“Due terzi dei dipendenti pubblici sono costituiti dal personale della sanità, della scuola e della sicurezza. È un errore dipingerli un giorno eroi e l’altro procedere per generalizzazioni ingenerose”. Lo afferma il ministro Renato Brunetta dalle colonne de Il Sole 24 Ore, presentando la nuova riforma della Pubblica Amministrazione. Lo stesso ministro, già a capo della PA dal 2008 al 2011, nel nuovo Governo Draghi punta a una riforma che recuperi il rapporto di fiducia Stato e cittadini e tra datori di lavoro e dipendenti e punti alla valorizzazione del capitale umano: Brunetta è ricordato da molti però anche per aver introdotto con il decreto legge 112/2008 sulla decurtazione dalla retribuzione, per ogni evento di malattia a prescindere dalla durata, nei primi dieci giorni di assenza, di ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Il presidente Anief Marcello Pacifico: “Proprio dall’abolizione di questa norma sarebbe il caso di ripartire, se si vorrà riconoscere agli insegnanti e agli altri componenti della PA, come scrive Brunetta oggi, il loro straordinario contributo all’emergenza e il loro diritto a essere protagonisti della ripresa. La misura della decurtazione stipendiale crea una presunzione di illegittimità del comportamento del personale scolastico che viene meno solo dopo dieci giorni di malattia. E non è l’unica a presentare profili di illegittimità”.
Anche la questione dei lavoratori fragili è stata al centro dell’attenzione dell’ultimo anno, ma ancora forse non è stata sufficientemente approfondita e talvolta fraintesa. Il Decreto legge 17 marzo n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e i successivi atti normativi hanno garantito fino al 15 ottobre scorso che il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità venisse equiparato al ricovero ospedaliero. Le stesse tutele sono state garantite dal 1° gennaio al 28 febbraio di quest’anno.
Ciò significa che esclusivamente per queste categorie di lavoratori il collocamento in malattia d’ufficio non debbano comportare le trattenute stipendiali previste per la malattia ordinaria. Diverso è il discorso per la questione del comporto, cioè del computo complessivo delle assenze. La L. 13 ottobre 2020, n. 126 inserisce la seguente integrazione alla L. 24 aprile 2020, n. 27 Art. 87 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto.
L’esclusione è dunque legata esclusivamente alla malattia o quarantena per COVID 19. Tutti gli altri episodi di malattia e l’eventuale malattia d’ufficio - esclusi i casi di derivanti da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità di cui sopra - determinano l’erosione del comporto.
È evidente che tutti i lavoratori fragili esclusi dal beneficio dell’esclusione dal comporto dei periodi di malattia fruiti (gravi patologie di cui sopra) hanno subito la situazione con conseguenze evidentemente più gravi per i lavoratori precari. Se il personale di ruolo ha diritto a 18 mesi di malattia retribuiti, più altri 18 con la conservazione del posto, ai supplenti al 30 giugno spettano 9 mesi in un triennio e ai supplenti brevi solo 30 giorni per anno scolastico. Il sindacato, dunque, ritiene ingiusto che il personale che è stato riconosciuto fragile debba subire questa condizione e venire ulteriormente penalizzato laddove le assenze dal servizio che siano necessario vengano fatte rientrare nel computo complessivo.
C’è ancora una discriminazione che è necessario segnalare: dal 16 ottobre al 31 dicembre e dal primo marzo i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tuttavia ricordiamo che “per il personale precario non è prevista l’utilizzazione in altra mansione e laddove non sia possibile svolgere la propria in modalità agile verrà costretto a ricorrere a periodi di congedo o malattia”; inoltre, “per il personale per cui non sia proprio possibile svolgere la propria mansione in modalità agile si sarà costretti a ricorrere all’istituto della malattia”.
“L’Anief – commenta il suo presidente nazionale Marcello Pacifico - intendere non solo vigilare ma anche mettere in campo tutte le azioni di tutele volte a garantire il personale scolastico, sia in relazione all’erosione del periodo di comporto che - specie per il personale precario comporta conseguenze più pesanti - sia per sanare la discriminazione del personale precario che non può chiedere utilizzazione in altra mansione”.
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