Sui trasferimenti del personale scolastico, il Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri non ha portato la novità che chiedevano le organizzazioni sindacali: niente assegnazioni provvisorie nell’anno scolastico 2021/22 e solo una riduzione del vincolo sulla sede di assunzione da cinque a tre anni. Il Decreto dovrà adesso seguire l’iter parlamentare e potranno dunque essere apportate delle modifiche, ma di base la volontà politica di trovare una soluzione immediata alla problematica non è emersa, scrive Orizzonte Scuola.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si rivolge proprio a quei politici che non hanno dato seguito agli emendamenti promossi dal giovane sindacato: “Il vincolo quinquennale non ha motivo di esistere in periodi non di emergenza, figuriamoci ora con il Covid19. Va bene la decisione di sopprimere il vincolo quinquennale sulla mobilità voluto con la Legge 145/2018, ma non è soddisfacente averlo portato a tre anni. Chiedevamo, alla luce della pandemia e dell’esigenza di operare in sicurezza, limitando al massimo gli spostamenti per raggiungere le proprie famiglie, una deroga già da quest'anno, attraverso l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione annuale. Stiamo al lavoro, con nuovi emendamenti da proporre in sede di conversione del decreto, per presentare un nuovo emendamento al decreto legge, per cancellare questo insensato divieto al riavvicinamento alla famiglia, introducendo almeno la possibilità perla deroga alla mobilità annuale, come pure per estendere l’immissione in ruolo da Gps ai precari della seconda fascia con tre anni di servizio”.
Il Decreto Sostegni bis cambia qualcosa per le procedure ordinarie di mobilità, ma nulla per le assegnazioni provvisorie. Una decisione, fa osservare la stampa specializzata, dettata anche dall’intenzione “del Ministero di anticipare le operazioni, chiudendo le immissioni in ruolo a fine luglio e tutte le altre operazioni (assegnazioni provvisorie, supplenze) entro il 31 agosto 2021”.
CHI RIGUARDA IL VINCOLO QUINQUENNALE
Il vincolo quinquennale riguarda i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale.
Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove viene disposto che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”
LE ECCEZIONI
L’unica eccezione a tale impossibilità, come stabilito nella succitata normativa riguarda i docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale. Potranno infine chiedere lo spostamento i docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Gae.
MOBILITÀ: RIDUZIONE DEL VINCOLO DA 5 A 3 ANNI
Qui di seguito, riportiamo cosa prevede il Decreto Sostegni bis:
Al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297- si legge – le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta”.
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