lunga trattativa presso l’Aran, “possiamo andare fieri di avere mantenuto la previgente disciplina sulla composizione del contingente minimo di personale da garantire in caso di sciopero, scongiurando il ‘pericolo’ di trasformare l’insegnante in un ‘vigilante’. Come siamo riusciti a ridurre dai cinque iniziali a tre i giorni di franchigia al rientro dalle festività natalizie e pasquali durante i quali d’ora in poi non si può proclamare lo sciopero. Abbiamo evidenziato le criticità rimaste nel testo finale in una dichiarazione a verbale, ma quello che conta è aver disinnescato il rischio di coinvolgere i docenti nel contingente minimo, riducendone il ruolo a meri compiti di sorveglianza”.
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